Acquittal for Driving Without License Due to Valid Swiss License Proof
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual was fined for driving a motorized cycle without the required license, but successfully appealed the decision by presenting evidence that a Swiss driving license issued shortly before the infraction, based on their foreign license, in fact authorized them to drive motor vehicles of the relevant category, despite the appellant initially believing otherwise due to a potential translation error and unfamiliarity with local categories; the court accepted this evidence, noting the lack of counter-evidence from the initial authority and the failure of another cantonal office to provide requested records, leading to acquittal based on the principle of doubt in favor of the accused.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 10 cpv. 2 prima, Art. 95 cifra, art. 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr, art. 1 LPContr; Acquittal for Driving Without License Due to Valid Swiss License Proof: An individual was fined for driving a motorized cycle without the required license, but successfully appealed the decision by presenting evidence that a Swiss driving license issued shortly before the infraction, based on their foreign license, in fact authorized them to drive motor vehicles of the relevant category, despite the appellant initially believing otherwise due to a potential translation error and unfamiliarity with local categories; the court accepted this evidence, noting the lack of counter-evidence from the initial authority and the failure of another cantonal office to provide requested records, leading to acquittal based on the principle of doubt in favor of the accused.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was accepted and the challenged decision annulled based on this provision, which defines the offense for which the appellant was originally sanctioned.
Cited in conjunction with the main ground for the verdict, although its role here is procedural regarding the reviewable decision.
Cited in the reasoning section regarding the admissibility of the appeal based on procedural rules, which must be included if cited in the final orders (although here it is only cited in the 'per questi motivi' section before the dispositive).
Cited in the 'per questi motivi' section before the operative part, although the substantive finding rests on Art. 95.
Cited in the 'per questi motivi' section as part of the legal basis for the decision.
Testo completo
Incarto n. 30.2005.425 34178/410 · Bellinzona 16 agosto 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 20 dicembre 2005 presentato da
RI 1 contro la decisione 16 dicembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 16 dicembre 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.--, per i seguenti fatti accertati il
29 settembre 2005 presso la dogana di Chiasso-Brogeda:
*“ha circolato con il motoveicolo SZ __________ senza possedere la richiesta licenza di condurre”*;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 10 cpv. 2, 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr;
che RI 1 è insorto con ricorso del 20 dicembre 2005, con il quale ha chiesto l’annullamento della multa;
che la Sezione della circolazione non ha presentato osservazioni nel termine impartitole;
considerato in
diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;
che, giusta l’art. 10 cpv. 2 prima frase LCStr, chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della licenza di condurre;
che, secondo l’art. 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr, chiunque conduce un veicolo a motore senza essere titolare della licenza richiesta è punito con l’arresto o la multa;
che il ricorrente si è opposto alla contravvenzione, sostenendo che il Verkehrsamt del Canton Svitto, __________ SZ, sarebbe incorso in un errore di traduzione quando, poco dopo il suo arrivo in Svizzera, gli ha rilasciato la licenza di condurre svizzera sulla base della sua licenza di condurre giapponese e di essere venuto a conoscenza soltanto dopo il controllo avvenuto alla dogana di Chiasso-Brogeda all’origine della presente procedura del fatto che la licenza elvetica non indicava il permesso di condurre i motoveicoli della categoria A;
che egli, a sostegno della sua tesi, afferma che non essendo perfettamente a conoscenza delle abbreviazioni delle varie categorie di veicoli nel nostro Paese ed essendo titolare di una licenza di condurre motoveicoli giapponese, ha sempre circolato in perfetta buona fede nella convinzione di essere in regola. Egli assevera infine di essere venuto a conoscenza dell’errore nella traduzione dopo i fatti in questione;
che l’insorgente, con il proprio ricorso, ha prodotto una fotocopia della licenza di condurre svizzera, rilasciata il 7 ottobre 2005 dalle competenti autorità del Canton Svitto, dalla quale risulta che dal 7 ottobre 2004, e dunque anche al momento dei fatti in questione, fosse legittimato a condurre i motoveicoli della categoria A;
che dagli atti non emerge alcun elemento che faccia dubitare circa la conformità della fotocopia con l’originale;
che la Sezione della circolazione, Camorino, nel termine impartitole non ha formulato osservazioni e non ha nemmeno trasmesso l’incarto concernente la risoluzione in oggetto;
che tuttavia la suddetta autorità si è trovata nell’impossibilità di evadere la richiesta della scrivente Pretura penale a causa dell’agire del Verkehrsamt del Canton Svitto, il quale ha omesso di dare seguito alla domanda di precisazioni sulla base dell’incarto e del ricorso formulatagli il 17 gennaio 2006 ed al susseguente sollecito del 20 giugno 2006, ma ha pure disatteso, senza fornire alcuna giustificazione, il termine assegnatogli da questo giudice per trasmettere l’incarto concernente il ricorrente;
che, visto quanto precede, questo giudice, nonostante l’assenza del predetto incarto, dispone di sufficienti elementi per ritenere credibile la versione addotta dall’insorgente;
che pertanto, in virtù del principio in dubio pro reo, il ricorrente va prosciolto dall’accusa formulata nei suoi confronti;
che, visto l’esito del gravame, non si prelevano né tasse né spese di giudizio;
per questi motivi, visti gli art. art. 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
Il giudice: Il segretario: