Hunter Fails to Record Chamois Kill: Fine and Compensation Upheld, Hunting Ban Overturned
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA hunter appealed a decision that fined him, required compensation for a killed chamois, and suspended a one-year hunting ban for failing to immediately record the kill of an adult male chamois on the control sheet at the site of the kill. The court upheld the fine and the requirement to compensate for the animal, reasoning that the regulation mandates immediate recording and that compensation is due under law even if the animal was legally taken, but partially granted the appeal by overturning the one-year hunting ban because the law requires either repeated offenses or a grave violation to justify such a measure, and a first-time failure to record due to negligence did not meet that threshold.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LCP, Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 41 LCC, Art. 45 LCC, Art. 43 LCC; Hunter Fails to Record Chamois Kill: Fine and Compensation Upheld, Hunting Ban Overturned: The court upheld the fine and the requirement to compensate for the animal, reasoning that the regulation mandates immediate recording and that compensation is due under law even if the animal was legally taken, but partially granted the appeal by overturning the one-year hunting ban because the law requires either repeated offenses or a grave violation to justify such a measure, and a first-time failure to record due to negligence did not meet that threshold.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the decision's preamble, and the appeal was partially granted because the withdrawal of the hunting right based on this article was deemed unjustified for a first offense.
This provision was cited in the preamble, and the imposition of the compensation/indemnification for the killed chamois was confirmed based on it in the final order.
This provision was cited in the preamble as the legal basis for the original offense, which justifies the fine confirmed in the final order.
This provision was cited in the preamble as the legal basis for the fine, which was confirmed in the final order.
This provision was cited in the preamble as the legal basis for the obligation to register the kill, violation of which justified the fine confirmed in the final order.
This procedural law article was cited in the preamble, and while related to the original penalty, it is included as it appears in the final citation block.
This provision concerning cantonal administrative procedure was cited in the preamble, and the decision on the appeal's admissibility and merit stems from it.
This provision was cited in the preamble, implying its application in the context of the initial penalty decision.
This provision was cited in the preamble as part of the legal framework for the initial decision.
This provision regarding procedural review was cited in the reasoning (Considerand 1), but since it is not explicitly listed in the final 'per questi motivi' citation block, it should be excluded based on strict rules. However, based on the initial context provided in 'per questi motivi' which cites LCC and RALCC articles along with LPContr articles, and since the final orders are based on 'riforma' following the reasoning that discussed admissibility, I must re-evaluate based *strictly* on the citation block preceding the orders.
This provision concerning penalties was cited in the preamble of the initial decision, and its applicability is implicitly maintained for the parts of the penalty that were upheld (fine and compensation).
These general provisions on cantonal administrative procedure were cited in the concluding summary of applicable laws.
This provision concerning penalties was cited in the preamble of the initial decision, and its applicability is implicitly maintained for the parts of the penalty that were upheld (fine and compensation).
Testo completo
Incarto n. 30.2005.402 166 190 · Bellinzona 15 maggio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 29 novembre 2005 presentato da
RI 1 contro la decisione n. 166 190 del 25 novembre 2005 emessa dalla Divisione dell’ambiente, Bellinzona viste le osservazioni del 22 dicembre 2005 presentate dalla Divisione dell’ambiente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione del 25 novembre 2005 la Divisione dell’ambiente ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.–, oltre a tasse e spese di giustizia di fr. 30.– e a un risarcimento di fr. 100.–, privandolo del diritto di cacciare per un anno, pena sospesa con la condizionale, per avere, “*nell’esercizio della caccia alta, omesso di iscrivere sul foglio di controllo, immediatamente sul posto dell’uccisione, un camoscio maschio anzello.*”
Il fatto è stato accertato il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 21 LCP; 11, 41, 43, 44 cpv. 2 e 45 LCC; 29 lett. a e 69 RALCC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
C. La Divisione dell’ambiente nelle sue osservazioni del 22 dicembre 2005 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
2. La Divisione dell’ambiente rimprovera al ricorrente di avere, “*nell’esercizio della caccia alta, omesso di iscrivere sul foglio di controllo, immediatamente sul posto dell’uccisione, un camoscio maschio anzello.*”
3. L’insorgente non contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si giustifica asserendo che, non avendo trovato una penna sul posto dell’abbattimento, “*era mia intenzione dirigermi nel cascinale per procedere all’iscrizione*”. In sostanza egliritiene:
“*1° - il ritiro immediato della licenza, un provvedimento alquanto inclemente;*
*2° - la multa di franchi 300.– sproporzionata se paragonata all’infrazione commessa;*
*3° - il risarcimento del capo abbattuto ingiustificato, considerato il fatto che ero in possesso della regolare licenza e l’animale risultava del tutto regolare, quindi già risarcito!*” (cfr. ricorso 29 novembre 2005).
4. L’art. 11 della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC; RL 8.5.1.1) impone al cacciatore di registrare la selvaggina da lui uccisa e di permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato. La disposizione è concretata dall’art. 29 lett. a del relativo regolamento (RALCC; RL 8.5.1.1.1), secondo cui il cacciatore deve iscrivere immediatamente sul posto dell’uccisione nel foglio di controllo, il giorno, l’ora, il Comune e il luogo dell’abbattimento, così come la specie, l’età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci (primo periodo).
Chiunque contravviene alla legge e alle relative norme di applicazione, intenzionalmente o per negligenza, è punito con una multa fino a fr. 20 000.– (art. 41 LCC). Egli è tenuto inoltre al risarcimento del danno (art. 45 LCC) e può vedersi privato del diritto di cacciare quando, oltre ai casi previsti dalla legislazione federale, sussiste una “trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 o in altri casi di grave violazione della presente legge” (art. 43 LCC).
5. La violazione perpetrata dall’insorgente rientra senz’altro nel campo di applicazione della legge, in specie dell’art. 11 LCC che impone al cacciatore di registrare la selvaggina da lui uccisa e permetterne il controllo, per cui la sanzione pecuniaria inflitta si giustifica, quand’anche si volesse ammettere che egli abbia agito per negligenza (non portando seco una penna per iscrivere immediatamente sul posto dell’uccisione il capo abbattuto). D’altronde, se avesse voluto evitare di incorrere nell’infrazione, gli sarebbe bastato lasciare l’animale sul posto dell’abbattimento e recarsi immediatamente al cascinale, distante, per suo stesso dire, pochi minuti da tale luogo, per procurarsi una penna.
Per quanto attiene alla privazione del diritto di cacciare, il fatto è che l’art. 43 LCC esige, come detto, una trasgressione *reiterata* agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20,
21 della legge o una *grave violazione* di altre norme. Ora, l’insorgente non ha violato reiteratamente l’art. 11 LCC, essendo egli incensurato. Né l’inosservanza della norma in materia denota, tutto sommato, una gravità tale da giustificare il ritiro della patente alla prima infrazione, indipendentemente dal fatto a sapere se il ricorrente ha agito intenzionalmente o per negligenza, visto che in entrambi i casi si incorre nella stessa sanzione. Su questo punto il ricorso merita pertanto accoglimento.
Per quanto attiene al risarcimento del camoscio si rileva che, come giustamente sottolineato dall’autorità dipartimentale e come già riportato in precedenza, tale provvedimento è previsto all’art. 45 LCC, a prescindere dal fatto che in concreto il ricorrente era in possesso dell’autorizzazione annuale per la caccia alta e l’animale era cacciabile.
La Divisione dell’ambiente precisa inoltre che “*il risarcimento richiesto equivale al valore dell’animale morto che si differenzia dal valore vivo, nettamente superiore al primo. Il valore morto viene applicato quando il capo ucciso rientra nel contingente fissato (quindi capo potenzialmente cacciabile), mentre quello vivo quando il capo non è cacciabile. Il valore morto equivale grosso modo al valore della carne, mentre quello vivo ai costi per la sostituzione dell’animale. Va inoltre considerato che il camoscio in oggetto, essendo frutto di un’azione irregolare, avrebbe potuto essere sequestrato dal guardacaccia. Siccome è stato lasciato al cacciatore, quest’ultimo deve perlomeno pagare il valore morto della carne*” (cfr. osservazioni 22 dicembre 2005 della Divisione dell’ambiente, pag. 3).
Il ricorrente è quindi tenuto al risarcimento del camoscio, come fissato nella decisione impugnata.
6. La multa è peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Non va poi disatteso che se, oltre all’infrazione di cui sopra, fosse stata comprovata la precisa volontà di omettere l’iscrizione, l’importo della multa sarebbe stato certamente superiore.
In definitiva il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata di conseguenza.
L’esito del ricorso giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e spese dell’odierno giudizio.
per questi motivi visti gli art. 11, 41, 43, 44 cpv. 2 e 45 LCC; 29 lett. a e 69 RALCC; 21 LCP; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
“*Il signor RI 1, __________ è condannato:*
· *al pagamento di una multa di fr. 300.– (trecento);*
· *al risarcimento del camoscio maschio anzello per un importo di fr. 100. – (cento).*”
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: