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30.2005.386 • PP TI 30.2005.386 Generato dall'IA

Revision Granted on Timeliness of Postal Appeal

Numero d'incarto 30.2005.386
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual, previously fined by the Traffic Section, filed a revision request challenging a prior decision that had dismissed their appeal as untimely. The court granted the revision request and annulled the dismissal decision because the appellant presented new testimonial evidence confirming their appeal was submitted to the post office on the last valid day for filing, which satisfies the legal requirement that postal submissions are considered timely if posted before midnight on the deadline. Consequently, the court deemed the initial appeal admissible on procedural grounds and returned the matter to the Traffic Section for consideration of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 299 lett. c CPP, Art. 19 cpv. 1 LPContr, Art. 7 cpv. 4 LPContr, Art. 15 cpv. 2 LPContr, art. 299 CPP, art. 1 segg. LPContr; Revision Granted on Timeliness of Postal Appeal: The court granted the revision request and annulled the dismissal decision because the appellant presented new testimonial evidence confirming their appeal was submitted to the post office on the last valid day for filing, which satisfies the legal requirement that postal submissions are considered timely if posted before midnight on the deadline. Consequently, the court deemed the initial appeal admissible on procedural grounds and returned the matter to the Traffic Section for consideration of the merits.

Parole chiave

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motivi di revisione tempestività dell'inoltro tempestività dell'invio postale multa disciplinare istanza di revisione penale preclusione per tardività REVISIONE

Disposizioni normative citate

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Art. 299 lett. c CPP
che RI 1 presenta ora un’istanza di revisione, invocando l’esistenza di fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo (art. 299 lett. c CPP, al quale rinvia l’art.
Art. 19 cpv. 1 LPContr
c CPP, al quale rinvia l’art. 19 cpv. 1 LPContr);
Art. 7 cpv. 4 LPContr
che quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 7 cpv. 4 LPContr), ciò che è avvenuto in specie;
Art. 15 cpv. 2 LPContr
Cited as the basis for the decision not to levy fees or costs.
art. 299 CPP
Cited in the basis for the decision to grant the request for revision and annul the previous decision.
art. 1 segg. LPContr
Cited in the basis for the decision, although the primary operative part relies on Art. 299 CPP.

Giurisprudenza citata

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DTF 105 Ia 128
che, riguardo alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 299 CPP

Cited in the basis for the decision to grant the request for revision and annul the previous decision.

art. 1 segg. LPContr

Cited in the basis for the decision, although the primary operative part relies on Art. 299 CPP.

art. 15 cpv. 2 LPContr

Cited as the basis for the decision not to levy fees or costs.

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Testo completo

Incarto n. 30.2005.386 29486/410 · Bellinzona 18 gennaio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sull’istanza di revisione 7 dicembre 2005 presentata da

RI 1

della sentenza 29 novembre 2005 con la quale questo giudice ha statuito sul ricorso contro la decisione 4 novembre 2005 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti;

rilevato che l’istanza non ha formato oggetto di intimazione;

considerato in fatto e in diritto

che con decisione 4 novembre 2005 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 340.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-;

che contro la suddetta risoluzione la multata ha interposto ricorso, che è stato dichiarato irricevibile *in limine litis* da questo giudice con sentenza 29 novembre 2005, poiché tardivo;

che RI 1 presenta ora un’istanza di revisione, invocando l’esistenza di fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo (art. 299 lett. c CPP, al quale rinvia l’art. 19 cpv. 1 LPContr);

che a sostegno della propria domanda l’istante produce due dichiarazioni testimoniali scritte (doc. 1c e 1d) attestanti che il ricorso è stato inoltrato in data 24 novembre 2005 alle ore 22.50, ossia l’ultimo giorno utile per ricorrere (cfr. sentenza del 29 novembre 2005, consid. B);

che quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 7 cpv. 4 LPContr), ciò che è avvenuto in specie;

che alla luce delle nuove prove prodotte, occorre pertanto ammettere che il ricorso 24 novembre 2005 è tempestivo e quindi ricevibile in ordine;

che di conseguenza, l’istanza di revisione va accolta, con conseguente annullamento della decisione 29 novembre 2005;

che visto l’esito dell’istanza, non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che, riguardo alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi visti gli artt. 299 CPP, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. L’istanza di revisione è accolta e la decisione 29 novembre 2005 annullata.

2. È assegnato alla Sezione della circolazione un termine di 15 giorni per le osservazioni di merito.

3. Non si prelevano né tasse né spese; non si assegnano ripetibili.

4. Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino (con annesso incarto).

Il presidente: La segretaria: