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30.2005.375 • PP TI 30.2005.375 Generato dall'IA

Unauthorized Exhaust Modification Fine Appeal Reinstatement

Numero d'incarto 30.2005.375
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual was fined for operating a motor vehicle with an unauthorized exhaust modification without undergoing a required re-inspection. The administrative authority issued the penalty based on the assumption that the individual submitted no observations despite being given a deadline following the initial infraction notice. However, the appeal court found that the initial authority had failed to consider the written defense submitted by the appellant within the required timeframe, as this document was only received along with the subsequent appeal, thereby constituting a violation of the right to be heard. Consequently, the court accepted the appeal, annulled the administrative decision, and reserved the right for the authority to resume the penalty procedure.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, art. 29 cpv. 2 Cost, art. 1 segg. LPContr, art. 13 cpv. 3 LCStr, art. 29 LCStr; Unauthorized Exhaust Modification Fine Appeal Reinstatement: The administrative authority issued the penalty based on the assumption that the individual submitted no observations despite being given a deadline following the initial infraction notice. However, the appeal court found that the initial authority had failed to consider the written defense submitted by the appellant within the required timeframe, as this document was only received along with the subsequent appeal, thereby constituting a violation of the right to be heard. Consequently, the court accepted the appeal, annulled the administrative decision, and reserved the right for the authority to resume the penalty procedure.

Parole chiave

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violazione dei diritti procedurali diritto di essere sentito diritto di controllo infrazione alle norme della circolazione ritiro della concessione motivazione nel merito circolazione con vettura con tubo di scarico non omologato

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 29 cpv. 2 Cost.

The decision was annulled because the violation of the right to be heard (implicit in this constitutional provision) led to the setting aside of the challenged decision.

art. 1 segg. LPContr

These procedural articles govern the appeal procedure which was accepted.

art. 13 cpv. 3 LCStr

This provision was cited in the final orders, although the substantive reason for annulment was procedural (right to be heard).

art. 29 LCStr

This provision was cited in the final orders, although the substantive reason for annulment was procedural (right to be heard).

art. 93 cifra 2 LCStr

This provision was cited in the final orders, although the substantive reason for annulment was procedural (right to be heard).

art. 34 OETV

This provision was cited in the final orders, although the substantive reason for annulment was procedural (right to be heard).

art. 219 cpv. 1 e 2 OETV

This provision was cited in the final orders, although the substantive reason for annulment was procedural (right to be heard).

art. 2 segg. LPContr

This procedural provision was cited in the final orders, although the substantive reason for annulment was procedural (right to be heard).

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Testo completo

Incarto n. 30.2005.375 28439/402 · Bellinzona 21 aprile 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 5 novembre 2005 presentato da

RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione n. 28439/402 del 21 ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del 25 novembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

che la Sezione della circolazione con decisione del 21 ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.– e alle spese fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 1° settembre 2005 in territorio di Bellinzona:

*"Ha circolato con la vettura* [recte: motoveicolo; cfr. rapporto di contravvenzione] *TI __________ alla quale sono state apportate delle modifiche (tubo di scarico non omologato) senza sottoporla a nuovo esame”;*

che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV;

che contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone, in sostanza, l'annullamento;

che la Sezione della circolazione nelle sue osservazioni del 25 novembre 2005 propone, per contro, di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;

considerato in diritto

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr: il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, come detto, di aver circolato “*con il motoveicolo TI __________ al quale sono state apportate delle modifiche (tubo di scarico non omologato) senza sottoporlo a nuovo esame*”; sempre stando all’autorità di primo grado, *“nei termini di legge assegnati non sono state presentate osservazioni”* ;

che il 1° settembre 2005, per i fatti suddetti, la Polizia comunale di Bellinzona ha avviato nei confronti dell’insorgente una procedura ordinaria mediante intimazione di un rapporto di contravvenzione, in cui assegnava allo stesso un termine di 15 giorni per inoltrare eventuali osservazioni, ritenuto che trascorso tale termine il rapporto, unitamente alle osservazioni, sarebbe stato trasmesso alla Sezione della circolazione (cfr. avvertenza di cui al citato rapporto);

che nel suo gravame, il ricorrente – negando l’addebito mossogli per i motivi, in parte, già esposti in uno scritto del 5 settembre 2005 alla Polizia comunale di Bellinzona, che faceva seguito all’intimazione del rapporto di contravvenzione del 1° settembre 2005 – lamenta, in sostanza, di avere contestato l'infrazione – contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata – con il predetto scritto (allegato al ricorso);

che in concreto, come si evince dall’incarto della Sezione della circolazione acquisito d’ufficio agli atti, il rapporto di contravvenzione 1° settembre 2005 è stato trasmesso alla predetta autorità con l’espressa indicazione che non sono state formulate osservazioni, quindi senza la presa di posizione del ricorrente di cui al suo scritto 5 settembre 2005 (cfr. crocetta in basso apposta sul predetto rapporto di contravvenzione), pervenuto alla Polizia entro il termine quindicinale e del cui effettivo inoltro non vi è motivo di dubitare;

che l’autorità di primo grado non ha dunque preso in considerazione il predetto scritto per l’emanazione della propria decisione, ritenuto che è entrata in possesso dello stesso solo il 9 novembre 2005 (cfr. timbro d’entrata), contestualmente al ricorso erroneamente inoltrato alla medesima autorità dal ricorrente e in seguito trasmesso per competenza a questa Pretura;

che, a non averne dubbio, la mancata trasmissione dello scritto in questione viola il

diritto di essere sentito del ricorrente, nella misura in cui la Sezione della circolazione si è pronunciata senza tener conto delle eccezioni e argomentazioni da lui addotte;

che tale violazione comporta l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8);

che in queste circostanze la decisione va annullata, rimanendo ovviamente riservata all’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale;

che il ricorso va pertanto accolto, ritenuto che, visto l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese;

per questi motivi, visti gli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 29 cpv. 2 Cost.; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria: