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30.2005.368 • PP TI 30.2005.368 Generato dall'IA

Traffic Authority Fine Appeal for Overtaking Maneuver

Numero d'incarto 30.2005.368
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a traffic authority's fine issued for illegally overtaking a stationary line of vehicles, which the appellant claimed was merely an indication of intent to overtake without moving the vehicle. The court rejected the appeal because the detailed report from the citing officer, who intervened to prevent a dangerous maneuver while a scooter user attended to an animal, carried greater evidentiary weight than the appellant's contradictory version, which was further undermined by inconsistent statements and a lack of credible corroborating evidence regarding subsequent admissions by the officer.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 27 cpv. 1 prima, Art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr, Art. 34 cpv. 2 LCStr, Art. 90 cifra; Traffic Authority Fine Appeal for Overtaking Maneuver: The court rejected the appeal because the detailed report from the citing officer, who intervened to prevent a dangerous maneuver while a scooter user attended to an animal, carried greater evidentiary weight than the appellant's contradictory version, which was further undermined by inconsistent statements and a lack of credible corroborating evidence regarding subsequent admissions by the officer.

Parole chiave

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multa disciplinare manovra di sorpasso prove corroboranti dichiarazioni contraddittorie guida nonostante revoca della patente uso del telefono cellulare alla guida sorpassare una colonna di veicoli fermi oltrepassando la linea di sicurezza.

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Art. 12 LPContr
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Art. 27 cpv. 1 prima
Per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; è vietato ai veicoli oltrepassare o passare sopra le linee di sicurezza (art.
Art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr
1 prima frase LCStr, l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; è vietato ai veicoli oltrepassare o passare sopra le linee di sicurezza (art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr), rispetto alle quali essi devono sempre circolare a destra (art.
Art. 34 cpv. 2 LCStr
a OSStr), rispetto alle quali essi devono sempre circolare a destra (art. 34 cpv. 2 LCStr).
Art. 90 cifra
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
Art. 15 LPContr
Cited as the legal basis for imposing court costs upon rejection of the appeal.
Art. 273 PP
Cited regarding the deadline for filing a final appeal (though this is a procedural note for a potential higher court, it is mentioned in the final disposition section's context).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr

These articles formed the basis for confirming the decision regarding the traffic infraction (overtaking past the safety line).

Art. 15 LPContr

Cited as the legal basis for imposing court costs upon rejection of the appeal.

art. 273 PP

Cited regarding the deadline for filing a final appeal (though this is a procedural note for a potential higher court, it is mentioned in the final disposition section's context).

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Testo completo

Incarto n. 30.2005.368 27818/404 · Bellinzona 18 aprile 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Thi Thuc Trinh Tran per statuire sul ricorso del 29 ottobre 2005 presentato da

RI 1 contro la decisione n. 27818/404 del 14 ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, rilevato che le osservazioni 21 dicembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione sono tardive;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La Sezione della circolazione con decisione del 14 ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.–, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.– e alle spese fr. 20.–, per i seguenti motivi:

*"Alla guida della vettura TI __________ effettuava una manovra di sorpasso di una colonna di veicoli fermi oltrepassando la linea di sicurezza.”*

Fatti accertati il 13 agosto 2005 in territorio di Pambio.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2. Per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; è vietato ai veicoli oltrepassare o passare sopra le linee di sicurezza (art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr), rispetto alle quali essi devono sempre circolare a destra (art. 34 cpv. 2 LCStr).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

3. La Sezione della circolazione rimprovera al multato di avere, in violazione delle disposizioni appena citate, effettuato “*una manovra di sorpasso di una colonna di veicoli fermi oltrepassando la linea di sicurezza.*”

4. L'insorgente, dal canto suo, nega di aver commesso l'infrazione rimproveratagli, sottolineando di aver “*inserito la freccia come per sorpassare i veicoli davanti a me, ma senza spostare la vettura*” (cfr. ricorso del 22 novembre 2005, pag. 1 a metà).

La versione fornita dall'insorgente è tuttavia in contraddizione con quella dell’agente accertatore, il quale ha stilato un circostanziato rapporto di segnalazione in data 15 agosto 2005, in cui in particolare si legge:

“*Durante il servizio, con il collega agt __________, mi trovavo a circolare in via Cantonale a Pambio in direzione di Grancia dietro ad uno scooter. Quest’ultimo, giunto all’altezza del garage della Toyota, si fermava al centro della carreggiata, scendeva dal veicolo, e spostava con le mani un riccio che stava attraversando la carreggiata. Dietro al veicolo di servizio vi era un altro veicolo che si è fermato anch’esso. In terza posizione, sopraggiungeva la vettura di marca Audi A4, targata TI __________, che vistosi il traffico fermo, ha pensato bene di intraprendere un sorpasso, oltrepassando la linea di sicurezza. Solo la mia pronta reazione ha scongiurato un potenziale pericolo per il conducente dello scooter che si era fermato a soccorrere l’animale. La vettura Audi, è stata fermata e fatta accostare a destra”.*

Lo stesso agente ha poi riconfermato i suoi accertamenti in un rapporto di controsservazioni del 17 novembre 2005, in cui leggesi: “*posso senz’altro affermare che la manovra di sorpasso, fortunatamente, non è stata portata a termine grazie alla mia reazione. In effetti, dall’abitacolo del veicolo di servizio mi sono adoperato per impedire la manovra vista la presenza del motociclista fermo al centro della carreggiata per soccorrere un animale.*”

Le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza.

Le precise circostanze descritte non possono però essere frutto della fantasia dell’agente, che, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative. Ora, tali dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere e gravide di (nefaste) conseguenze per l’agente denunciante che già solo per questo motivo si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere nella versione fornita dal rappresentante delle forze inquirenti un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, una accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta *Beweiswürdigkeit*).

La versione fornita dal ricorrente appare comunque insostenibile: risulta in effetti difficile credere che la pattuglia si fosse arrestata nel bel mezzo della carreggiata e della notte per diversi minuti e in presenza di veicoli provenienti da tergo per discutere del più e del meno con uno scooterista fermo sul marciapiede, come vorrebbe far credere il ricorrente. Così come inverosimile risulta la circostanza secondo cui l’agente denunciante, intento a chiacchierare con lo scooterista posizionato alla sua destra, sia riuscito dall’interno dell’abitacolo a percepire l’intenzione del ricorrente – manifestata da dietro a un’altra vettura e con la sola esposizione dell’indicatore di direzione - e a fermarlo prima che potesse iniziare la sua manovra di sorpasso.

Parimenti, l’asserzione del ricorrente secondo cui “*il giorno martedì 25/10/2005 mentre mi trovavo con degli amici, ho incontrato davanti al Kursaal l’agente __________ (quello che si trovava alla guida il 13/08/2005) allorché gli domandai in che circostanze mi avesse visto effettuare un sorpasso, l’agente mi ha detto che effettivamente non c’è stato alcun sorpasso, e visto che la multa non era stata scritta da lui ma bensì dal suo collega mi ha gentilmente raccomandato di scrivere raccontando i fatti*” (cfr. ricorso del 22 novembre 2005, pag. 1 in basso) appare poco credibile, considerato oltretutto che non è stata prodotta la benché minima prova a riguardo, in particolare non sono stati chiamati a deporre gli amici che il ricorrente medesimo ha successivamente indicato quali testimoni (cfr. osservazioni 3 febbraio 2006 al rapporto di controsservazioni 17 novembre 2005 dell’agente denunciante).

A sostegno dell’inattendibilità delle dichiarazioni dell’insorgente si rileva, a titolo abbondanziale, come egli non ha apportato immediatamente le sue lamentele, bensì solo in data 29 ottobre 2005, ben oltre i termini di legge assegnati per presentare osservazioni alle autorità inferiori. Per di più mal si comprende come, in questo scritto, egli possa dirsi sorpreso del fatto che nella decisione impugnata gli “*si addebita il sorpasso di una colonna ferma*”, in quanto la stessa descrizione dei fatti compare nel rapporto di contravvenzione datato

26 agosto 2005.

Visto quanto precede, le argomentazioni del ricorrente non possono trovare accoglimento.

La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.

2 e 90 cifra 1 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).