Co-owner Parking Fine Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a fine imposed for the illicit use of a private parking area, which was marked with a judicial notice prohibiting unauthorized parking, by parking a vehicle there. The court reasoned that since the appellant was a co-owner of the condominium courtyard, the area was considered common property governed by rules allowing co-owners to use common parts according to their intended purpose, and photographic evidence showed the parking did not impede the transit or access of other co-owners, thus lacking the requisite illicit nature or abuse to sustain the violation of the posted prohibition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 375bis CPC, Art. 375ter cpv. 2 CPC, Art. 648 cpv. 1 CC, art. 375bis e 375ter CPC; Co-owner Parking Fine Appeal: The court reasoned that since the appellant was a co-owner of the condominium courtyard, the area was considered common property governed by rules allowing co-owners to use common parts according to their intended purpose, and photographic evidence showed the parking did not impede the transit or access of other co-owners, thus lacking the requisite illicit nature or abuse to sustain the violation of the posted prohibition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese procedural articles formed the basis for the administrative decision being appealed and were cited in the preamble to the final orders.
Cited in the preamble to the final orders, related to the admissibility and procedure of the appeal.
Although cited in the reasoning and relevant to the substantive assessment (co-ownership rights), it was not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3).
Testo completo
Incarto n. 30.2005.356 27556/401 · Bellinzona 20 aprile 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 ottobre 2005 presentato da
R1, ___________, contro la decisione n. 27556/401 del 14 ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del 10 novembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 14 ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 30.–, per avere “*illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI ________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace.*”
Fatti accertati il 29 luglio 2005 in territorio di Pazzallo.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale R1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone, in sostanza, l’annullamento.
C. La Sezione della circolazione nelle sue osservazioni del 10 novembre 2005 propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr. Non può, per contro, essere tenuto in considerazione lo scritto del 9 novembre 2005 del ricorrente, con annesso, in quanto la LPContr non conferisce alle parti la facoltà di un doppio scambio di allegati (replica).
2. Per l'art. 375bis CPC, l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1). Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase).
In caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC).
3. La Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle norme appena citate – di avere “*illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI* *_______, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace.*”
4. Il ricorrente non nega di per sé i fatti denunciati, ma si duole in sostanza di non avere commesso nessuna infrazione, giacché comproprietario del piazzale condominiale in questione. In qualità di avente diritto, a suo dire, difetterebbe il carattere illecito dell’utilizzo del fondo e, in ogni caso, non vi sarebbe stato alcun abuso da parte sua, ritenuto che lo scooter *“era regolarmente posteggiato davanti alle porte dei due garages, non era di impedimento al transito a piedi né a quello motorizzato, né impediva entrate o uscite [dalle altre autorimesse]”* (cfr. ricorso del 24 ottobre 2005, pag. 2), ciò che risulta peraltro in modo evidente dalla documentazione prodotta a sostegno della denuncia del 12 agosto 2005.
5. In mancanza di un regolamento, rispettivamente di un piano di ripartizione della proprietà per piani in esame, il piazzale condominiale in esame va ritenuto una parte comune il cui uso è disciplinato dall’art. 648 cpv. 1 CC, sicché ogni comproprietario può usare le parti comuni conformemente alla loro destinazione (cfr. Wermelinger, La proprieté par étages, Friburgo 2002, n. 143 ad art. 712*a* CC).
Nell’evenienza concreta, il ricorrente è comproprietario del piazzale in questione; egli è quindi in
diritto di usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri comproprietari (art. 648 cpv. 1 CC).
Abbondanzialmente, si rileva che contrariamente a quanto sostenuto dal denunciante nelle sue osservazioni del
19 agosto 2005 indirizzate alla Sezione della circolazione, dalla documentazione fotografica da lui prodotta, non si evince alcun abuso da parte dell’insorgente; al contrario si osserva che, come sottolineato nel gravame, costui ha posteggiato il suo scooter davanti ai propri garages, senza creare alcun “*impedimento al transito a piedi né a quello motorizzato*” degli altri comproprietari, ciò che non costituisce in ogni caso un uso incompatibile con i loro diritti.
In siffatte circostanze, s’impone di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali, senza che occorra esaminare ulteriormente l’adombrata disparità di trattamento rispetto agli altri condomini che utilizzano regolarmente il piazzale senza essere oggetto di denunce da parte dell’amministratore.
per questi motivi visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: