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30.2005.343 • PP TI 30.2005.343 Generato dall'IA

Tachograph Fine Annulled Due to Procedural Flaws in Notification and Opportunity to Respond

Numero d'incarto 30.2005.343
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a fine imposed for incorrectly operating a tachograph, arguing that the administrative procedure was flawed because they were not properly served with the infraction report or granted the statutory 15-day period to submit observations, thereby violating their right to be heard. The court accepted the appeal and annulled the decision because the authority mistakenly treated a letter from the appellant's counsel notifying representation as substantive observations, leading to a failure to follow essential procedural formalities, including providing the legally required time to respond to the contravention report, which fundamentally vitiated the initial decision.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 3 cpv. 1 LPContr, Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 15 cpv. 2 LPContr, Art. 29 Cost; Tachograph Fine Annulled Due to Procedural Flaws in Notification and Opportunity to Respond: The court accepted the appeal and annulled the decision because the authority mistakenly treated a letter from the appellant's counsel notifying representation as substantive observations, leading to a failure to follow essential procedural formalities, including providing the legally required time to respond to the contravention report, which fundamentally vitiated the initial decision.

Parole chiave

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violazioni delle norme procedurali notificazione della decisione spese di procedura contravvenzione per eccesso di velocità errore nella commisurazione della pena diritto di essere sentito manipolazione non corretta del cronotachigrafo (torpedone)

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, although not explicitly in the final orders.
Art. 12 LPContr
Cited in the reasoning regarding the ability to judge based on the file, although not explicitly in the final orders.
Art. 3 cpv. 1 LPContr
che, come giustamente rilevato nel gravame, tale abbaglio ha comportato l’esclusione della fase di notificazione del rapporto di contravvenzione con assegnazione del termine per osservazioni sancito dall’art. 3 cpv. 1 LPContr;
Art. 29 cpv. 2 Cost
diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost);
Art. 15 cpv. 2 LPContr
Cited in the reasoning leading to the decision on costs, although no costs were actually charged in order 2.
Art. 29 Cost
Cited in the final ruling as the basis for the violation that led to the acceptance of the appeal and annulment of the decision.
art. 1 LPContr
Cited as a procedural basis relevant to the proceedings reviewed by the court.

Giurisprudenza citata

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DTF 105 Ia 195
diritto di esprimersi prima che l'autorità competente renda una decisione a suo detrimento (DTF 105 Ia 195, 101 Ia 296), la risoluzione in esame deve essere annullata;
DTF 116 Ia 455
Federal Supreme Court Overturns Negligent Homicide Conviction Due to Violation of Right to Be Heard (Accusation Principle)
DTF 105 Ia 128
che, riguardo alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 29 Cost

Cited in the final ruling as the basis for the violation that led to the acceptance of the appeal and annulment of the decision.

art. 1 LPContr

Cited as a procedural basis relevant to the proceedings reviewed by the court.

art. 15 cpv. 2 LPContr

Cited in the reasoning leading to the decision on costs, although no costs were actually charged in order 2.

art. 4 LPContr

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, although not explicitly in the final orders.

art. 12 LPContr

Cited in the reasoning regarding the ability to judge based on the file, although not explicitly in the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 30.2005.343 25901/401 · Bellinzona 24 aprile 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 17 ottobre 2005 presentato da

RI 1 difeso da: DI 1 contro la decisione n. 25901/401 del 30 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del 24 ottobre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

che la Sezione della circolazione con decisione del 30 settembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 80.– e alle spese di fr. 30.–, per avere – in data 10 luglio 2005 in territorio di Airolo – *“circolato con il torpedone __________ (D) omettendo di manipolare correttamente il cronotachigrafo e di sostituire i dischi”*;

che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 25 cpv. 2 lett. i, 56, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 4, 96 ONC; 16, 28 cpv. 2 OLR2;

che contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento;

che la Sezione della circolazione nel suo scritto del 24 ottobre 2005 si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

considerato in diritto

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

che nel suo gravame, l’insorgente si limita a sollevare eccezioni d’ordine procedurale, lamentando segnatamente la mancata notifica del rapporto di contravvenzione, come pure la mancata assegnazione del termine di 15 giorni per inoltrare le proprie osservazioni, in urto con quanto disposto dall’art. 3 cpv. 1 LPContr;

che per costante giurisprudenza la notificazione al denunciato del rapporto di contravvenzione e la presa in considerazione delle eventuali osservazioni costituiscono una formalità essenziale che, se omessa, inficia in ordine la validità dell’intero procedimento contravvenzionale, costituendo una chiara violazione del suo

diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost);

che nel caso concreto la Polizia cantonale di Airolo non ha provato di avere intimato al ricorrente la contravvenzione che ha dato avvio al procedimento in esame, il rapporto di contravvenzione non essendo stato spedito per lettera raccomandata (cfr. mancata indicazione in tal senso sul rapporto medesimo);

che a ben vedere, l’autorità d’indagine è manifestamente incorsa in un errore laddove ha considerato lo scritto 14 luglio 2005 del legale tedesco del ricorrente - con cui, in due righe, si limitava a notificare la procura e chiedere l’accesso all’incarto relativo alla procedura aperta nei confronti del suo cliente per i fatti accaduti il 10 luglio 2005 - alla stregua di un allegato di osservazioni, errore che ha indotto gli agenti a stilare un rapporto di contro-osservazioni assieme al rapporto di contravvenzione;

che la svista appare ancor più manifesta se si considera che al momento in cui il predetto scritto è pervenuto alla Polizia, la stessa non aveva ancora redatto il rapporto di contravvenzione, ciò che è avvenuto solamente 10 giorni dopo i

fatti, ossia il 20 luglio 2005;

che, come giustamente rilevato nel gravame, tale abbaglio ha comportato l’esclusione della fase di notificazione del rapporto di contravvenzione con assegnazione del termine per osservazioni sancito dall’art. 3 cpv. 1 LPContr;

che con scritto 25 luglio 2005 l’autorità di primo grado ha notificato al legale del ricorrente copia del rapporto di contravvenzione 20 luglio 2005, unitamente al rapporto di contro-osservazioni di pari data (!), assegnando un termine di

10 giorni per inoltrare eventuali ulteriori osservazioni, invero riferite a quest’ultimo, perpetuando tranquillamente l’errore commesso dalla polizia;

che procedendo in tal modo la Sezione della circolazione ha sì ovviato alla mancata notificazione del rapporto di contravvenzione; tuttavia, pur concedendo la possibilità al ricorrente di presentare le proprie giustificazioni prima di emanare la sua decisione, gli ha assegnato un termine inferiore a quello prescritto dalla legge (10 giorni anziché 15 giorni come previsto dall’art. 3 cpv. 1 LPContr);

che inoltre dalla decisione impugnata non è possibile stabilire se le osservazioni siano effettivamente state prese in considerazione, l’autorità non essendosi determinata in proposito;

che in simili evenienze, è indubbio che non sono state rispettate tutte le formalità essenziali del procedimento e quindi il diritto di essere sentito del ricorrente;

che, considerando che in materia penale il diritto di essere sentito è assoluto, generale ed incondizionato, e che di conseguenza il prevenuto deve avere il

diritto di esprimersi prima che l'autorità competente renda una decisione a suo detrimento (DTF 105 Ia 195, 101 Ia 296), la risoluzione in esame deve essere annullata;

che tale violazione comporta unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (Müller, Commentaire de la Constitution fédérale suisse, n. 100 ad v.art. 4; DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8);

che il ricorso, fondato, deve quindi essere accolto e la decisione impugnata annullata in ordine, senza che occorra esaminare le ulteriori censure sollevate nel gravame;

che rimane ovviamente riservata all'autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale previo invio al ricorrente del rapporto di contravvenzione e contestuale assegnazione del termine legale per le osservazioni;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr), ma non si giustifica di addebitare tasse o spese alla Sezione della circolazione, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

che, riguardo alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria: