Appeal Against Parking Fine for Unloading Goods
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court reviewed an appeal against a fine imposed for parking in a prohibited area, where the appellant claimed they were merely stopped for about 20 minutes to unload groceries because their driveway access was blocked. Although a police report stated the vehicle was parked without any loading/unloading activity observed during two checks, the court found that the appellant's explanation for the duration of the stop was plausible, especially given that the report remained silent on the issue of the blocked driveway access. Applying the principle of *in dubio pro reo*, the court could not definitively conclude that the stop was an illegal parking maneuver rather than a justified temporary halt for unloading, leading to the admission of the appeal and the annulment of the original decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 27 cpv. 1 prima, Art. 30 cpv. 1 OSStr, Art. 19 cpv. 1 ONC, Art. 90 cifra; Appeal Against Parking Fine for Unloading Goods: Although a police report stated the vehicle was parked without any loading/unloading activity observed during two checks, the court found that the appellant's explanation for the duration of the stop was plausible, especially given that the report remained silent on the issue of the blocked driveway access. Applying the principle of *in dubio pro reo*, the court could not definitively conclude that the stop was an illegal parking maneuver rather than a justified temporary halt for unloading, leading to the admission of the appeal and the annulment of the original decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles constitute the legal basis of the offense (parking against prohibition) which was ultimately overturned by the court's decision.
This article defines the prohibition sign relevant to the infringement, which the court considered in its decision.
This article defines 'parcheggio' (parking), a crucial distinction in the reasoning leading to the acquittal.
This procedural rule governs the appeal procedure used to judge the case.
The dispositive explicitly orders that no court fees or expenses be charged following the appeal's success.
Testo completo
Incarto n. 30.2005.318 24478/406 · Bellinzona 18 luglio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 24 settembre 2005 presentato da
RI 1 contro la decisione 9 settembre 2005 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 12 ottobre 2005 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1, con decisione del 9 settembre 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.--, per i seguenti fatti accertati il 25 giugno 2005 in territorio di __________:
*“ha posteggiato il veicolo __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggiare”*;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1,
90 cifra 1 LCStr, 30 cpv. 1 OSStr;
che RI 1 è insorta con ricorso del 24 settembre 2005, con il quale ha chiesto l’annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2005 la CRTE 1 ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in
diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;
che preliminarmente si rileva che l’esame dell’asserta problematica legata alla situazione viaria del Comune di __________ esula dalla competenza di questo giudice, la questione dovendo essere sottoposta direttamente all’autorità comunale;
che, secondo l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali;
che, giusta l’art. 30 cpv. 1 OSStr, il segnale “divieto di parcheggio” (2.50) vieta il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale. Il parcheggio è la sosta di veicoli che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art. 19 cpv. 1 ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che per il parcheggio in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio (2.50,
30 cpv. 1 OSStr), fino a 2 ore, è comminata una multa di fr. 40.-- (cifra 250a dell’allegato 1 dell’Ordinanza sulle multe disciplinari);
che la ricorrente si è opposta alla contravvenzione, sostenendo di non aver parcheggiato ma solamente sostato per 20 minuti, ossia il tempo che le era necessario per scaricare la spesa dalla sua vettura, ritenuto inoltre che la via di accesso alla sua abitazione era bloccata da un altro veicolo che vi sostava illegalmente;
che l’insorgente ha altresì sostenuto che sulla piazza in questione non è segnalato alcun divieto di fermata (cfr. ricorso, pag. 1);
che l’ausiliario di polizia denunciante ha dichiarato che *“la vettura era parcheggiata dove vi è segnalato il divieto di parcheggio a norma di legge. Inoltre durante il 1. controllo ore 21:55 e il 2. controllo ore 22:17 non vi è stato nessun movimento di carico e scarico”* (cfr. rapporto di contro-osservazioni
10 agosto 2005);
che le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che, a prescindere dalla questione dell’esistenza della segnaletica in loco, il ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono;
che, come detto in precedenza, la ricorrente ha affermato di aver impiegato circa 20 minuti per le sue manovre di scarico della spesa, tenuto conto che la strada di accesso alla sua abitazione era ostruita da un’altra vettura (circostanza sulla quale il rapporto di contro-osservazioni 10 agosto 2005 è rimasto silente);
che la durata di quest’ultime operazioni corrisponde con l’accertamento esperito dall’ausiliario di polizia denunciante;
che il fatto che quest’ultimo non abbia assistito ad alcun movimento di carico e scarico durante i suoi 2 controlli non rende meno plausibile la versione lineare sostenuta sin dall’inizio dalla ricorrente;
che nell’evenienza concreta non è possibile concludere con certezza che l’interessata non sia tornata alla propria vettura dopo aver depositato la spesa, limitandosi quindi ad una sosta per lo scarico;
che pertanto, in virtù del principio “in dubio pro reo”, l’insorgente va prosciolta dall’accusa formulata nei suoi confronti;
che, visto l’esito del gravame, non si prelevano né tasse né spese di giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 LCStr; 19 cpv. 1 ONC; 30 OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
Il giudice: Il segretario: