Legislator Giurisprudenza & Legislazione
30.2005.313 • PP TI 30.2005.313 Generato dall'IA

Appeal of Mobile Phone Traffic Fine Due to Insufficient Evidence

Numero d'incarto 30.2005.313
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual appealed a fine issued by the traffic authority for operating a vehicle while using a mobile phone without a hands-free device, with the appellant asserting they utilized a hands-free system in the vehicle. The court acknowledged that while the presence of a hands-free device does not automatically exonerate the driver, the police report lacked the necessary detailed description of how the infraction was observed, and the responding officer's further statements failed to substantiate the facts with precision. Applying the principle of *in dubio pro reo* because the prosecution failed to definitively prove the driver's guilt beyond reasonable doubt, the court accepted the appeal, annulled the contested decision, and waived all procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 31 cpv. 1 LCStr, Art. 3 cpv. 1 ultima, Art. 15 LPContr; Appeal of Mobile Phone Traffic Fine Due to Insufficient Evidence: The court acknowledged that while the presence of a hands-free device does not automatically exonerate the driver, the police report lacked the necessary detailed description of how the infraction was observed, and the responding officer's further statements failed to substantiate the facts with precision. Applying the principle of *in dubio pro reo* because the prosecution failed to definitively prove the driver's guilt beyond reasonable doubt, the court accepted the appeal, annulled the contested decision, and waived all procedural costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
multa disciplinare uso del telefono cellulare alla guida dubbio ragionevole rapporto di polizia guida nonostante revoca della patente caso poco grave telefono senza dispositivo "mani libere"

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4 LPContr
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
Art. 12 LPContr
4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
Art. 31 cpv. 1 LCStr
che per l'art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art.
Art. 3 cpv. 1 ultima
1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ultima frase ONC);
Art. 15 LPContr
Cited in the dispositive orders to justify the waiver of procedural costs after accepting the appeal.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 15 LPContr

Cited in the dispositive orders to justify the waiver of procedural costs after accepting the appeal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 30.2005.313 25641/410 · Bellinzona 16 gennaio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 settembre 2005 presentato da

RI 1 contro la decisione n. __________ del 23 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del 2 dicembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 23 settembre 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere circolato con il veicolo TI __________ – alle ore 14.56 del 27 maggio 2005, in via Riva Vela a Lugano – “*impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo ‘mani libere”*;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 100.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese in ragione di fr. 10.–;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 26 settembre 2005, nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 2 dicembre 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ultima frase ONC);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.

90 n. 1 LCStr);

che per l'impiego durante la guida di un telefono senza dispositivo "mani libere", l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741. 031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione n. 311);

che la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-, come detto, per aver impiegato durante la guida un telefono senza dispositivo "mani libere";

che i fatti rimproverati al ricorrente sono stati constatati da un agente della polizia cantonale;

che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

che nel caso concreto il ricorrente, senza contestare le circostanze di tempo e di luogo indicate dal denunciante, sostiene, come asserito nelle osservazioni al rapporto di contravvenzione del 29 luglio 2005, che:

*“sono sicurissimo che non ho usato [il] telefono senza dispositivo, perché nella macchina esiste [un dispositivo] “Viva Voce” e mi sembra assurdo di spendere più di fr. 500.- e di non usarlo”* (cfr. ricorso, 4° §);

che dal canto suo, l’agente denunciato, chiamato dalla Sezione della circolazione a *“presentare ulteriori dettagliate contro-osservazioni sulle modalità dell’accertamento dell’infrazione”*, ha asserito, in sintesi, che:

*“RI 1 non smentisce il fatto del luogo e dell’ora dell’intimazione di contravvenzione, questo comprova che il succitato si trovava lì al momento dell’infrazione da noi constatata.*

*Secondariamente, il fatto di aver installato un dispositivo mani libere non lo rende esente da infrazioni come quella commessa il giorno 27 maggio 2005.*

*Non è nostra abitudine elevare contravvenzioni per fatti inesistenti!”*;

che, di fatto, l’agente si è limitato a confermare il già laconico rapporto di contro-osservazioni del 5 agosto 2005, senza fornire alcun elemento utile a descrivere in modo chiaro e circostanziato l’infrazione e le relative modalità di accertamento (cfr. rapporto di contro-osservazioni del 26 novembre 2005);

che in particolare non è dato di sapere se l’infrazione sia stata constatata da uno o più agenti (così sembrerebbe), né tanto meno se fossero posizionati in modo tale da scorgere ineluttabilmente il ricorrente con il telefono in mano;

che è ben vero che la presenza di un dispositivo mani libere nel veicolo non consente di desumere, per ciò solo, che l’insorgente ne abbia fatto uso nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel rapporto di contravvenzione;

che, tuttavia, l’accertamento delle modalità dell’infrazione non è stato circostanziato dall’agente denunciante con la puntualità che è lecito attendersi, ancorché la giustificazione addotta dal ricorrente non sia per sé sola liberatoria;

che nel procedimento penale spetta infatti all’autorità provare la colpevolezza dell’accusato e non a quest’ultimo dover dimostrare la sua innocenza (DTF 127 I 38, consid. 2°; 120 Ia 31, consid. 2c);

che il giudice non riesce pertanto a maturare il solido convincimento che l’insorgente abbia effettivamente commesso l’infrazione addebitatagli;

che sussistendo dubbi ed incertezze, in ossequio al principio cardine del diritto penale *“in dubio pro reo”*, il ricorrente va prosciolto;

che ciò posto, si giustifica di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata, rinunciando al prelievo di oneri processuali (art. 15 LPContr);

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino,

Il presidente: La segretaria: