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30.2005.305 • PP TI 30.2005.305 Generato dall'IA

Appellant v. Traffic Authority (Failure to Consider Submissions)

Numero d'incarto 30.2005.305
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant was fined for parking outside designated spaces, but subsequently filed an appeal challenging the initial decision. The court found that the initial traffic authority issued its decision without considering the appellant's prior written submissions provided to the local police, which were only forwarded after the decision was made due to an oversight by the police responsible for fines. The court reasoned that this failure to transmit and consider the appellant's defense violated the right to be heard, rendering the initial decision voidable, and consequently upheld the appeal and annulled the contested resolution, leaving the matter open for the relevant authority to potentially resume the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 29 Cost, 1 segg. LPContr; Appellant v. Traffic Authority (Failure to Consider Submissions): The court found that the initial traffic authority issued its decision without considering the appellant's prior written submissions provided to the local police, which were only forwarded after the decision was made due to an oversight by the police responsible for fines. The court reasoned that this failure to transmit and consider the appellant's defense violated the right to be heard, rendering the initial decision voidable, and consequently upheld the appeal and annulled the contested resolution, leaving the matter open for the relevant authority to potentially resume the proceedings.

Parole chiave

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multa per divieto di sosta diritto di essere sentito violazione della precedenza abbandono del procedimento per infrazione stradale apertura della procedura eccezione di incostituzionalità Posteggio fuori dai posti delimitati

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art.
Art. 12 LPContr
4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;
Art. 29 Cost
Cited in the final orders as the constitutional basis for annulling the decision due to a violation of the right to be heard.
1 segg. LPContr
Cited as the procedural basis for judging the appeal (although the specific article leading to admissibility was Art. 4 LPContr, this block covers the general procedural framework applied in the decision to allow the appeal).

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 29 Cost.

Cited in the final orders as the constitutional basis for annulling the decision due to a violation of the right to be heard.

1 segg. LPContr

Cited as the procedural basis for judging the appeal (although the specific article leading to admissibility was Art. 4 LPContr, this block covers the general procedural framework applied in the decision to allow the appeal).

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Testo completo

Incarto n. 30.2005.305 24434/407 · Bellinzona 10 gennaio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 13 settembre 2005 presentato da

RI 1 contro la decisione n. 24434/407 del 9 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del 10 ottobre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

A. Con decisione del 9 settembre 2005 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il

7 maggio 2005 in territorio di Muralto:

“*ha posteggiato il veicolo LU __________ fuori dai posti delimitati*”.

La risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr;

79 cpv. 1 OSStr.

B. Contro tale

decisione RI 1 è insorto con ricorso del 13 settembre 2005, in cui postula in sostanza l’annullamento della multa, rilevando

altresì di essersi rivolto più volte alla Polizia di Muralto senza ottenere evasione.

C. La CRTE

1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice “la più ampia facoltà di giudizio”;

considerato in diritto:

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

2. Il 27 maggio 2005 la Polizia comunale di Muralto ha avviato nei confronti dell’insorgente una procedura disciplinare per infrazione alle norme della circolazione, assegnandogli un termine di pagamento di 30 giorni.

Il 4 giugno 2005 RI 1 ha preso posizione in merito inviando un e-mail alla Polizia di Muralto, la quale è tuttavia rimasta silente sino al 7 luglio 2005 quando, in difetto di pagamento, ha avviato la procedura ordinaria, notificando al ricorrente il rapporto di contravvenzione e assegnandogli un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni con l’avvertenza che, trascorso tale termine, la documentazione sarebbe stata trasmessa alla Sezione della circolazione.

L’8 agosto 2005 l’insorgente ha formulato osservazioni, ribadendo quanto affermato nel precedente scritto, che è stato allegato alla missiva.

Il rapporto di contravvenzione è stato trasmesso alla Sezione della circolazione il 16 agosto 2005 senza le prese di posizione di RI 1 (si rileva peraltro che tutte queste informazioni non sono desumibili dall’incarto della Sezione della circolazione, ma hanno potuto essere evinte dai documenti prodotti dal ricorrente).

3. Il 9 settembre 2005 la Sezione della circolazione ha emanato la risoluzione di multa, contro la quale RI 1 ha inoltrato ricorso il 13 settembre 2005.

L’autorità di prima istanza, dopo aver ricevuto il termine per le osservazioni al ricorso assegnato da questo giudice il 27 settembre 2005, ha richiesto alla Polizia di Muralto precisazioni sui fatti (cfr. lettera 4 ottobre 2005).

Quest’ultima ha quindi formulato contro-osservazioni datate 3 ottobre 2005, ma verosimilmente stese il 5 ottobre dal momento che cita già lo scritto del 4 ottobre 2005, nelle quali si menzionano gli scritti ricevuti dall’insorgente e non trasmessi all’autorità di prima istanza.

Ricevute le contro-osservazioni la Sezione della circolazione ha chiesto lumi alla Polizia, la quale ha risposto il 7 ottobre 2005:

*“In data odierna ho provveduto [a] verificare la Vostra richiesta sulla mancata risposta al denunciato e alla mancata trasmissione ai vostri uffici della giustificazioni inoltrate allo scrivente ufficio dallo RI 1.*

*Tale disguido è dovuto ad una svista del responsabile multe, ci scusiamo dell’accaduto, sicuri che in avvenire non succederà più.”*.

4. L’autorità di prima istanza è dunque entrata in possesso degli scritti del ricorrente solo il 10 ottobre 2005 (cfr. timbro d’entrata) e non aveva quindi potuto tenerli in considerazione per l’emanazione della propria decisione.

Ciò è contrario al principio della buona fede, poiché il ricorrente poteva legittimamente ritenere che le contestazioni da lui sollevate in precedenza sarebbero state esaminate dall’autorità giudicante.

E’ ben vero che la procedura di multa disciplinare non prevede la possibilità per il multato di prendere posizione in merito agli addebiti mossigli. Tuttavia, in

virtù del già citato principio della buona fede, la polizia era tenuta a informare il multato di tale particolarità

oppure trasmettere quanto ricevuto alla Sezione della circolazione. Questo vale anche per le osservazioni 8 agosto 2005, benché apparentemente tardive.

5. E’ indubbio che la mancata trasmissione degli scritti di cui sopra viola il

diritto di essere sentito del ricorrente e che la Sezione della circolazione si è pronunciata senza tener conto delle eccezioni da lui formulate.

Tale violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

In queste circostanze la decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale.

Il ricorso va pertanto accolto. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

per questi motivi visti gli art. 29 Cost.;

1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria: