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30.2005.302 • PP TI 30.2005.302 Generato dall'IA

Pool Operator Fined for Insufficient Chlorine and Failure to Close Pool

Numero d'incarto 30.2005.302
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The responsible party for a communal swimming pool was fined for failing to maintain the required level of free active chlorine (0.00 mg/l versus the minimum 0.1 mg/l) in the non-swimmers' pool during an inspection, which also revealed that the disinfectant testing reagents were deteriorated, leading to inaccurate measurements and a bacteriological risk. The official rejected the appeal, which argued that bad weather and debris clogging the dosing system caused the failure, because the regulations require continuous compliance with water hygiene standards and mandate the immediate prohibition of swimming upon detecting non-conformity or equipment malfunction, regardless of external conditions, meaning the appellant's insufficient cleaning efforts and failure to close the pool constituted a negligent violation justifying the original penalty.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 9 Reg, Art. 11 cpv. 1 Reg, Art. 12 Reg, Art. 95 cpv. 1 LSan; Pool Operator Fined for Insufficient Chlorine and Failure to Close Pool: The official rejected the appeal, which argued that bad weather and debris clogging the dosing system caused the failure, because the regulations require continuous compliance with water hygiene standards and mandate the immediate prohibition of swimming upon detecting non-conformity or equipment malfunction, regardless of external conditions, meaning the appellant's insufficient cleaning efforts and failure to close the pool constituted a negligent violation justifying the original penalty.

Parole chiave

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inosservanza delle prescrizioni di controllo liquido inquinante per le acque responsabilità per danni da acqua contravvenzione per violazione edilizia trattamento dell'acqua inosservanza amministrativa di prescrizioni d'ordine

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Art. 12 LPContr
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
Art. 9 Reg
La qualità delle acque e le installazioni di rigenerazione delle acque delle piscine collettive devono soddisfare i requisiti fissati dalla Norma 385/1 della SIA - Società Svizzera degli ingegneri e architetti – (art. 9 Reg.
Art. 11 cpv. 1 Reg
Il responsabile della struttura deve verificare almeno tre volte al giorno la temperatura, la limpidezza, il valore pH, la concentrazione degli agenti disinfettanti e registrare i dati delle verifiche effettuate, comprese eventuali operazioni di disinfezione delle superfici (art. 11 cpv. 1 Reg.
Art. 12 Reg
Il responsabile della struttura deve vietare immediatamente il bagno in caso di non conformità dell’acqua ai requisiti fissati dalla Norma 385/1 SIA o di cattivo funzionamento degli impianti (art. 12 Reg.
Art. 95 cpv. 1 LSan
Le infrazioni alle disposizioni della LSan e dei regolamenti d’applicazione sono punite con la multa fino a centomila franchi (art. 95 cpv. 1 LSan).
Art. 12 dello
Inoltre, viene sottolineato che, a norma dell’art. 12 dello stesso Regolamento, il responsabile della piscina deve vietare immediatamente il bagno in caso di non conformità dell’acqua ai requisiti fissati dalla norma 385/1 SIA o di cattivo funzionamento degli impianti (cfr.
Art. 15 LPContr
Cited in the dispositive to rule on the costs associated with rejecting the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 12 Regolamento sull’igiene delle acque balenabili

Cited in the dispositive as the rule supporting the decision to reject the appeal (since the appellant failed to prohibit bathing as required by this article).

art. 15 LPContr

Cited in the dispositive to rule on the costs associated with rejecting the appeal.

art. 9 Regolamento sull’igiene delle acque balenabili

Cited in the preamble to the dispositive, referencing the laws on which the decision is based.

art. 11 Regolamento sull’igiene delle acque balenabili

Cited in the preamble to the dispositive, referencing the laws on which the decision is based.

art. 17 Regolamento sull’igiene delle acque balenabili

Cited in the preamble to the dispositive, referencing the laws on which the decision is based.

art. 95 e segg. LSan

Cited in the preamble to the dispositive, referencing the laws on which the decision is based.

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Testo completo

Incarto n. 30.2005.302 271/2005/098 · Bellinzona 31 gennaio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 settembre 2005 presentato da

RI 1 contro la decisione 2 settembre 2005 n° 271/2005/098 emessa dal CRTE 1 viste le osservazioni 5 ottobre 2005 presentate dal CRTE 1, Bellinzona,

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

A. Il CRTE 1 con decisione 2 settembre 2005 ha inflitto __________, nella sua qualità di responsabile della piscina comunale di __________, una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 105.-, alle spese di intervento di fr. 147.-, alle spese di analisi di fr. 42.- e alle spese di cancelleria di fr. 45.-, poiché la verifica della qualità dell’acqua della vasca «non nuotatori», eseguita in data 19 luglio 2005, ha evidenziato la totale assenza del disinfettante cloro attivo libero (valore misurato: 0.00 mg/l contro il valore minimo richiesto di 0.1 mg/l) con evidente rischio batteriologico. Nel corso della stessa ispezione si è inoltre appurato che i reagenti per la determinazione del valore di cloro attivo libero erano deteriorati e pertanto le misurazioni della concentrazione di disinfettante erano sbagliate e non corrispondevano a quelle reali presenti in vasca.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 9, 12, 17 Regolamento sull’igiene delle acque balenabili; 95 e segg. LSan.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale __________ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

Egli non contesta la fattispecie ritenuta dall’autorità di primo grado, ma chiede che la decisione impugnata venga annullata poiché i difetti riscontrati dall’ispettore del Laboratorio cantonale non sono attribuibili ad una sua colpa ma bensì alle particolari condizioni metereologiche del giorno precedente il controllo.

C. Il laboratorio cantonale propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2. La qualità delle acque e le installazioni di rigenerazione delle acque delle piscine collettive devono soddisfare i requisiti fissati dalla Norma 385/1 della SIA - Società Svizzera degli ingegneri e architetti – (art. 9 Reg. sull’igiene delle acque balenabili).

Il responsabile della struttura deve verificare almeno tre volte al giorno la temperatura, la limpidezza, il valore pH, la concentrazione degli agenti disinfettanti e registrare i dati delle verifiche effettuate, comprese eventuali operazioni di disinfezione delle superfici (art. 11 cpv. 1 Reg. sull’igiene delle acque balenabili).

Il responsabile della struttura deve vietare immediatamente il bagno in caso di non conformità dell’acqua ai requisiti fissati dalla Norma 385/1 SIA o di cattivo funzionamento degli impianti (art. 12 Reg. sull’igiene delle acque balenabili).

Le infrazioni alle disposizioni della LSan e dei regolamenti d’applicazione sono punite con la multa fino a centomila franchi (art. 95 cpv. 1 LSan).

3. Il ricorrente non contesta la fattispecie ritenuta dall’autorità di primo grado, ma si discolpa affermando quanto segue: “ *L’ispezione è avvenuta all’indomani di un forte temporale con raffiche di vento particolarmente violente*.[…]*Le foglie e i fiori di tiglio sono entrati in grande quantità nella vasca otturando il pre filtro e in seguito il filtro del misuratore e dosatore del disinfettante. I miei interventi di pulizia effettuati alle ore 06.30 e 07.15 non sono bastati per mantenere in esercizio il dosatore automatico. Il materiale in sospensione nell’acqua ha continuato a bloccare il filtro*” (cfr. osservazioni 24 agosto 2005).

L’insorgente si duole inoltre del fatto che la decisione presa dall’autorità di primo grado non tiene conto dell’ispezione precedente, avvenuta il 22 giugno 2005, che aveva dato esito positivo.

4. Il Laboratorio cantonale contesta le giustificazioni addotte dal ricorrente.

L’autorità di primo grado osserva innanzi tutto che, così come risulta dall’art. 11 del Reg. sull’igiene delle acque balenabili che impone controlli continui, la conformità dell’acqua di una piscina deve essere garantita in modo costante. Inoltre, viene sottolineato che, a norma dell’art. 12 dello stesso Regolamento, il responsabile della piscina deve vietare immediatamente il bagno in caso di non conformità dell’acqua ai requisiti fissati dalla norma 385/1 SIA o di cattivo funzionamento degli impianti (cfr. osservazioni 5 ottobre 2005, pag. 1).

Riguardo all’ispezione avvenuta in data 22 giugno 2005, il CRTE 1 ritiene che il fatto che un controllo antecedente abbia dato esito conforme nulla cambia ai fini dell’infrazione: il responsabile della struttura deve prendere tutte le misure che garantiscano costantemente agli utenti un’acqua irreprensibile dal punto di vista igienico e, qualora ciò non fosse possibile, egli deve provvedere a vietare il bagno (cfr. osservazioni 5 ottobre 2005, pag. 2).

5. Le considerazioni del CRTE

1 sono pertinenti.

È in effetti possibile che l’attività di controllo del responsabile, signor __________, sia stata ostacolata dalle condizione metereologiche della notte precedente, ma, ciò nonostante, questi avrebbe dovuto agire in modo più tempestivo e, così come imposto dall’art. 12 del Reg. sull’igiene delle acque balenabili, vietare il bagno fintanto che non era possibile garantire un’adeguata qualità dell’acqua. Il ricorrente si è invece limitato a effettuare degli interventi di pulizia che, come da lui stesso confermato (cfr. osservazioni 24 agosto 2005), si sono rivelati insufficienti poiché “*non sono bastati per mantenere in esercizio il dosatore automatico*” (di disinfettante). Dagli elementi a disposizione risulta che il ricorrente non ha neppure preso in considerazione la possibilità di proibire il bagno.

Le difficoltà dovute alle asserite influenze esterne non giustificavano in alcun modo la messa in pericolo della salute degli utenti della piscina. Non va inoltre neppure dimenticato che i reagenti per la determinazione del disinfettante cloro attivo libero erano deteriorati e che non era quindi possibile una corretta verifica. Questa situazione imponeva contromisure che l’insorgente, nella sua qualità di responsabile, ha omesso di prendere.

Ciò posto, si deve concludere che __________ ha effettivamente commesso l’infrazione imputatagli e che non vi è alcuna scusante per la sua negligenza.

6*. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

7. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 9, 11, 12, 17 Regolamento sull’igiene delle acque balenabili; 95 e segg. LSan;1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria: