Administrator Fined for Failure to Provide Employer Certificate
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant, acting as the sole administrator of a legal entity, was fined for failing to provide a required employer certificate for an insured person, an administrative duty mandated by labor and insurance laws. The appellant challenged the fine, citing a temporary absence abroad for internships and the company's subsequent failure to process the document, but the court rejected the appeal, finding no evidentiary support for the absence and noting that as the company remained operational, the appellant was responsible for ensuring compliance with legal obligations, especially since this was a repeat offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 20 cpv. 2 LADI, Art. 88 cpv. 1 lett. b LADI, Art. 28 cpv. 3 LPGA, Art. 6 cpv. 1 DPA; Administrator Fined for Failure to Provide Employer Certificate: The appellant challenged the fine, citing a temporary absence abroad for internships and the company's subsequent failure to process the document, but the court rejected the appeal, finding no evidentiary support for the absence and noting that as the company remained operational, the appellant was responsible for ensuring compliance with legal obligations, especially since this was a repeat offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders along with other provisions that formed the basis for the decision to reject the appeal and confirm the original decision.
Cited in the final orders along with other provisions that formed the basis for the decision to reject the appeal and confirm the original decision.
Cited in the final orders along with other provisions that formed the basis for the decision to reject the appeal and confirm the original decision.
Cited in the final orders along with other provisions that formed the basis for the decision to reject the appeal and confirm the original decision.
Cited in the final orders as the legal basis for imposing costs after rejecting the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2005.294 2005-17-790 · Bellinzona 30 gennaio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 settembre 2005 presentato da
RI 1 contro la decisione 26 agosto 2005 n° 2005-17-790 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, Bellinzona, viste le osservazioni 3 ottobre 2005 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, Bellinzona,CRTE 1 letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, con decisione
26 agosto 2005, ha inflitto a RI 1 - in qualità di amministratore unico della __________ di __________ - una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per “*non aver fornito il formulario 'attestato del datore di lavoro' richiesto per l'assicurato __________ "*;
che l’infrazione in rassegna risale al mese di luglio 2005;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI e 28 LPGA;
che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso 3 settembre 2005 in cui chiede in sostanza l’annullamento del querelato giudizio;
che nelle osservazioni 3 ottobre 2005 l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso ritenendo tuttavia possibile una riduzione della multa inflitta;
considerato in
diritto
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr;
che per l’art. 20 cpv.
2 LADI il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro; questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo servizio; se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli l’attestato, su domanda, entro una settimana;
che l’art. 88 cpv. 1 lett. b LADI, impone altresì al datore di lavoro di compilare tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere i diritti alle prestazioni; egli è tenuto inoltre a dare tutte le informazioni necessarie per accertare il
diritto alle prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA);
che chiunque viola l’obbligo d’informare o non riempie i moduli prescritti è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a fr. 30'000.- (art. 106 cpv. 1 e 4 LADI);
che se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa (art. 6 cpv. 1 DPA, applicabile per il rinvio di cui all’art. 107 LADI); l’organo della persona giuridica che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del subordinato soggiace alle disposizioni penali che valgono per l’autore (cpv. 2 e 3);
che, come detto, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha sanzionato l’interessata per “*non aver fornito il formulario ‘attestato del datore di lavoro’ richiesto per l’assicurato __________*”;
che il ricorso si esaurisce nella seguente argomentazioni: “*sono stata alcuni mesi all’estero per fare degli stages per imparare la lingua*” e “*la società __________ aveva tenuto il formulario da una parte per farmelo firmare in occasione del mio primo rientro e poi se ne sono completamente dimenticati*” (cfr. ricorso);
che, a ragione, l’autorità di primo grado, nelle sue osservazioni 3 ottobre 2005, rileva nondimeno che non esiste il benché minimo riscontro probatorio del paventato periodo d’assenza all’estero;
che, ad ogni buon conto, la società __________ ha continuato normalmente la propria attività, ragion per cui la ricorrente avrebbe dovuto assicurare il regolare svolgersi delle attività amministrative nonché il rispetto delle incombenze legali;
che, inoltre, alla ricorrente era già stata inflitta in passato una multa analoga, motivo per cui era perfettamente al corrente dei propri obblighi;
che le circostanze invocate non possono scusare il ritardo nella trasmissione d’informazioni chiaramente e ripetutamente richieste, e essenziali alla Cassa di disoccupazione per la determinazione del diritto a prestazioni assicurative da parte dell’ex dipendente;
che, non trattandosi della prima negligenza commessa dalla ricorrente, si considera che non sono dati gli estremi per una riduzione della multa inflitta;
che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI e 28 LPGA; 1 segg LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3 Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).