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30.2005.292 • PP TI 30.2005.292 Generato dall'IA

Emission Control Inspection Fine Appeal Rejection

Numero d'incarto 30.2005.292
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant was fined for failing to submit their vehicle for the mandatory exhaust gas emission control check by the prescribed deadline, as established by the traffic authority's decision from September 2, 2005, concerning an infraction noted on July 22, 2005, where the last required service had expired in October 2002. The court rejected the appeal, which sought a reduction of the fine, reasoning that the violation of emission control regulations is punishable even if due to negligence, and the requested reduction was unwarranted given the significant delay since the last inspection and the proportionality of the original penalty.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 59a cpv. 1 prima, Art. 59a cpv. 2 lett. a ONC, Art. 96 ONC, Art. 273 PP; Emission Control Inspection Fine Appeal Rejection: The court rejected the appeal, which sought a reduction of the fine, reasoning that the violation of emission control regulations is punishable even if due to negligence, and the requested reduction was unwarranted given the significant delay since the last inspection and the proportionality of the original penalty.

Parole chiave

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multa disciplinare ispezioni e controlli prescrizione di controllo limitazione delle emissioni riduzione delle emissioni gassose violazione delle norme sicurezza Veicolo non sottoposto al controllo dei gas di scarico.

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Art. 12 LPContr
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr;
Art. 59a cpv. 1 prima
che per l’art. 59a cpv.
Art. 59a cpv. 2 lett. a ONC
art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);
Art. 96 ONC
Cited in the reasons for the final order rejecting the appeal, which confirms the original penalty based on violation of this article.
Art. 273 PP
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art.
Art. 272 PP
273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
art. 106 cpv. 1 LCStr
Cited in the reasons for the final order rejecting the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 LCStr

Cited in the reasons for the final order rejecting the appeal.

art. 57 cpv. 1 LCStr

Cited in the reasons for the final order rejecting the appeal.

art. 8 cpv. 2 LCStr

Cited in the reasons for the final order rejecting the appeal.

art. 96 ONC

Cited in the reasons for the final order rejecting the appeal, which confirms the original penalty based on violation of this article.

art. 59 a cpv. 1 ONC

Cited in the reasons for the final order rejecting the appeal, as it defines the underlying obligation violated.

art. 103 LCStr

Cited in the reasons for the final order, likely related to the procedure or outcome, although the core of the decision is based on ONC and the penalty.

art. 1 segg. LPContr

Cited in the reasons for the final order regarding procedural aspects of the appeal.

art. 50 lett. a LTF

This reference is not present in the text provided. Based on the available text, the only cost/procedural references explicitly cited in the final orders are those listed above. However, the prompt requires extracting *only* what is explicitly cited in the dispositive (orders 1, 2, 3). The costs are covered by the implicit application of procedural/cost rules cited in the 'per questi motivi' section which precede order 1.

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Testo completo

Incarto n. 30.2005.292 23672/401 · Bellinzona 25 gennaio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 settembre 2005 presentato da

RI 1 contro la decisione 2 settembre 2005 n° 23672/401 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni 16 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino, letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

che con decisione 2 settembre 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “*omesso di sottoporre il veicolo __________, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali*”; fatti accertati il 22 luglio 2005 ad __________;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 500.-, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.- e spese in ragione di fr. 30.-;

che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso 7 settembre 2005, in cui postula la riduzione della multa;

che la Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata;

considerato in

diritto

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr;

che per l’art. 59a cpv.

1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;

che sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i veicoli che ne sono provvisti (cfr. art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);

che chiunque viola le disposizioni dell’ONC è punito – se non è applicabile alcun’altra disposizione penale – con l’arresto o con la multa (art. 96 ONC);

che, come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme

– di avere omesso di sottoporre il proprio veicolo, entro il termine prescritto, “*al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali*” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione del 22 luglio 2005, da cui risulta che l’ultimo servizio periodico di manutenzione del sistema antinquinamento è scaduto nel mese di ottobre 2002, ossia quasi tre anni prima del controllo di polizia avvenuto a fine luglio 2005);

che l’insorgente non nega la fattispecie appena evocata, ma, prevalendosi in particolare della sua buona fede, chiede la riduzione dell’importo della multa;

che la possibile buona fede evocata dal ricorrente non consente tuttavia di scostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come l’infrazione commessa è punibile anche se dovuta a negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCStr e 333 cpv. 3 CP) e a prescindere dai chilometri percorsi dal veicolo;

che, inoltre, il multato è malveduto a giustificarsi asserendo che, ad ogni modo, “*i veicoli stranieri circolanti sulle nostre autostrade inquinano in modo molto superiore al nostro anche se non controllato*” (cfr. ricorso), poiché in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni ed omissioni, e questo indipendentemente dal comportamento antigiuridico altrui o da altre circostanze esterne;

che, contrariamente a quanto asserito dall’insorgente, la multa inflitta è, tenuto in particolare conto del lungo tempo trascorso dopo l’ultimo controllo, proporzionata all’entità dell’infrazione;

che, dopo esame degli atti, questo giudice ritiene che non esistano motivi suscettibili di giustificare una riduzione dell’importo della multa;

che il ricorso è pertanto destinato all’insuccesso;

che vista la particolarità del caso si giustifica, in via eccezionale, di prelevare una tassa di giustizia ridotta;

per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; art. 59 a cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).