Plumber Apprentice Permit Violation Appeal Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a decision imposing a fine for working as an apprentice plumber without the required residence and work permit between May and June 2004. The court dismissed the appeal, reasoning that the activity performed constituted lucrative work under the relevant regulations, and the appellant's justification—attributing the permit delay to misunderstandings between the employer and immigration office—was unsubstantiated and irrelevant, as violations of alien police laws are punishable even if due to negligence, concluding that the original fine was proportionate to the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 cpv. 3 LDDS, Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 6 cpv. 1 OLS, Art. 6 cpv. 2 lett. a OLS, Art. 23 cpv. 6 LDDS; Plumber Apprentice Permit Violation Appeal Dismissed: The court dismissed the appeal, reasoning that the activity performed constituted lucrative work under the relevant regulations, and the appellant's justification—attributing the permit delay to misunderstandings between the employer and immigration office—was unsubstantiated and irrelevant, as violations of alien police laws are punishable even if due to negligence, concluding that the original fine was proportionate to the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the preamble to the decision, indicating it was a substantive legal basis considered, leading to the confirmation of the challenged decision.
This provision was cited in the preamble to the decision, indicating it was a substantive legal basis considered, leading to the confirmation of the challenged decision.
This provision was cited in the preamble to the decision, indicating it was a substantive legal basis considered, leading to the confirmation of the challenged decision.
This provision relates to the procedure before the court and was cited in the preamble to the decision.
This provision governs costs and was cited in the preamble regarding the imposition of court costs in the final order.
This procedural rule concerns the deadline for lodging an appeal to the Federal Tribunal, mentioned in the final notice section.
This procedural rule concerns the lodging of an appeal to the Federal Tribunal, mentioned in the final notice section.
Testo completo
Incarto n. 30.2005.282 05 930/203 · Bellinzona 25 gennaio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 agosto 2005 presentato da
RI 1 Contro la decisione 19 agosto 2005 n° 05 930/203 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona viste le osservazioni 7 settembre 2005 presentate dalla Sezione di permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che la Sezione di permessi e dell’immigrazione con decisione 19 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per avere “*lavorato in qualità di apprendista montatore di impianti sanitari, dal 01.05.2004 al 23.06.2004, a favore della ditta __________, sprovvisto del permesso della sezione dei permessi e dell’immigrazione che gli consentisse di svolgere detta attività*”;
che la decisione è stata emessa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 38 RLALPS-CE/AELS;
che contro tale risoluzione RI
1 è insorto con un ricorso del 29 agosto 2005 in cui postula l’annullamento del querelato giudizio;
che la Sezione di permessi e dell’immigrazione, nelle sue osservazioni del 7 settembre 2005, propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
considerato in diritto
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l’art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;
che è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all’estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all’estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l’attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari, artista (lett. b) e un’attività esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo (lett. c);
che le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.-; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS);
che l’autorità di primo grado ha sanzionato l’interessato, come detto, per aver lavorato in qualità di apprendista montatore di impianti sanitari, dal 01.05.2004 al 23.06.2004, sprovvisto di una regolare autorizzazione a tale scopo;
che il ricorrente non contesta la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado (vedi verbale d’interrogatorio pag. 1 in fine), ma si giustifica, in sostanza, attribuendo la responsabilità di tale fatto al datore di lavoro e all’Ufficio degli stranieri che, a suo dire, non si sono occupati correttamente della sua pratica (cfr. ricorso nel quale l’insorgente dichiara che “*questo ritardo è dovuto a causa d’incomprensioni reciproche da parte della segretaria della ditta per cui lavoro __________ e un’impiegata dell’ufficio stranieri di Bellinzona*”);
che l’attività svolta dall’insorgente, apprendista montatore di impianti sanitari, rientra indubbiamente nella nozione di attività lucrativa enunciata nel predetto art. 6 OLS;
che le giustificazioni addotte dal ricorrente non sono suffragate da alcuna documentazione;
che, comunque, le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);
che la multa inflitta, che tiene conto delle particolarità del caso specifico (v. osservazioni Sezione dei permessi e dell’immigrazione) è confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
che vista la particolarità della fattispecie si prescinde eccezionalmente dal prelevare tassa di giustizia;
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e
38 RLALPS-CE/AELS;1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).