Appellant v. Fine for Unfastened Seatbelt
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant appealed a fine imposed for driving without a seatbelt, admitting to having unfastened the belt only a few meters before being stopped by the police after being signaled to pull over. The court rejected the appeal, reasoning that the appellant's own admission confirmed the breach of the regulation requiring seatbelt use during the journey, and his justification—unfastening the belt moments before being stopped—was not a plausible or valid excuse for violating the mandatory safety requirement while the vehicle was in motion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 3a cpv. 1 ONC, Art. 96 ONC, Art. 15 LPContr, Art. 273 PP; Appellant v. Fine for Unfastened Seatbelt: The court rejected the appeal, reasoning that the appellant's own admission confirmed the breach of the regulation requiring seatbelt use during the journey, and his justification—unfastening the belt moments before being stopped—was not a plausible or valid excuse for violating the mandatory safety requirement while the vehicle was in motion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision establishes the obligation to wear a seatbelt, the violation of which led to the initial decision and the rejection of the appeal.
This provision establishes the penalty (fine) for violating the Ordinance, which was applied in the original decision confirmed by the court.
Cited in the concluding section for the decision on the merits, relating to traffic sanctions.
Cited in the concluding section for the decision on the merits, relating to traffic sanctions.
Cited in the concluding section for the decision on the merits, relating to traffic sanctions.
Cited in the final section to justify imposing reduced court costs ('oneri di giudizio ridotti').
Testo completo
Incarto n. 30.2005.263 21860/402 · Bellinzona 10 novembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 16 agosto 2005 presentato da
RI 1 contro la decisione 12 agosto 2005 n° 21860/402 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del 17 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino, letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 12 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 60.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.- per i seguenti motivi:
*"ha circolato con il veicolo TI __________ omettendo di allacciarsi con la cintura di sicurezza”*
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 57 cpv. 5 lett. a, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1, 96 ONC;
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Sostiene in particolare che non era allacciato con la cintura di sicurezza al momento del controllo unicamente perché aveva staccato quest’ultima vedendo il poliziotto che lo stava fermando.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2.Secondo l’art. 3a cpv. 1 ONC nelle automobili, negli autofurgoni, nei furgoncini e nei trattori a sella leggeri, il conducente e i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza.
Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è punito con l’arresto o con la multa, se non è applicabile alcun’altra disposizione penale (art. 96 ONC).
3.L’insorgente stesso ha a più riprese confermato di non essere stato allacciato al momento del controllo (lettera di RI 1 del __________ e ricorso dello stesso del __________), ma si è giustificato affermando di aver slacciato la cintura di sicurezza “*unicamente perché mi era stato segnalato di accostare*” (cfr. ricorso del __________).
Il ricorrente sostiene di aver slacciato la cintura di sicurezza “*3 o 4 metri prima di essere fermo*” (cfr. ricorso del __________), ammettendo così di averlo fatto durante la corsa, senza fornire alcuna plausibile spiegazione per il suo inconsueto gesto. Non è per nulla comprensibile per quale motivo egli avrebbe, mentre stava ancora viaggiando, dovuto slacciarsi, incorrendo in una infrazione del tutto evitabile, perché bastava concludere la corsa prima di togliere, se del caso, la cintura.
Ciò posto, il ricorrente ha effettivamente trasgredito, senza valido motivo, all’obbligo, previsto dall’art. 3a cpv. 1 ONC, di allacciare le cinture di sicurezza durante la corsa, e ha quindi commesso l’infrazione imputatagli.
4*. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
5. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da oneri di giudizio ridotti vista la particolarità della fattispecie (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 57 cpv. 5 lett. a, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr, 3a cpv. 1, 96 ONC, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).