State v. [Defendant's Name] - Undersized Fish Retention
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA fishing violation was established when an individual caught and retained a rainbow trout measuring 21 cm in an alpine lake, which was below the legal minimum length of 22 cm, leading to a fine and associated costs. The court upheld the initial decision, reasoning that the infraction occurred upon retaining the undersized fish, and the subsequent release, which only happened after the fishing warden intervened, did not negate the violation of the regulation requiring immediate release of fish not meeting the minimum size requirement.
Regesto Legislator
UfficialeEsercitare la pesca nelle acque nel lago con canna a lancio esca camola catturando e trattenendo una trota iridea di cm 21 (misura minima cm 22)
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles, alongside RALCP provisions, form the substantive basis for confirming the penalty for the fishing violation.
These articles define the breach (minimum size of trout) and were the basis for the original decision confirmed by the court.
These articles govern the cantonal appeal procedure, cited in the final pronouncement.
This provision is cited as the basis for imposing costs following the rejection of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2005.262 572/106-810 · Bellinzona 14 novembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 agosto 2005 presentato da
RI 1 contro la decisione 29 luglio 2005 n° 572/106-810 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 2 settembre 2005 presentate dalla CRTE 1, letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 29 luglio 2005RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa e spese di giustizia di complessivi fr. 20.-, per i seguenti motivi:
*"per aver esercitato la pesca nelle acque del lago alpino __________, con canna a lancio esca camola catturando e trattenendo una trota iridea di cm 21 (misura minima cm 22)”*
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 32, 34 della Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni (LCP); 21 cpv. 1, 22 cpv. 1, 30 del relativo regolamento di applicazione (RALCP).
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Sostiene in particolare che non c’è stata infrazione poiché la trota iridea sottomisura è stata liberata ancora ben vitale.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.12 LPContr.
2.Ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 del regolamento di applicazione della Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni (RALCP), le trote iridee possono essere trattenute unicamente qualora raggiungano la lunghezza minima di 22 cm.
3.La trota iridea trattenuta dall’insorgente non raggiungeva la misura minima di 22 cm stabilita dalla legge in vigore. Il fatto che quest’ultima sia stata liberata ancora ben vitale non cambia nulla ai fini dell’infrazione, poiché la liberazione è avvenuta unicamente in seguito al controllo e all’intimazione del guardapesca. L’insorgente aveva già messo la trota sottomisura assieme alle altre e nessun elemento permette di concludere che la stessa sarebbe stata liberata se non fosse intervenuto il guardapesca. RI 1, che sicuramente ben conosce la legge dato che pratica la pesca dall’età di 10 anni (cfr. lettera del 9 agosto 2005), avrebbe dovuto rilasciare in acqua la trota catturata sin da subito, e non solo quando non poteva più fare altrimenti.
Ciò posto, il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione imputatagli.
4*. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
5. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 32, 34 LCP; 21 cpv. 1,
22 cpv 1, 30 RALCP; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 9 agosto 2005 è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 30.- e le spese di fr. 20.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: