Labor Inspectorate Fine Over Pay Slip Omission Overturned
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant successfully appealed a fine imposed by the Labor Inspectorate for violating the obligation to provide information by submitting only invoices instead of the required pay slips for detached workers, as the appellant had previously sent a letter indicating the invoices contained the requested pay data and reasonably assumed compliance, with the court reasoning that the administrative authority, finding the documentation insufficient, should have granted a supplementary deadline to remedy the defect rather than immediately imposing a penalty for failing to provide documents it could have requested elsewhere.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 2 cpv. 1 lett. a LDist, Art. 15 cpv. 2 LPContr, Art. 12 cpv. 1 lett. a LDist, art. 1 segg. LPContr; Labor Inspectorate Fine Over Pay Slip Omission Overturned: L’importo di fr. 400.– anticipato dalla ricorrente le sarà ritornato, previa indicazione di un conto sul quale effettuare il versamento.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the preamble to the ruling and constitutes the legal basis for the initial administrative decision that was being appealed.
These articles govern the proceedings before the court and were cited in the preamble to the final orders.
This article was cited as the basis for determining who bears the costs of the current judgment, although no costs were ultimately charged.
Testo completo
Incarto n. 30.2005.242/AMM · Bellinzona 30 novembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 21 luglio 2005 presentato dalla
RI 1 (DI 1) contro la decisione del 5 luglio 2005 emessa dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, Bellinzona, viste le osservazioni del 7 settembre 2005 presentate dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 5 luglio 2005, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha riconosciuto la RI 1 colpevole di avere trasmesso alla competente autorità di controllo “*unicamente le fatture emesse dalla __________ Milano alla società __________, I-Olgiate Comasco e non le buste paga dei lavoratori distaccati*”;
che in applicazione della pena, l’autorità ha inflitto alla società una multa di fr. 5900.–;
che la RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 21 luglio 2005, nel quale postula l’annullamento del querelato giudizio o quanto meno – in subordine – una riduzione della multa;
che nelle osservazioni del 7 settembre 2005, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che l’art. 2 cpv. 1 lett. a LDist reprime con una multa sino a fr. 40 000.– chiunque, in violazione dell’obbligo di dare informazioni, rifiuta di darle o fornisce scientemente informazioni false; in casi di lieve entità, l’autorità può prescindere dal perseguimento penale (cpv. 2);
che l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro rimprovera alla multata – come si è detto – di avere trasmesso alla competente autorità di controllo “*unicamente le fatture emesse dalla __________ Milano alla società ____________________, I-Olgiate Comasco e non le buste paga dei lavoratori distaccati*”;
che la ricorrente si duole fra l’altro di come l’autorità di primo grado – qualora avesse ritenuto insufficienti le fatture prodotte – avrebbe dovuto assegnare un termine supplementare per completare la documentazione, “*ad esempio mediante produzione di una dichiarazione di __________, rispettivamente fornire in modo diverso la prova del trattamento salariale riservato nella fattispecie ai lavoratori distaccati, evitando conclusioni a dir poco affrettate sull’operato e le intenzioni della ditta*” (ricorso, pag. 3 verso il basso);
che in concreto, le fatture oggetto della decisione impugnata sono state prodotte dalla multata con lettera del 13 dicembre 2004, in cui la società si è così espressa all’indirizzo dell’autorità di controllo (v. doc. a nell’incarto richiamato):
“*co*[me]*da ns. colloquio telefonico Vi trasmettiamo le copie delle buste paga dei dipendenti presenti nei sopracitati cantieri. Le fatture della ditta __________, riportano i dati relativi alle busta paga da Voi richieste.*
*Siamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento in merito, ...*”;
che essendo i conteggi salariali del personale della __________ giocoforza in possesso di tale società, ben poteva l’insorgente ragionevolmente considerare adempiuto – per quanto possibile – il proprio dovere d’informare l’autorità di controllo;
che se quest’ultima avesse ritenuto per converso insufficiente la documentazione fornita, essa avrebbe dovuto perciò assegnare all’interessata – come sottolineato a ragione nel ricorso – un termine per rimediare al difetto, se del caso richiedendo gli atti a chi di dovere;
che nulla induce quindi a ravvisare una violazione dell’obbligo d’informazione da parte della multata, per il solo fatto di avere prodotto “*unicamente le fatture emesse dalla __________ e non le buste paga dei lavoratori distaccati*”;
che sotto questo profilo, le argomentazioni ricorsuali si rivelano quindi provviste di buon diritto;
che per il resto, di possibili false informazioni riguardo all’impiego di lavoratori altrui non v’è traccia nella decisione impugnata, ragion per cui la questione non merita disamina in questa sede;
che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza dell’autorità amministrativa (art. 15 cpv.
2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, il quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
per questi motivi,
visti gli art. 12 cpv. 1 lett. a LDist; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
L’importo di fr. 400.– anticipato dalla ricorrente le sarà ritornato, previa indicazione di un conto sul quale effettuare il versamento.
3. Intimazione a:
per sé e per la multata, .
Il giudice: La segretaria: