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30.2005.24 • PP TI 30.2005.24 Generato dall'IA

Officer Testimony Insufficient for Traffic Violation Conviction

Numero d'incarto 30.2005.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court reviewed an appeal against a decision that found the appellant guilty of running a red light, resulting in a fine, based primarily on the statement of the reporting officer who claimed to have clearly observed the license plate of the motorcycle proceeding through the red signal. The court reasoned that police declarations are not inherently presumed to be truthful and must be weighed against the appellant's denial and argument that the officer could not have clearly observed the event or the vehicle details, noting the officer's report lacked further corroborating details about the vehicle or driver to establish greater credibility over the appellant's version; consequently, a reasonable doubt persisted, compelling the court to overturn the original decision and dismiss all procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, art. 90 cifra 1 LCStr, art. 27 cpv.1 LCStr, art. 3 LCStr; Officer Testimony Insufficient for Traffic Violation Conviction: The court reasoned that police declarations are not inherently presumed to be truthful and must be weighed against the appellant's denial and argument that the officer could not have clearly observed the event or the vehicle details, noting the officer's report lacked further corroborating details about the vehicle or driver to establish greater credibility over the appellant's version; consequently, a reasonable doubt persisted, compelling the court to overturn the original decision and dismiss all procedural costs.

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione dubbio ragionevole rapporto di polizia controllo della procedura impugnabilità della decisione di rinvio potere discrezionale del compilatore/valutatore inosservanza di un segnale luminoso (luce rossa); in dubio pro reo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 12 LPContr

Used to confirm that the appeal could be judged based on the case files.

art. 4 LPContr

Used to establish the court's jurisdiction, the appellant's standing, and the timeliness of the appeal.

art. 90 cifra 1 LCStr

Substantive provision whose application in the original decision was ultimately overturned by the appeal ruling.

art. 27 cpv.1 LCStr

Substantive provision whose application in the original decision was ultimately overturned by the appeal ruling.

art. 3 LCStr

Substantive provision whose application in the original decision was ultimately overturned by the appeal ruling.

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Testo completo

Incarto n. 30.2005.24 28636/209 · Bellinzona 18 maggio 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 19 gennaio 2005 presentato da

RI 1 contro la decisione 19 novembre 2004 emessa dalla CRTE 1, , viste le osservazioni 17 febbraio 2005 presentate dalla CRTE 1;

letti ed esaminati gli atti,

ritenutoin fatto:

che la CRTE 1, con decisione del 19 novembre 2004, ha ritenuto RI 1 colpevole di inosservanza di un segnale luminoso, il 14 maggio 2004, alle ore 08:19, in via San Bernardino, in territorio di Arbedo-Castione, e gli ha inflitto una multa di fr. 250.-- oltre ad una tassa di giustizia di fr. 60.-- ed alle spese di fr. 20.--;

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 68 cpv.

1 OSStr;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 19 gennaio 2005, nel quale postula in sostanza l’annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del

17 febbraio 2005 la CRTE 1 propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell’art. 12 LPContr;

che la CRTE 1 rimprovera al multato, di non aver osservato un segnale luminoso (cfr. decisione impugnata, con riferimento alle “*dettagliate controsservazioni 22.9.2004 dell’agente denunciante”);*

che l’insorgente si duole di un erroneo accertamento dei fatti, in particolare dichiara: “*escludo nel modo più assoluto di essere transitato con il segnale rosso e ritengo che gli agenti, dei quali non è nemmeno indicato il luogo del loro appostamento, non possono aver osservato il numero di targa del motociclo. Inoltre ritengo che il giorno 14 maggio 2004 alle ore 8:19 non circolavo nel luogo indicato con il motociclo. Inoltre ritengo che se avessi effettivamente commesso l’infrazione gli agenti avrebbero potuto e dovuto fermarmi”* (cfr. in particolare le sue osservazioni del 19 gennaio 2005);

che nell’evocato rapporto del

22 settembre 2004, l’agente denunciante si esprime nei termini seguenti: *“si poteva notare chiaramente il conducente del motoveicolo targato __________ passare l’impianto semaforico luminoso con il colore rosso”;* che le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

che questo giudice, raffrontando la versione del ricorrente con le dichiarazioni dell’agente denunciante non riesce a pervenire al convincimento che l’interessato sia incorso nell’infrazione rimproveratagli dall’autorità di primo grado. In modo specifico, si osserva che il poliziotto in questione, nella sua presa di posizione si è limitato a fornire il numero di targa e ad affermare che si poteva notare chiaramente l’infrazione in discussione, senza allegare alcun ulteriore elemento utile al giudizio ed alla valutazione della maggior credibilità della sua versione rispetto a quella del ricorrente, quali avrebbero potuto ad esempio essere l’indicazione delle caratteristiche del veicolo o del suo conducente, rispettivamente altre circostanze di fatto e di luogo;

che persistendo di conseguenza un ragionevole dubbio, si impone in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv.1, 90 cifra

1 LCStr; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il giudice: Il segretario: