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30.2005.229 • PP TI 30.2005.229 Generato dall'IA

Failure to Comply with Emissions Inspection Deadline and Fine Reduction

Numero d'incarto 30.2005.229
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual appealed a decision from the Traffic Section, which had fined them CHF 500 for failing to submit their vehicle for the legally mandated exhaust gas emissions control inspection by the prescribed deadline, an infraction confirmed by police on April 20, 2005, despite the previous service having expired in January 2004. The court found the appeal admissible and confirmed that the failure to comply with the mandatory maintenance obligation constituted an offense punishable even if due to negligence, and that subsequent compliance did not negate the prior violation; however, considering the appellant's precarious financial situation (unemployed, supporting a widowed and unemployed mother), the court partially granted the appeal by reducing the fine to CHF 300 and adjusting associated fees and court costs.

Regesto Legislator

Ufficiale

Superamento del termine prescritto per il servizio obbligatorio di manutenzione del sistema antinquinamento; riduzione della multa per la precaria situazione finanziaria del ricorrente.

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione rispetto del termine obbligazioni alimentari ispezioni e controlli inasprimento delle limitazioni delle emissioni inosservanza di prescrizioni di servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
Art. 12 LPContr
4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
Art. 96 ONC
Cited in the final orders as the provision establishing the penalty for violating ONC regulations.
Art. 273 PP
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art.
Art. 272 PP
273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
art. 103 LCS
Cited in the final orders as a basis for the decision regarding the modification of the fine due to the appellant's financial situation.
art. 59a cpv. 1 ONC
Cited in the final orders as a basis for establishing the violation concerning the required vehicle maintenance check.
art. 57 cpv. 1 LCS
Cited in the final orders as a basis for the decision on costs related to the cantonal procedure.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 103 LCS

Cited in the final orders as a basis for the decision regarding the modification of the fine due to the appellant's financial situation.

art. 59a cpv. 1 ONC

Cited in the final orders as a basis for establishing the violation concerning the required vehicle maintenance check.

art. 96 ONC

Cited in the final orders as the provision establishing the penalty for violating ONC regulations.

art. 57 cpv. 1 LCS

Cited in the final orders as a basis for the decision on costs related to the cantonal procedure.

art. 106 cpv. 1 LCS

Cited in the final orders as a basis for the decision on costs related to the cantonal procedure.

art. 8 cpv. 2 LCS

Cited in the final orders, likely concerning procedural aspects or review standards within the cantonal law.

1 segg. LPContr

Cited in the final orders as the basis for the admissibility and procedure of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 30.2005.229/AMM 16598/402 · Bellinzona 2 dicembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 23 giugno 2005 presentato da

RI 1 contro la decisione n. 16598/402 del 17 giugno 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del 18 agosto 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 17 giugno 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “*omesso di sottoporre il veicolo TI __________, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali*”; fatti accertati dalla polizia cantonale il 20 aprile 2005 a Muralto;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 500.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.– e spese in ragione di fr. 30.–;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 23 giugno 2005, in cui postula l’annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del

13 luglio 2005, la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 59*a* cpv.

1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;

che sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i veicoli che ne sono provvisti (cfr. art. 59*a* cpv. 2 lett. a ONC);

che chiunque viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);

che la Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di avere omesso di sottoporre il proprio veicolo, entro il termine prescritto,“*al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali*” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione del 20 aprile 2005, da cui risulta che l’ultimo servizio periodico di manutenzione del sistema antinquinamento è scaduto nel mese di gennaio del 2004, ossia più di un anno prima del controllo di polizia avvenuto il 20 aprile 2005);

che l'insorgente non nega la fattispecie appena evocata, ma si duole di non avere avuto conoscenza dell’obbligo di sottoporre il suo veicolo all’esame del sistema antinquinamento e sottolinea di avere “*provveduto immediatamente al controllo*” dopo essere stato “*informato dagli agenti di polizia di questo disguido*”;

che la possibile buona fede evocata dal ricorrente non consente tuttavia di scostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come l’omissione rimproverata all’interessato è punibile anche se dovuta a negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);

che nemmeno il successivo esame dei gas di scarico basta – con ogni evidenza – a esimere l'insorgente da una sanzione per avere omesso il controllo per oltre un anno dalla scadenza dell’ulti­mo servizio;

che la decisione impugnata meriterebbe pertanto conferma, la multa inflitta risultando per altro verso giustificata – di per sé – dall’en­tità dell’infrazione;

che la precaria situazione finanziaria evocata – e resa plausibile – dall’insor­gente (ventenne disoccupato “*con mia madre vedova e altrettanto disoccupata*”) induce nondimeno, tutto ben ponderato, a ridurre la multa inflittagli a fr. 300.–, ad adeguare gli oneri di primo grado e a soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

per questi motivi,

visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,

103 e 106 cpv. 1 LCS; 59*a* cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 300.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.– e a spese per fr. 20.–.

2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

3. Intimazione a:

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).