Traffic Authority Fine Upheld for Improperly Displayed Parking Ticket
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed an appeal against a traffic authority's decision to fine the appellant 40 Swiss Francs for failing to display the parking ticket visibly behind the windshield while parking on January 24, 2005, in a public square; the court reasoned that the appellant's claims—that leaving the car door open or a prior theft of a ticket did not excuse non-compliance with the regulation requiring visible placement of the ticket—were meritless, and the official was under no obligation to wait for the appellant to return.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 48 cpv. 7 OSS, Art. 15 cpv. 2 LPContr, Art. 273 PP, Art. 272 PP; Traffic Authority Fine Upheld for Improperly Displayed Parking Ticket: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article establishes the obligation to display the parking ticket visibly, which was the central issue leading to the fine being upheld.
This article is cited as the general penal provision applied for contravening traffic rules, justifying the imposition of a fine.
This procedural provision was applied to justify rejecting the appeal and imposing judicial costs and fees.
Cited to confirm the judge's jurisdiction, the appellant's standing, and the timeliness of the appeal, thereby making the appeal admissible (though not the main ground for dismissal).
Cited in the list of articles considered, related to the admissibility and procedure of the review.
Cited in the list of articles considered, related to the procedure for review.
Testo completo
Incarto n. 30.2005.224/AMM 18224/408 · Bellinzona 1 dicembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 5 luglio 2005 presentato da
RI 1 contro la decisione n. 18224/408 del 1° luglio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del 18 agosto 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 1° luglio 2005, la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere posteggiato il veicolo targato TI __________, il 24 gennaio 2005 attorno alle ore 14.20, in piazza Governo a Bellinzona, “*omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile*”;
che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 40.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese in ragione di fr. 10.–;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 5 luglio 2005, nel quale chiede l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 18 agosto 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che l’art. 48 cpv. 7 OSS impone al conducente intenzionato a posteggiare in un’area servita da un parchimetro collettivo – qualora l’apparecchio distribuisca un tagliando contro pagamento della tassa di parcheggio – di applicare il biglietto in modo ben visibile dietro il parabrezza dell’autoveicolo;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che per l'inosservanza all’art.
48 cpv. 7 OSS, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.– (infrazione n. 202.2);
che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato di avere posteggiato la sua Hyundai Pony 1500l targata TI __________ – il 24 gennaio 2005 attorno alle ore 14.20, in piazza Governo a Bellinzona – “*omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile*”;
che il ricorso si esaurisce nelle seguenti censure:
“*A il vigile addetto poteva aspettarmi o farsi trovare. La macchina aveva il portellone aperto.*
*B il cartellino era stato effettivamente messo nell’interno della vettura, conservativamente, in quanto già una volta messo in modo visibile, esattamente sotto il tergicristallo, mi era stato sottratto*”;
che né il fatto di avere lasciato il portellone dell’automobile aperto, né l’asserita sottrazione del tagliando in *un’altra* non meglio precisata occasione esimevano tuttavia il multato
– con ogni evidenza – dall’obbligo sancito dall’art. 48 cpv. 7 OSS di “applicare il biglietto in modo ben visibile dietro il parabrezza dell’autoveicolo”;
che nulla imponeva altresì all’agente denunciante, contrariamente al parere dell’insorgente, di aspettare il contravventore o di “*farsi trovare*”;
che le doglianze ricorsuali non possono dunque trovare accoglimento, né dagli atti emergono elementi che inducano a scostarsi dalla decisione impugnata;
che a ragione l’autorità di primo grado ha quindi inflitto all’interessato una multa di fr. 40.–, pari a quella sancita dal predetto elenco allegato all’ordinanza sulle multe disciplinari per siffatto genere d’infrazione, con i relativi oneri processuali;
che il ricorso, sprovvisto di buon diritto, va dunque respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art.
15 cpv. 2 LPContr);
per questi motivi,
visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 48 cpv. 7 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).