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30.2005.219 • PP TI 30.2005.219 Generato dall'IA

Appeal Against Traffic Fine for Mobile Phone Use Upheld Due to Insufficient Evidence

Numero d'incarto 30.2005.219
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against a traffic authority's decision that fined an individual for operating a vehicle while using a handheld mobile phone. The authority based its decision on a police officer's observation, but the appellant consistently asserted that the phone was turned off at the time of the alleged infraction, providing context about a recent physiotherapy appointment. The court reasoned that police findings are not inherently conclusive and, given the appellant's firm and detailed denial—coupled with the reporting officer failing to provide further explanatory details or supporting evidence like phone records which could be inconclusive anyway—the evidence presented was deemed insufficient to prove the appellant's guilt beyond a reasonable doubt, leading to the appeal being upheld and the original decision annulled.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 31 cpv. 1 LCStr, Art. 3 cpv. 1 ONC, Art. 90 cifra, Art. 15 LPContr; Appeal Against Traffic Fine for Mobile Phone Use Upheld Due to Insufficient Evidence: The authority based its decision on a police officer's observation, but the appellant consistently asserted that the phone was turned off at the time of the alleged infraction, providing context about a recent physiotherapy appointment. The court reasoned that police findings are not inherently conclusive and, given the appellant's firm and detailed denial—coupled with the reporting officer failing to provide further explanatory details or supporting evidence like phone records which could be inconclusive anyway—the evidence presented was deemed insufficient to prove the appellant's guilt beyond a reasonable doubt, leading to the appeal being upheld and the original decision annulled.

Parole chiave

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multa disciplinare dubbio ragionevole uso del telefono cellulare alla guida rapporto di polizia guida nonostante revoca della patente caso poco grave impiego di un telefono senza dispositivo mani libere

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr.
Art. 12 LPContr
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell’art. 12 LPContr.
Art. 31 cpv. 1 LCStr
2.Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr).
Art. 3 cpv. 1 ONC
Inoltre la sua attenzione non dev’essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori di suono (art. 3 cpv. 1 ONC).
Art. 90 cifra
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
Art. 15 LPContr
This provision was applied to decide that no court fees or expenses are to be levied following the acceptance of the appeal.
art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC
These provisions defining the traffic offense were listed in the preamble to the final orders, even though the decision was ultimately annulled on procedural grounds.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC

These provisions defining the traffic offense were listed in the preamble to the final orders, even though the decision was ultimately annulled on procedural grounds.

art. 15 LPContr

This provision was applied to decide that no court fees or expenses are to be levied following the acceptance of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 30.2005.219 15498/401 · Bellinzona 28 novembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 giugno 2005 presentato da

RI 1 contro la decisione 10 giugno 2005 n° 15498/401 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni 26 ottobre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino, letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

A. La Sezione della circolazione con decisione 10 giugno 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.- per i seguenti motivi:

*“ha circolato con il veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere”*

Fatti accertati il in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

Sostiene di essere sicuro non aver commesso l’infrazione imputatagli poiché ben si ricorda di non aver utilizzato, il giorno __________ alle ore __________, durante la guida, il telefono senza dispositivo “mani libere”.

C. La Sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni lasciando alla competenza di questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell’art. 12 LPContr.

2.Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non dev’essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori di suono (art. 3 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo “mani libere” l’elenco allegato all’ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).

3.I fatti rimproverati al ricorrente sono stati constatati da un agente della Polizia cantonale.

Le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacanza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Nel caso concreto, il ricorrente ha ribadito fin dall’inizio di essere assolutamente certo di non aver utilizzato, il giorno __________ alle ore __________, durante la guida, il telefono mobile senza dispositivo “mani libere”.

Il signor RI

1 ha sempre sostenuto la sua posizione con fermezza precisando che il suo telefono era sicuramente spento quando l’agente lo avrebbe visto compiere l’infrazione imputatagli: “Ricordo che la data in questione, verso l’ora sopra indicata, mi stavo recando a casa dopo una seduta di fisioterapia presso lo studio __________ in __________ a __________. In quel frangente sono sicuro che il mio telefonino era spento poiché non è mia abitudine lasciarlo acceso durante le sedute di fisioterapia né l’ho acceso in seguito. […] Sono assolutamente certo di questa circostanza poiché verifico sempre che il natel sia spento […] prima di andare dal fisioterapista o a qualsiasi altro appuntamento.” (cfr. ricorso).

Dinanzi alle osservazioni del ricorrente, l’agente denunciante non ha provveduto a dare ulteriori spiegazioni: si è limitato a confermare la multa inflitta (cfr. rapporto di contro-osservazioni).

Informazioni più dettagliate non sono state fornite nemmeno nel rapporto di complemento redatto dallo stesso agente.

Riguardo alla produzione dei tabulati telefonici va osservato che questi non sono comunque concludenti. Il conducente potrebbe fare uso di un telefono mobile di cui non è il titolare e, inoltre, i tabulati telefonici riportano unicamente le telefonate effettuate, e non quelle ricevute.

Ciò posto e ben ponderate le due versioni, gli atti istruttori appaiono insufficienti per persuadere questo giudice della colpevolezza del ricorrente.

4. L’impugnativa deve pertanto essere accolta. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia nè spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso 18 giugno 2005 è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria: