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30.2005.211 • PP TI 30.2005.211 Generato dall'IA

Traffic Authority Fine Upheld Despite Evidentiary Critique

Numero d'incarto 30.2005.211
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a traffic authority's decision imposing a 100 CHF fine for operating a vehicle while using a mobile phone without a hands-free device, arguing that they always pulled over to take calls and questioning whether visual confirmation alone was sufficient proof. The court acknowledged that police observations are not automatically conclusive and that the initial decision inaccurately characterized the police report as detailed when it merely confirmed sighting the infraction during patrol. However, the court found no concrete element suggesting the officer was mistaken or had reason to lie, and thus upheld the initial finding that the traffic law violation occurred, rejecting the appeal but waiving court costs due to potential confusion caused by the prior decision's description of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 31 cpv. 1 LCS, Art. 3 cpv. 1 ultima, Art. 273 PP, Art. 272 PP; Traffic Authority Fine Upheld Despite Evidentiary Critique: The court acknowledged that police observations are not automatically conclusive and that the initial decision inaccurately characterized the police report as detailed when it merely confirmed sighting the infraction during patrol. However, the court found no concrete element suggesting the officer was mistaken or had reason to lie, and thus upheld the initial finding that the traffic law violation occurred, rejecting the appeal but waiving court costs due to potential confusion caused by the prior decision's description of the evidence.

Parole chiave

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multa disciplinare rapporto di polizia uso del telefono cellulare alla guida decisione motivata diritto dei trasporti istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione Impiego telefonino durante la guida.

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
Art. 12 LPContr
4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
Art. 31 cpv. 1 LCS
Cited in the final orders as part of the legal basis for upholding the initial decision.
Art. 3 cpv. 1 ultima
1 LCS il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ultima frase ONC);
Art. 273 PP
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art.
Art. 272 PP
273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
art. 90 n. 1 LCS
Cited in the final orders as part of the legal basis for upholding the initial decision.
art. 3 cpv. 1 ONC
Cited in the final orders as part of the legal basis for upholding the initial decision.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 31 cpv. 1 LCS

Cited in the final orders as part of the legal basis for upholding the initial decision.

art. 90 n. 1 LCS

Cited in the final orders as part of the legal basis for upholding the initial decision.

art. 3 cpv. 1 ONC

Cited in the final orders as part of the legal basis for upholding the initial decision.

art. 1 segg. LPContr

Cited in the final orders concerning procedural aspects of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 30.2005.211/AMM 17562/409 · Bellinzona 18 novembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30 giugno 2005 presentato da

RI 1 contro la decisione n. 17562/409 del 24 giugno 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del 13 luglio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 24 giugno 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere circolato con il proprio veicolo – alle ore 10.46 dell’11 marzo 2005, in via Selva a Massagno – “*impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo ‘mani libere”*;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 100.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese in ragione di fr. 10.–;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 30 giugno 2005, nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 13 luglio 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 31 cpv. 1 LCS il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ultima frase ONC);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che per l'impiego durante la guida di un telefono senza dispositivo "mani libere", l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741. 031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione n. 311);

che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, di avere impiegato durante la guida un telefono senza dispositivo "mani libere";

che il ricorrente fa valere invece di avere “*sempre accostato al momento di ricevere una telefonata senza sapere che fosse obbligatorio il mani libere pena una multa. Questo perché tengo molto alla mia e alla sicurezza degli altri automobilisti compresi i pedoni...che di tanto in tanto incrocio sulla carreggiata, non sulle pedonali, col telefonino in mano appoggiato all’orecchio*” (osservazioni del

7 giugno 2005, cui il ricorso rinvia);

che l’insorgente pone inoltre il quesito di sapere “*se il solo ‘vedere’ sia sufficiente* [per] *una multa di ben Chf. 100.– senza una prova inconfutabile*” (loc. cit.; v. anche ricorso, in fine);

che come osserva a giusto titolo l’interessato, le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

che contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, le dichiarazioni di polizia non sono affatto dettagliate, giacché l’agente denunciante si è limitato in sostanza a confermare “*di aver constatato l’infrazione durante il normale servizio di pattuglia, al momento in cui incrociavamo la vettura del __________*” (rapporto del 20 maggio 2005);

che in concreto non è dato però di vedere – né l’interessato spiega – in che modo l'agente denunciante possa ragionevolmente essersi sbagliato, o che motivo egli avesse per denunciare un fatto a lui incerto o finanche per dichiarare circostanze inveritiere;

che in siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato le versioni agli atti, non ritiene in definitiva sussistere alcun elemento che induca a scostarsi dagli accertamenti di polizia;

che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all’interessato una multa di fr. 100.–, pari a quella sancita dal predetto elenco allegato all’ordinan­za sulle multe disciplinari, con i relativi oneri processuali;

che il ricorso – infondato – deve perciò essere respinto;

che si giustifica nondimeno di soprassedere al prelievo di oneri dell’odier­no giudizio, giacché il multato può essere stato indotto a ricorrere dall’impreci­sa indicazione nella decisione impugnata circa le “dettagliate” contro osservazioni dell’agente denunciante;

per questi motivi,

visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano né tasse né spese dell’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).