Traffic Authority Fine Appeal Over Parking Outside Marked Bays
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA litigant appealed a traffic authority's decision that imposed a forty-franc fine for parking a vehicle outside designated spots on a cantonal road. The court upheld the appeal and annulled the original decision because the violation of parking outside marked bays, under relevant traffic regulations, requires proof that designated parking spots existed within a short distance (not exceeding 5-6 car lengths and before intersections), and the case file failed to provide evidence of such proximate parking stalls based on the generic report of parking "outside delimited spots less than 30 meters" away.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 27 cpv. 1 prima, Art. 79 cpv. 1 quarta, Art. 79 OSS, art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 79 cpv. 1 OSS; Traffic Authority Fine Appeal Over Parking Outside Marked Bays: The court upheld the appeal and annulled the original decision because the violation of parking outside marked bays, under relevant traffic regulations, requires proof that designated parking spots existed within a short distance (not exceeding 5-6 car lengths and before intersections), and the case file failed to provide evidence of such proximate parking stalls based on the generic report of parking "outside delimited spots less than 30 meters" away.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese provisions of the law were implicitly used as the ground for the decision, as the court annulled the decision for failing to sufficiently prove the underlying traffic violation.
These provisions govern the cantonal administrative appeal procedure, under which the appeal was judged.
Testo completo
Incarto n. 30.2005.205/AMM 15921/402 · Bellinzona 17 novembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 giugno 2005 presentato da
RI 1 contro la decisione n. 15921/402 del 10 giugno 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del 7 luglio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 10 giugno 2005, la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere posteggiato il veicolo TI __________ fuori dai posti delimitati, fra le
23.30 del 29 e l’1.10 del 30 aprile 2005, in via Cantonale a Colla;
che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 40.–, senza addebitargli oneri processuali;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 15 giugno 2005, nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 7 luglio 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono essere parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1 quarta frase OSS);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che per l'inosservanza di cui sopra, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina – fino a 2 ore di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 40.– (infrazione n. 252 lett. a);
che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, di avere posteggiato il proprio veicolo – in via Cantonale a Colla – "fuori dai posti delimitati";
che per dottrina e giurisprudenza, la violazione dell'art. 79 cpv. 1 quarta frase OSS presuppone l'esistenza di posti di parcheggio a una distanza non superiore alla lunghezza di 5-6 automobili e, ad ogni modo, non oltre eventuali intersezioni (cfr. per tutti Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ª edizione, n. 2 ad art. 79 OSS);
che in concreto, dal fascicolo processuale non è possibile desumere l’esistenza di stalli entro siffatti limiti, non bastando al riguardo la generica indicazione “*parcheggio fuori dei posti delimitati a meno di 30 metri*” di cui al rapporto di denuncia;
che in tali evenienze, non ravvisandosi elementi suscettibili d'imputare al ricorrente l'infrazione rimproveratagli, s’impone in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 79 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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Il giudice: La segretaria: