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30.2005.204 • PP TI 30.2005.204 Generato dall'IA

Appeal Regarding Fine for Unauthorized Parking on Private Land due to Insufficient Proof of "Parking" vs. Temporary Stop

Numero d'incarto 30.2005.204
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a fine imposed for the illicit use of a private, posted parking area, claiming the vehicle was only momentarily stopped for loading and unloading merchandise. The court allowed the appeal and annulled the initial decision because the underlying administrative complaint, which served as the basis for the penalty under the relevant procedural articles concerning the prohibition of unauthorized parking on private land with official signage, failed to sufficiently prove that the stoppage constituted "parking" rather than a necessary, temporary stop for loading/unloading, and lacked any evidence regarding the duration of the vehicle's presence, thereby failing to meet the statutory requirements for establishing the offense.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 375bis CPC, Art. 375ter cpv. 2 CPC, Art. 19 cpv. 1 ONC, art. 375bis e 375ter CPC; Appeal Regarding Fine for Unauthorized Parking on Private Land due to Insufficient Proof of "Parking" vs. Temporary Stop: The court allowed the appeal and annulled the initial decision because the underlying administrative complaint, which served as the basis for the penalty under the relevant procedural articles concerning the prohibition of unauthorized parking on private land with official signage, failed to sufficiently prove that the stoppage constituted "parking" rather than a necessary, temporary stop for loading/unloading, and lacked any evidence regarding the duration of the vehicle's presence, thereby failing to meet the statutory requirements for establishing the offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
multa per divieto di sosta area di parcheggio carenza dei requisiti materiali base legale abuso della licenza e delle targhe reclamo amministrativo Uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli.

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 375bis e 375ter CPC

These articles formed the substantive basis for overturning the challenged decision because the required legal prerequisites were missing.

1 segg. LPContr

Cited in the final orders regarding the jurisdiction/admissibility context, although the core grounds rely on CPC articles.

art. 12 LPContr

Cited in the reasoning that preceded the dispositive, specifically regarding the procedural admissibility of judging based on the case file.

art. 4 LPContr

Cited in the reasoning that preceded the dispositive, regarding the court's jurisdiction, the appellant's standing, and the timeliness of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 30.2005.204/AMM 16710/407 · Bellinzona 17 novembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 20 giugno 2005 presentato da

RI 1 contro la decisione n. 16710/407 del 17 giugno 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del 7 luglio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 17 giugno 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “*illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace*”; fattispecie constatata a Mendrisio, sul fondo n. __________ presso il centro commerciale __________, verso le ore 15.30 del

10 aprile 2005;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 50.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese in ragione di fr. 10.–;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 20 giugno 2005 nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 7 luglio 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 375bis CPC, l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1);

che il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);

che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);

che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato – in applicazione delle norme appena citate – di avere “*illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace*” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di querela 11 aprile 2005 da cui risultache lo stazionamento del veicolo è avvenuto sul fondo n. __________ di Mendrisio, verso le ore 15.30 del 10 aprile 2005);

che il ricorrente non nega di per sé i fatti denunciati, ma si duole in sostanza di essersi limitato a caricare e scaricare merce nell’esercizio della propria attività, soggiungendo che “*i posteggi messi a disposizione dal centro commerciale per carico e scarico sono sempre occupati ...*”;

che in una lettera del 29 aprile 2005, il querelante – chiamato a esprimersi su un’analoga censura addotta dal multato nelle osservazioni del 25 aprile 2005 – si è così espresso:

“[...]*Il Signor e la Signora __________ posteggiano quasi giornalmente davanti alle nostre rampe di carico e scarico creando così diversi problemi alle ditte che devono scaricare la merce.*

*Inoltre il Sig. __________ sa benissimo che abbiamo un posteggio dei 30 minuti attaccato alle rampe dove si può lasciare il proprio veicolo durante il carico e lo scarico della merce*”;

che quand’anche il veicolo del multato fosse stato d’intralcio alla circolazione, nemmeno il querelante revoca in dubbio, a ben vedere, che l’interessato non abbia fatto uso del fondo a scopo di posteggio, ma solo per il carico e lo scarico di merce (cfr. anche, sulla nozione, l’art. 19 cpv. 1 ONC);

che invano si cercherebbe altresì nel fascicolo processuale qualsivoglia elemento atto a stabilire la durata dello stazionamento del veicolo;

che difettando in definitiva i requisiti posti dagli art. 375bis e 375ter CPC, s’impone di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,

visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria: