Unauthorized Parking on Private Property Appeal Rejected
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant was fined for unlawfully parking a vehicle on private property that was properly marked with a sign prohibiting unauthorized parking, a fact the appellant did not dispute but attempted to excuse by claiming to possess a valid parking authorization. The court rejected the appeal, reasoning that while the appellant presented a photocopy of an authorization, the document lacked identifying information linking it to the appellant, and the burden was on the appellant to provide concrete evidence proving they were the legitimate beneficiary of the pass, which they failed to do, thus confirming the original administrative decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 375bis CPC, Art. 375ter cpv. 2 CPC, Art. 15 cpv. 2 LPContr, art. 375ter CPC; Unauthorized Parking on Private Property Appeal Rejected: The court rejected the appeal, reasoning that while the appellant presented a photocopy of an authorization, the document lacked identifying information linking it to the appellant, and the burden was on the appellant to provide concrete evidence proving they were the legitimate beneficiary of the pass, which they failed to do, thus confirming the original administrative decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for imposing costs following the rejection of the appeal.
Cited in the preamble of the decision, relating to the jurisdiction, active legitimacy, and timeliness of the appeal.
Cited in the preamble of the decision, relating to the possibility of judging the appeal based on the documents provided.
Cited in the preamble of the decision, relating to the procedure for prohibiting the illicit use of private property for parking.
Cited in the preamble of the decision, relating to the procedure for filing a complaint against a contravenor.
Testo completo
Incarto n. 30.2005.187/AMM 14237/408 · Bellinzona 17 ottobre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 27 maggio 2005 presentato da
RI 1 contro la decisione n. 14237/408 del 20 maggio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del 25 luglio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 20 maggio 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “*illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________ di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace*”; fattispecie constatata a __________, sul fondo n. __________ presso il __________, la mattina del 5 aprile 2005;
che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 50.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese in ragione di fr. 10.–;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 27 maggio 2005, nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 25 luglio 2005, la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC, l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1);
che il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);
che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);
che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato – in applicazione delle norme appena citate – di avere “*illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________ di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace*” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di querela 5 aprile 2005 da cui risulta che lo stazionamento del veicolo è avvenuto sul fondo n. __________ di __________, fra le 9.55 e le 10.15 del 5 aprile 2005);
che il ricorrente non nega di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si duole di non avere commesso nessuna infrazione, giacché “*in possesso dell’autorizzazione posteggio allievo nr. 5*”;
che la denunciante, in un rapporto 11 luglio 2005 cui il multato non ha presentato osservazioni, ha precisato che “*l’autorizzazione n. 5 allegata dall’utente ci risulta, secondo la lista inviata dal __________, essere intestata al Sig. __________*”, soggiungendo che “*l’utente dovrà dimostrare con prove concrete che l’autorizzazione in suo possesso non è contraffatta*”;
che pur senza voler adombrare falsificazioni di sorta, l’autorizzazione allegata in fotocopia al ricorso non reca alcun elemento suscettibile di indicarne la titolarità; il documento potrebbe quindi senz’altro appartenere a terzi ed essere stato messo a disposizione del multato a posteriori;
che incombeva pertanto all’insorgente – anche di fronte alle evocate precisazioni della denunciante – sostanziare o rendere quanto meno plausibile di essere egli medesimo beneficiario dell’autorizzazione in rassegna;
che non avendolo fatto, la decisione impugnata merita in definitiva conferma, la sanzione inflitta essendo altresì adeguata all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti di legge;
che il ricorso – infondato – deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il giudice: La segretaria: