Limited Liability Company Not Criminally Liable for Traffic Contravention of Predecessor Entity
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal challenged a traffic violation fine issued to a now-dissolved sole proprietorship whose activities and liabilities were assumed by the appellant, a limited liability company, for failing to display a parking disc. The court upheld the appeal and annulled the original decision because a legal entity, such as the appellant, lacks criminal liability for contraventions, meaning any infraction committed within the scope of such an entity must be punished against the specific natural persons who acted or failed to act in their capacity as organs of that entity, reserving the right for the traffic section to restart the procedure correctly.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1 segg. LPContr, art. 2; Limited Liability Company Not Criminally Liable for Traffic Contravention of Predecessor Entity: The court upheld the appeal and annulled the original decision because a legal entity, such as the appellant, lacks criminal liability for contraventions, meaning any infraction committed within the scope of such an entity must be punished against the specific natural persons who acted or failed to act in their capacity as organs of that entity, reserving the right for the traffic section to restart the procedure correctly.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for the decision, leading to the acceptance of the appeal and annulment of the previous decision.
Used to rule on the collection of fees and costs, ordering that none are collected.
Testo completo
Incarto n. 30.2005.165/pg 13257/407 · Bellinzona 2 giugno 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 17 maggio 2005 presentato da
RI 1 contro la decisione n° 13257/407 del 13 maggio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. La Sezione della circolazione con decisione 13 maggio 2005 ha inflitto alla __________ una multa di fr. 40.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver posteggiato il veicolo __________ omettendo di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile.
2. Contro la predetta pronuncia dipartimentale la RI 1 Sagl si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
3. __________, destinataria della decisione della Sezione della circolazione, era una ditta individuale che è stata cancellata dal Registro di commercio nel 2001 per cessione di attività, in quanto attivi e passivi sono stati assunti dalla RI 1 Sagl, qui ricorrente.
4. In meritoalla contravvenzione si rileva come la RI 1 Sagl, come ogni altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale; di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire - nella loro qualità di organi.
5. Pertanto il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la procedura.
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 17 maggio 2005 inoltrato dalla RI 1 Sagl, Lugano è accolto.
§ Di conseguenza è annullata la decisione n° 13257/407 del 13 maggio 2005 emessa dalla sezione della circolazione.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario: