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30.2005.155 • PP TI 30.2005.155 Generato dall'IA

Seamstress Permit Violation and Retroactive Authorization

Numero d'incarto 30.2005.155
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual appealed a fine imposed for working as a seamstress without the required residency and work permit authorization. The court upheld the initial decision because the change in the employing company's name, despite the administrative notification process, constituted a change in the place of work requiring a new permit under relevant law, and the retroactive validity of the subsequently obtained permit did not absolve the appellant from having worked unlawfully during the period in question, making the original fine proportional to the offense.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 3 cpv. 3 LDDS, Art. 6 cpv. 1 OLS, Art. 6 cpv. 2 lett. a OLS, Art. 29 cpv. 1 prima; Seamstress Permit Violation and Retroactive Authorization: The court upheld the initial decision because the change in the employing company's name, despite the administrative notification process, constituted a change in the place of work requiring a new permit under relevant law, and the retroactive validity of the subsequently obtained permit did not absolve the appellant from having worked unlawfully during the period in question, making the original fine proportional to the offense.

Parole chiave

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autorizzazione susseguente permesso di lavoro lavoro sottoposto ad autorizzazione violazione della licenza edilizia cambiamento del nome notificazione della decisione cucitrice sprovvsita della necessaria concessione per svolgere tale attività

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
Although cited in the reasoning section to establish competence and admissibility, it was not explicitly listed among the articles cited in the dispositive section (orders 1, 2, 3) as the basis for the final ruling on the merits or costs, except for the general citation 'art. 1 segg. LPContr' in the preamble to the pronouncement.
Art. 12 LPContr
Although cited in the reasoning section to establish admissibility by simplified procedure, it was not explicitly listed among the articles cited in the dispositive section (orders 1, 2, 3) as the basis for the final ruling on the merits or costs, except for the general citation 'art. 1 segg. LPContr' in the preamble to the pronouncement.
Art. 3 cpv. 3 LDDS
This provision was cited in the final orders to affirm the finding that the appellant worked without the required authorization, leading to the rejection of the appeal.
Art. 6 cpv. 1 OLS
che è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv.
Art. 6 cpv. 2 lett. a OLS
che è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv.
Art. 29 cpv. 1 prima
che lo straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima frase OLS);
Art. 23 cpv. 6 LDDS
This provision was cited in the final orders as a basis for upholding the decision regarding the penalty imposed for the infringement.
Art. 273 PP
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 3 cpv. 3 LDDS

This provision was cited in the final orders to affirm the finding that the appellant worked without the required authorization, leading to the rejection of the appeal.

art. 23 cpv. 6 LDDS

This provision was cited in the final orders as a basis for upholding the decision regarding the penalty imposed for the infringement.

art. 6 OLS

This provision was cited in the final orders as a basis for the ruling, relating to the definition of gainful activity.

art. 29 cpv. 1 OLS

This provision was cited in the final orders as a basis for the ruling, relating to the need for a permit to change job or location.

art. 1 segg. LPContr

These procedural articles governing the cantonal administrative appeal were cited as a basis for the final ruling.

art. 12 LPContr

Although cited in the reasoning section to establish admissibility by simplified procedure, it was not explicitly listed among the articles cited in the dispositive section (orders 1, 2, 3) as the basis for the final ruling on the merits or costs, except for the general citation 'art. 1 segg. LPContr' in the preamble to the pronouncement.

art. 4 LPContr

Although cited in the reasoning section to establish competence and admissibility, it was not explicitly listed among the articles cited in the dispositive section (orders 1, 2, 3) as the basis for the final ruling on the merits or costs, except for the general citation 'art. 1 segg. LPContr' in the preamble to the pronouncement.

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Testo completo

Incarto n. 30.2005.155 05 504/204 · Bellinzona10 ottobre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Martina Quadri in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 maggio 2005 presentato da

RI 1, __________ contro la decisione 29 aprile 2005, n° 05504/204 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, viste le osservazioni del 27 maggio 2005 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che con decisione del

29 aprile 2005 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha ritenuto RI 1 colpevole di aver lavorato *“in qualità di cucitrice, dal __________ a favore della ditta __________, __________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività.”* che in applicazione della pena l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 50.-, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-;

che contro tale risoluzione RI

1 è insorta con un ricorso del 10 maggio 2005 nel quale postula in sostanza l’annullamento della multa;

che la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, nelle sue osservazioni del 27 maggio 2005, propone il rigetto del gravame e quindi la conferma della decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

che per l’art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;

che è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all’estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all’estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l’attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari, artista (lett. b) e un’attività esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo (lett. c);

che lo straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima frase OLS);

che le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.-; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS);

che la Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera come detto alla multata - in applicazione delle norme citate - di avere lavorato in qualità di cucitrice sprovvista di regolare autorizzazione;

che a verbale l’insorgente dichiara che *“la direzione mi comunicava che a partire dal primo di settembre, la ditta avrebbe cambiato denominazione da __________ a __________ e per tale motivo avrei dovuto notificare questo cambiamento presso l’URS competente. La responsabile del personale si recava presso l’URS di __________ per le pratiche relative a questi cambiamenti.”*; precisa poi che *“la mia autorizzazione per lavorare presso la __________ era valida fino al __________. Di fatto la __________ ha cessato la sua attività per fallimento il __________ e quindi io ero sempre alle loro dipendenze. Il primo di settembre ho ricevuto il permesso per confinanti G per poter lavorare presso la __________ ed ho cambiato datore di lavoro.”*

che dal contratto di lavoro risulta che *“La Signora RI 1 è assunta dalla __________ dal 1 settembre 2004; con durata indeterminata.”;* essendo le due ditte due enti giuridici distinti, il passaggio dall’uno all’altro comporta un cambiamento del posto di lavoro;

che il permesso è stato richiesto dall’insorgente il 6 settembre 2004; questo risulta sì valido dal 1°settembre 2004, ma l’effetto retroattivo non è suscettibile di sanare l’infrazione commessa: l’insorgente, nei giorni rimproveratile, ha effettivamente lavorato sprovvista del permesso necessario;

che quindi a ragione la Sezione dei permessi e dell’immigrazione le ha inflitto una multa per aver lavorato sprovvista della necessaria autorizzazione;

che la sanzione inflitta, peraltro, è proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che la natura particolare dell’impugnativa giustifica - in via eccezionale - di soprassedere al prelievo di una tassa di giustizia;

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 6, 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

2. Non si prelevano tasse dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.- sono a carico della ricorrente.

.

3. Intimazione a:

RI 1, __________, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).