Garage Employee Transporting Vehicle for Repair Exempt from Tire Tread Fine
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a fine imposed for operating a vehicle with three tires lacking sufficient anti-skid tread, which was observed during a traffic stop. The court accepted the appeal because the appellant, an employee of a garage, demonstrated that the vehicle was being transported for repair under a specific regulation that permits operation despite certain deficiencies, provided basic safety elements like steering, brakes, and lights are functional, and since no other fault could be attributed to the driver, the original decision imposing the fine was annulled.
Regesto Legislator
Ufficialecircolazione con veicolo avente 3 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti; trasferimento di un veicolo in riparazione ex art. 57 cpv. 4 ONC
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the final orders because the court accepted the appeal based on the exception it provides for transferring vehicles for repair.
Although mentioned in the reasoning as governing costs based on defeat, this provision was not explicitly cited in the dispositive order regarding costs (Order 2, which states no costs are levied).
This provision was cited in the considerations regarding admissibility but not explicitly in the final orders.
This procedural provision was cited in the considerations regarding the simplified procedure but not explicitly in the final orders.
These substantive provisions concerning driving a non-compliant vehicle were cited in the preamble to the decision but not explicitly in the final orders, which instead rely on the exception found in art. 57 cpv. 4 ONC to annul the decision.
These provisions regarding tire tread depth were cited in the preamble but not explicitly in the final orders.
Testo completo
Incarto n. 30.2005.139/AMM 9497/401 · Bellinzona 13 settembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 18 aprile 2005 presentato da
RI 1 DI 1 contro la decisione n. 9497/401 del 1° aprile 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del 4 maggio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 1° aprile 2005 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “*circolato con il veicolo TI __________ avente 3 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti*”; circostanza accertata dalla polizia cantonale il 17 febbraio 2005 a Camorino;
che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 400.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 80.– e spese in ragione di fr. 30.–;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 18 aprile 2005, nel quale postula l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 4 maggio 2005, la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 29 cpv. 1 prima frase LCS un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV);
che chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con l'arresto o con la multa (art. 93 n. 2 prima frase LCS);
che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere “*circolato con il veicolo TI __________ avente 3 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti*” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione del 17 febbraio 2005 che precisa trattarsi degli pneumatici anteriori e di quello posteriore destro);
che l'insorgente non nega di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si duole in sintesi di essersi limitato – nella sua qualità di dipendente di un garage – a trasferire una vettura in riparazione a norma dell’art. 57 cpv. 4 ONC;
che in concreto nulla induce a dubitare di quanto addotto dal ricorrente (confermato altresì dal datore di lavoro in una dichiarazione 3 marzo 2005 agli atti); tant’è che la stessa Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;
che a ragione l’insorgente ritiene pertanto applicabile l’art. 57 cpv. 4 ONC, il quale autorizza il trasferimento di veicoli a motore in riparazione “qualora almeno il dispositivo di guida e i freni diano le necessarie garanzie di sicurezza, il veicolo sia provvisto della luce di fermata, le luci, durante la notte o per cattivo tempo corrispondano alle prescrizioni e il rumore non sia eccessivo”;
che in simili evenienze, non ravvisandosi elementi di imputare qualsivoglia inosservanza al multato, s’impone in definitiva di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata;
che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
per questi motivi,
visti gli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 57 cpv. 4 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Il giudice: La segretaria: