Labor Appeal Inadmissibility Due to Untimely Rectification of Omission
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant filed a review petition against a prior labor court decision without attaching the decision being appealed, prompting the court to issue a notice setting a non-extendable five-day deadline to rectify the omission as required by procedural law, which mandates that unfulfilled legal requirements result in inadmissibility. Since the appellant submitted the missing decision after the deadline had expired, the court declared the appeal inadmissible based on the strict application of the procedural rules governing the timely and complete submission of such filings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 cpv. 4 LPContr, Art. 6 LPContr, Art. 10 cpv. 1 LPContr, Art. 15 LPContr, art. 4 LPContr; Labor Appeal Inadmissibility Due to Untimely Rectification of Omission: Since the appellant submitted the missing decision after the deadline had expired, the court declared the appeal inadmissible based on the strict application of the procedural rules governing the timely and complete submission of such filings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible based on this provision after the deadline for rectification passed without compliance.
This provision was referenced in the final orders concerning the waiver of judicial fees.
This provision establishes the requirement to attach the contested decision, which was the initial basis for the request for rectification.
Testo completo
Incarto n. 30.2005.138/pg · Bellinzona 13 maggio 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 18 aprile 2005 presentato da
RI 1 contro la decisione 8 aprile 2005 emessa dalla Sezione del lavoro, Bellinzona, letti ed esaminati gli atti;
consideratoin fatto ed in diritto
1. Il
18 aprile 2005 RI 1 ha inoltrato ricorso contro una decisione non meglio precisata dell’8 aprile 2005.
2. In data 27 aprile questa autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:
*"al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.*
*Richiamato l'art. 6 della legge citata, le viene assegnato un termine perentorio di 5 giorni per produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."*
3. Secondo l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata. A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10 cpv. 1 LPContr).
4. Lo scritto 27 aprile di cui sopra é stato notificato il 3 maggio 2005; pertanto il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuosamente il 9 maggio 2005.
La lettera con la decisione impugnata inoltrata dall’insorgente per fax il 12 maggio 2005 é tardiva e il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile.
5. In via eccezionale si prescinde dall’applicazione di una modica tassa di giustizia ai sensi dell’art. 15 LPContr.
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr, pronuncia: 1. Il ricorso 18 aprile 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
Sezione del lavoro, ufficio giuridico, Bellinzona
Il presidente: Il segretario: