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30.2005.133 • PP TI 30.2005.133 Generato dall'IA

Company Director v. Administrative Fine for Late Employee Termination Notification

Numero d'incarto 30.2005.133
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant, responsible for a company, was fined for late notification (October 12, 2004, instead of July 30, 2004) of the termination of employment with a non-EU/EFTA citizen, contrary to relevant regulations. The appellant argued the delay was due to difficulties obtaining the required signature from the former employee, claiming a regional office had incorrectly advised that the original signature was essential. The court reasoned that although the signature is not strictly a prerequisite for notification, the record contained a reasonable doubt regarding whether the appellant had been misled by the administrative office regarding the necessary documentation procedures, leading to the finding that the charge could not be sustained, and thus the appeal was granted, and the initial decision was overturned.

Regesto Legislator

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Art. 29 RLaLPS-Extra, art. 29 RLaLPS-Extra CE/AELS, art. 45 RLaLPS-Extra CE/AELS, art. 1 segg. LPContr; Company Director v. Administrative Fine for Late Employee Termination Notification: The appellant argued the delay was due to difficulties obtaining the required signature from the former employee, claiming a regional office had incorrectly advised that the original signature was essential. The court reasoned that although the signature is not strictly a prerequisite for notification, the record contained a reasonable doubt regarding whether the appellant had been misled by the administrative office regarding the necessary documentation procedures, leading to the finding that the charge could not be sustained, and thus the appeal was granted, and the initial decision was overturned.

Parole chiave

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cessazione d'impiego notificazione della decisione impresa in difficoltà responsabilità degli amministratori atto tardivo ricorso del personale

Disposizioni normative citate

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Art. 29 RLaLPS-Extra
per questi motivi, visti gli art. 29 e 45 RLaLPS-Extra CE/AELS;
art. 29 RLaLPS-Extra CE/AELS
This provision defines the substantive violation for which the appeal was allowed and the decision annulled.
art. 45 RLaLPS-Extra CE/AELS
This provision was cited in the final reasoning before the dispositive section.
art. 1 segg. LPContr
These provisions relate to procedural aspects concerning costs/fees mentioned in the final ruling.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 29 RLaLPS-Extra CE/AELS

This provision defines the substantive violation for which the appeal was allowed and the decision annulled.

art. 45 RLaLPS-Extra CE/AELS

This provision was cited in the final reasoning before the dispositive section.

art. 1 segg. LPContr

These provisions relate to procedural aspects concerning costs/fees mentioned in the final ruling.

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Testo completo

Incarto n. 30.2005.133/AMM 05 263/290 · Bellinzona 9 settembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 25 marzo 2005 presentato da

RI 1 contro

la decisione n. 05 263/290 del 18 marzo 2005 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

viste le osservazioni del 20 aprile 2005 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 18 marzo 2005, l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha riconosciuto __________ colpevole, in qualità di responsabile della __________ SA di Manno, di avere notificato tardivamente – il 12 ottobre 2004 – la cessazione del rapporto d’impiego con un cittadino extracomunitario avvenuta il

30 luglio 2004;

che in applicazione della pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 50.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese per fr. 10.–;

che __________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 25 marzo 2005, nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 20 aprile 2005, l’autorità di primo grado propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera come detto alla multata, in qualità di responsabile della __________ SA di Manno, di avere contravvenuto all'art. 29 RLaLPS-Extra CE/AELS notificando tardivamente – il 12 ottobre 2004 – la cessazione del rapporto d’impiego con un cittadino extracomunitario avvenuta il

30 luglio 2004;

che per giustificare siffatto ritardo l’interessata, in una lettera del 13 dicembre 2004 alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, aveva adombrato difficoltà a far sottoscrivere l’apposito formulario all’ex dipendente;

che l’autorità ha nondimeno sottolineato, nella decisione impugnata, come “*la firma dello straniero (Stati terzi) non è un requisito essenziale per l’inoltro della notifica di fine rapporto d’impiego*”;

che la ricorrente, preso nota della precisazione, si duole in questa sede di avere “*preso contatto più volte con l’ufficio regionale stranieri di Lugano che purtroppo non ci ha mai informati che la firma dello straniero non era un requisito essenziale per l’inoltro della notifica di fine rapporto. Anzi, all’inizio di agosto avevamo fatto richiesta di accettare preventivamente una copia per fax, viste le difficoltà di corrispondenza con l’India, ma il responsabile dell’ufficio regionale stranieri, Signor __________, ci aveva informati di non poter accettare il formulario non firmato in originale dallo straniero”;

che dal fascicolo processuale non emergono invero elementi suscettibili di accreditare la versione ricorsuale, ma non si può d’altro canto escludere – né l’autorità di primo grado contesta – che all’insorgente sia stata in qualche modo negata dall’Ufficio stranieri la facoltà di presentare un formulario senza la firma dell’ex dipendente;

che persistendo un ragionevole dubbio al riguardo, la ricorrente deve in definitiva essere prosciolta dall’addebito;

che s’impone pertanto, in accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi, visti gli art. 29 e 45 RLaLPS-Extra CE/AELS;

1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria: