Legislator Giurisprudenza & Legislazione
30.2005.130 • PP TI 30.2005.130 Generato dall'IA

Italian Citizen Fined for Unauthorized Labor Despite Employer Assurances

Numero d'incarto 30.2005.130
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An Italian citizen was fined for working as a laborer without the requisite permit between June and August 2004, and appealed the decision, claiming good faith based on assurances from the employer that they would handle the necessary documentation. The court rejected the appeal, reasoning that in criminal matters, individuals are responsible for their own actions and omissions, and that assurances from a third party do not absolve the individual of the mandatory duty to ensure authorization is obtained before commencing work, especially since violations of alien police provisions are punishable even if due to negligence.

Regesto Legislator

Ufficiale

lavoratore comunitario sprovvisto di permesso. Accordi di Schengen 1.6.04 inapplicabili poiché contratto di durata indeterminata (e non "fino a tre mesi")

Parole chiave

Generato dall'IA
violazione degli oneri dell'autorizzazione permessi di lavoro sanzione penale polizia degli stranieri attività lucrativa non autorizzata reato colposo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4 LPContr
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
Art. 12 LPContr
4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
Art. 3 cpv. 3 LDDS
This article was cited as a ground for rejecting the appeal, establishing the requirement for a residence permit authorizing employment.
Art. 6 cpv. 1 OLS
che è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv.
Art. 6 cpv. 2 lett. a OLS
che è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv.
Art. 23 cpv. 6 LDDS
This article was cited as a ground for rejecting the appeal, as it establishes the penalty (fine) for violations of foreigner police provisions.
Art. 2 cpv. 1 LDDS
2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv.
Art. 333 cpv. 3 CP
che del resto le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 3 cpv. 3 LDDS

This article was cited as a ground for rejecting the appeal, establishing the requirement for a residence permit authorizing employment.

art. 23 cpv. 6 LDDS

This article was cited as a ground for rejecting the appeal, as it establishes the penalty (fine) for violations of foreigner police provisions.

6 OLS

This article was cited as a ground for rejecting the appeal, defining what constitutes gainful activity.

1 segg. LPContr

These articles were cited to establish the court's competence, the appellant's standing, and the admissibility of the appeal, which supports the final order.

Spese di fr. 30.– sono a carico del ricorrente.

This order explicitly imposes the procedural costs on the appellant.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 30.2005.130/AMM 05 478/202 · Bellinzona 7 settembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 13 aprile 2005 presentato da

RI 1 contro

la decisione n. 05 478/202 dell’8 aprile 2005 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

viste le osservazioni del 25 aprile 2005 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione dell’8 aprile 2005 l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha riconosciuto RI 1, cittadino italiano, colpevole di avere “*lavorato in qualità di operaio, dal 14.06.2004 al 19.08. 2004, a favore della ditta __________, sprovvisto del permesso … che* [gli] *consentisse di svolgere detta attività*”;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 900.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 200.– e spese in ragione di fr. 30.–;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 13 aprile 2005, nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 25 aprile 2005, l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;

che è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l'attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari, artista (lett. b) e un'attività esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo (lett. c);

che le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS);

che dal 1° giugno 2004, con l'entrata in vigore della seconda fase delle disposizioni transitorie dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, i cittadini comunitari non appartenenti ai dieci nuovi Stati membri dell'Unione Europea (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) non necessitano più di un permesso per soggiornare e lavorare in Svizzera fino a tre mesi, bastando una notifica a norma degli art. 2 cpv. 1 LDDS e 2 cpv. 6 ODDS (v. circolare n. 123-001 del 19 maggio 2004 dell'IMES reperibile sul sito www.stranieri.ch, punti 2 e 3);

che in concreto l’interessato era nondimeno al beneficio di un contratto di lavoro per tempo indeterminato (cfr. doc. D nel fascicolo della Sezione dei permessi e dell’immigrazione, pag.

1 in basso), ragion per cui la normativa più favorevole non gli torna applicabile;

che l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera come detto al multato di avere lavorato come operaio alle dipendenze della __________, dal 14 giugno al 19 agosto 2004, sprovvisto di regolare autorizzazione;

che il ricorrente non nega la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma sottolinea la sua buona fede e adombra “*una serie di malintesi e disguidi che hanno portato a tale situazione*”;

che in un interrogatorio del

20 agosto 2004 davanti alla polizia cantonale, egli ha dichiarato quanto segue (doc. B nel fascicolo citato, verso il basso):

“*Tramite il figlio del direttore della ditta ho trovato lavoro a __________. Personalmente mi sono recato all’URS di Locarno annunciando la mia intenzione di iniziare l’attività. Mi veniva risposto se avevo la relativa documentazione per l’inoltro della domanda. Io rispondevo di no e, mi veniva detto, di ripresentarmi al momento che la documentazione era fatta. Rientrato in ditta dicevo alla segretaria quanto dettomi in ufficio. Mi veniva risposto che ci pensavano loro. Per tale motivo io iniziavo il lavoro, in buona fede, il 14.06.2004. Questo pomeriggio mi presentavo nuovamente all’URS di Locarno con la documentazione. A questo punto l’impiegata mi faceva notare che io avevo lavorato dal 14.06.2004 fino a ieri senza alcuna autorizzazione.* [...]”;

che le giustificazioni addotte dall’interessato a sostegno della sua buona fede non permettono di scostarsi dal querelato giudizio, ove solo si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (DTF inedita 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3);

che possibili assicurazioni del datore di lavoro sul disbrigo delle pratiche (“*mi veniva risposto che ci pensavano loro*”: verbale citato, loc. cit.) non esimevano quindi il multato dall'obbligo di verificare, dal canto suo, che il permesso venisse rilasciato *prima* di iniziare il lavoro;

che del resto le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);

che la decisione impugnata merita pertanto conferma, la multa inflitta essendo altresì adeguata all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa dell'insorgente e contenuta nei limiti di legge;

che il ricorso deve quindi essere respinto, seguito dalle spese di giustizia;

che la natura particolare dell’impugnativa giustifica invece di rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di tasse dell'odierna sentenza;

per questi motivi,

visti gli art. 3 cpv. 3 e 23 cpv. 6 LDDS; 6 OLS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano tasse dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).