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30.2005.13 • TE TI 30.2005.13 Generato dall'IA

Expropriation Tribunal Upholds Appeal Against Road Improvement Contributions Due to Prescription

Numero d'incarto 30.2005.13
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The expropriation tribunal considered an appeal against improvement contributions levied by the municipality for road widening and correction works, where the property owners argued the right to impose the contribution had lapsed due to prescription. The court reasoned that under relevant legislation, the two-year limitation period for imposing contributions begins when the road is deemed in service, which is established when the main paving (the first asphalt layer) is completed, as this renders the road functionally usable. Since the evidence showed the asphalt was delivered in November 2001, the main works were completed by early December 2001, meaning the contribution notice published in November 2004 was issued long after the imposition right had prescribed, leading to the annulment of the contributions.

Regesto Legislator

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Art. 16 LCM, Art. 11 cpv. 3 LCM, Art. 11 LCM, Art. 25 LCM, Art. 31 LPamm; Expropriation Tribunal Upholds Appeal Against Road Improvement Contributions Due to Prescription: The court reasoned that under relevant legislation, the two-year limitation period for imposing contributions begins when the road is deemed in service, which is established when the main paving (the first asphalt layer) is completed, as this renders the road functionally usable. Since the evidence showed the asphalt was delivered in November 2001, the main works were completed by early December 2001, meaning the contribution notice published in November 2004 was issued long after the imposition right had prescribed, leading to the annulment of the contributions.

Parole chiave

Generato dall'IA
espropriazione termine di disdetta diritto di proprietà durata di contribuzione risanamento stradale prescrizione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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2P.381/1998
5e; TF 16.2.1999 2P.381/1998, 17.6.1999 2P.80/1999; Bernasconi, Termine di perenzione del diritto di prelevare contributi di miglioria secondo la nuova LCM, CFPG 1997, p.
2P.80/1999
5e; TF 16.2.1999 2P.381/1998, 17.6.1999 2P.80/1999; Bernasconi, Termine di perenzione del diritto di prelevare contributi di miglioria secondo la nuova LCM, CFPG 1997, p.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 25 LCM

Cited in the dispositive to hold the Municipality liable for the judicial costs and expenses as the losing party.

art. 31 LPamm.

Cited in the dispositive to hold the Municipality liable for the judicial costs and expenses as the losing party.

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Testo completo

Incarto n. 30.2005.13 · Lugano 23 maggio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente · Margherita De Morpurgo e dai membri · ing. Gianfranco Sciarini arch. Bruno Buzzini segretario giudiziario · Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 12 luglio 2005 da

RI 1 contro

le decisioni su reclamo emanate il 16 giugno 2005 dal Municipio di T__________ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per l'allargamento e la correzione delle strade di PR nelle zone S__________ e C__________,

relativamente ai mapp. no. 340 e 495 RFD di T__________

letti ed esaminati gli atti ed assunte le necessarie prove

considerato in fatto e in diritto

- che il Comune di T__________ ha proceduto ai lavori di allargamento e di correzione delle strade di PR al mapp. no. 339 in zona S__________ ed al mapp. no. 345 in zona C__________ posando nel contempo anche le condotte dell’acqua potabile, le canalizzazioni e la rete di distribuzione dell’illuminazione pubblica;

- che il Consiglio Comunale ha stanziato il credito di costruzione ed ha ratificato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 30% della spesa nel corso delle sedute del 29.11/5.12.2000 (MM 12-14/2000 del 3.10.2000);

- che sulla base dei dati di costo definitivi risultanti dal consuntivo finale per le suddette opere il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 15.11 al 14.12.2004 ed inviando un avviso personale ai contribuenti interessati il 5.11.2004;

- che i ricorrenti sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno dei mapp. no. 340 e 495 ed in tale veste sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria complessivo di fr. 5'783.70 per le opere eseguite alle due strade nelle zone S__________ e C__________;

- che il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 16.6.2005. Da ciò il ricorso in esame che postula nuovamente l’annullamento del contributo per intervenuta perenzione del diritto d’imposizione, per carenza di vantaggio particolare e per violazione del diritto di sentito. Il Municipio ne chiede la reiezione;

- che la documentazione richiamata d’ufficio consente al Tribunale di espropriazione di pronunciarsi con piena ed adeguata cognizione di causa. Di conseguenza per economia di giudizio il ricorso è deciso sulla base degli atti;

- che a norma dell’art. 16 LCM entrato in vigore il 1°.6.1998, il diritto d’imposizione è perento se il prospetto dei contributi non è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio dell’opera;

- che la messa in esercizio è un concetto impreciso e quindi ambiguo che ha sollevato non pochi interrogativi nella sua applicazione pratica tanto da essere stato ripetutamente oggetto, nella giurisprudenza, di studi esegetici e pragmatici. Attenendosi al principio della sicurezza del diritto e con il proposito di cogliere un punto di riferimento che possa assurgere a base oggettivamente precisa e paritaria per la decorrenza del termine di perenzione, la prassi ha infine stabilito che un’opera stradale è da ritenersi messa in esercizio ai sensi dell’art. 16 LCM quando è agibile e liberamente aperta al pubblico. Seguendo questo ragionamento la messa in esercizio non può quindi che identificarsi con il compimento dei lavori principali ossia, normalmente, con la posa del primo manto d’asfalto o pavimentazione portante poiché quest’ultima determina di fatto l’agibilità dell’opera viaria rendendola effettivamente percorribile. Pertanto il termine di perenzione decorre dall’ultimazione di tale intervento. Di contro non sono decisive né la data del collaudo né quella di esecuzione di eventuali lavori accessori o di finitura poiché questi non influiscono, dal profilo tecnico/costruttivo, sull’uso della strada che già possiede, al termine dei lavori principali, i requisiti per essere transitabile a tutti gli effetti (RDAT ii-1996 no. 52 c. 5e; TF 16.2.1999 2P.381/1998, 17.6.1999 2P.80/1999; Bernasconi, Termine di perenzione del diritto di prelevare contributi di miglioria secondo la nuova LCM, CFPG 1997, p. 73 ss 75);

- che, sia detto per inciso, il rischio di incorrere nella perenzione del diritto d’imposizione è una delle ragioni per cui è preferibile oltre che auspicabile che i contributi di miglioria siano prelevati già sulla base dei costi preventivi anziché sul consuntivo, ritenuto che la legge consente in tale evenienza di procedere ad un conguaglio al termine dei lavori senza particolari formalità (art. 11 cpv. 3 LCM; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990, in RDAT II-1993 p. 305 ss 328; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, CFPG 2005, ad art. 11 LCM no. 284-285);

- che per entrambe le strade, in zona S__________ e C__________, il progetto prevedeva, oltre alle sottostrutture, l’allargamento del campo stradale, la realizzazione di una fascia laterale con dadi in granito come anche la posa di nuovi cordoni e mocche di delimitazione e di nuovi candelabri (cfr. piano 04-00 07 e 03-00 07 Opere costruttive soggette a contributo di miglioria; MM 12-14/2000 del 3.10.2000);

- che alla luce dei contenuti del progetto non vi è motivo di scostarsi dai principi generali sulla decorrenza del termine di perenzione già evocati;

- che dai bollettini di cantiere richiamati d’ufficio ed assunti agli atti risultano in particolare le seguenti consegne di miscela bituminosa AB 16N sufficienti ad asfaltare le due strade: 6485 Kg per la strada in zona C__________ il 7.11.2001 e 8481 Kg per la strada in zona S__________ il 20.11.2001 (cfr. bollettini di consegna no. 73918 B del 7.11.2001 e no. 74306 B del 20.11.2001);

- che se ne deve dedurre che i lavori principali di pavimentazione sono stati eseguiti nei giorni immediatamente successivi alla fornitura. Ciò significa, anche volendo essere generosi, che la messa in esercizio risale al più tardi alla prima metà del mese di dicembre del 2001;

- che perciò e vista la data di pubblicazione del prospetto (novembre 2004) il diritto d’imporre contributi di miglioria risulta ampiamente perento;

- che, del resto, la circostanza nemmeno è contestata dal Comune limitatosi, nella decisione su reclamo e nell’allegato di risposta, ad accampare motivi di parità di trattamento a giustificazione dell’emissione del prospetto;

- che di conseguenza il contributo in oggetto dev’essere annullato;

- che considerato quanto sopra non occorre entrare nel merito delle rimanenti censure sollevate nel ricorso;

- che la tassa di giustizia e le spese sono a carico del Comune quale parte soccombente (art. 25 LCM; art. 31 LPamm.). Poiché i ricorrenti non si sono avvalsi della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.

per questi motivi

richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza i contributi di miglioria per i mapp. no. 340 e 495 sono annullati.

2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 150.- sono a carico del Comune di T__________. Non si assegnano ripetibili.

3. La presente decisione e definitiva.

4. Intimazione a:

- -

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo Enzo Barenco