Appellant Fine Reduction for Commercial Vehicle Overloading
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant contested a traffic authority's decision that imposed a fine for driving a commercial vehicle that was significantly overloaded by over 1500 kg above the permissible weight, arguing that the vehicle was a van, not a truck, and that the overloading was due to good faith reliance on the loader's professional estimation. The court found the initial misclassification of the vehicle type and the cited regulation to be mere technical oversights that did not affect the core finding of the violation, and it determined that the appellant's alleged good faith did not excuse the liability because they neglected basic diligence by failing to verify the load weight using proper means, especially given the evident, extreme over-capacity of the vehicle, ultimately reducing the fine from 2000 to 1500 currency units as appropriately reflecting the lack of direct intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 67 cpv. 1 ONC, Art. 273 PP, Art. 272 PP, art. 93 n. 2 LCS; Appellant Fine Reduction for Commercial Vehicle Overloading: The court found the initial misclassification of the vehicle type and the cited regulation to be mere technical oversights that did not affect the core finding of the violation, and it determined that the appellant's alleged good faith did not excuse the liability because they neglected basic diligence by failing to verify the load weight using proper means, especially given the evident, extreme over-capacity of the vehicle, ultimately reducing the fine from 2000 to 1500 currency units as appropriately reflecting the lack of direct intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the grounds for judgment as the applicable law concerning the offense of driving an overloaded vehicle, which was confirmed in the final ruling.
Cited in the grounds for judgment as the applicable law concerning the offense, which was implicitly applied in the final ruling.
Cited in the grounds for judgment as the applicable law concerning the offense, which was implicitly applied in the final ruling.
Cited in the grounds for judgment as the applicable law concerning the offense, which was implicitly applied in the final ruling.
Cited in the grounds for judgment as the applicable law concerning the offense, which was implicitly applied in the final ruling.
Cited in the grounds for judgment as the applicable law concerning the offense, which was implicitly applied in the final ruling.
Cited in the grounds for judgment regarding the procedural framework, relevant to the decision on costs/fees in the dispositive.
Cited in the grounds for judgment regarding the initial finding, although the application error was noted, the citation is present in the final grounds.
Testo completo
Incarto n. 30.2005.129/AMM 9241/407 · Bellinzona 7 settembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso dell’8 aprile 2005 presentato da
RI 1 (DI 1) contro la decisione n. 9241/407 del 1° aprile 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del 18 aprile 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 1° aprile 2005 la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere circolato, il 17 febbraio 2005 a __________,“*con l’autocarro targato TI __________ sovraccarico*”;
che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 2000.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso dell’8 aprile 2005, nel quale postula una riduzione della multa a fr. 500.–;
che nelle osservazioni del 18 aprile 2005 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato – in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 n. 1, 93 n. 2, 96 n. 1 LCS e 67 cpv. 1 ONC – di avere “*circolato con l’autocarro targato TI __________ sovraccarico*”;
che dal rapporto di contravvenzione del 18 febbraio 2005, cui la decisione impugnata fa riferimento, si evince – fra l'altro – un peso del veicolo accertato dalla polizia cantonale di 3783 kg in luogo dei 2215 kg consentiti, per un’eccedenza di 1568 kg;
che l'insorgente non nega di per sé la circolazione con un veicolo sovraccarico, né contesta le misurazioni esperite dalla polizia; lamenta nondimeno l’inapplicabilità dell’art. 67 cpv.
1 ONC – il veicolo in questione non essendo un autocarro ma un furgone – così come dell’art. 93 n. 2 LCS, avendo egli agito in buona fede;
che sempre stando al ricorrente, la multa inflitta non sarebbe adeguata alle circostanze del caso specifico e in particolare all’appena evocata buona fede, giacché egli – sprovvisto di cognizioni in materia – non aveva motivo di sospettare che il materiale caricato da un baggerista di professione fosse più pesante di quanto da egli ordinato;
che riguardo al genere di veicolo e all’applicazione dell’art. 67 cpv. 1 ONC, dal rapporto di contravvenzione
18 febbraio 2005 – cui la Sezione della circolazione ha fatto riferimento nell’emanare la multa – emerge chiaramente che l’interessato ha circolato con un autofurgone anziché un autocarro; l’erronea descrizione dei fatti e l’aggiunta dell’art. 67 cpv. 1 ONC nella decisione impugnata si palesano quindi mere sviste, riconoscibili per il multato e non suscettibili, in definitiva, d’influire sull’esito del giudizio di primo grado (cfr. del resto anche le osservazioni 18 aprile 2005 dell’Ufficio giuridico);
che l’adombrata buona fede non osta invece all’applicazione dell’art. 93 n. 2 LCS, ove si consideri come l’insorgente avrebbe senz’altro potuto rendersi conto – prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze – che il veicolo non era conforme alle prescrizioni;
che pur non essendo cognito in materia, il ricorrente non poteva infatti ragionevolmente fondarsi su un carico “*effettuato da un baggerista, a occhio*” (ricorso, pag. 2 punto 4) per credersi in regola con i limiti di legge: egli avrebbe dovuto esigere, per esempio, una verifica del peso mediante un’apposita apparecchiatura, sulla cui presenza in una ditta del mestiere non vi sono ragioni – né l’insorgente ne evoca – di dubitare;
che accontentandosi di una semplice stima “a occhio” del carico, ancorché da parte di un professionista, il multato ha pertanto negletto scientemente le più elementari regole di diligenza, accettando finanche l’eventualità di circolare con un veicolo sovraccarico;
che non si vede abbondanzialmente come egli abbia potuto non accorgersi di un eccesso di oltre 1500 kg rispetto ai 2215 kg autorizzati per il furgone, non foss’altro dallo schiacciamento giocoforza inusuale degli pneumatici, suscettibile da sé solo di compromettere l’idoneità del veicolo alla circolazione e di mettere seriamente a repentaglio la sicurezza del traffico;
che nonostante quanto precede, una multa di fr. 1500.– risulta tutto ben ponderato adeguata alle circostanze del caso specifico e al grado di colpa dell’insorgente, cui non si può rimproverare, ad ogni buon conto, un dolo diretto;
che l’esito dell’impugnativa giustifica per finire di rinunciare al prelievo di oneri dell'odierno giudizio e di soprassedere alla postulata assegnazione di ripetibili, per altro neppure prevista dalla LPContr;
per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 n. 1, 93 n. 2 e 96 n. 1 LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 1500.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.– e alle spese di fr. 40.–.
2. Non si prelevano tasse o spese dell’attuale giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).