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30.2005.127 • PP TI 30.2005.127 Generato dall'IA

Unauthorized Employment by Resident Permit Holder Upheld Despite Employer Assurance

Numero d'incarto 30.2005.127
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual, holding an annual residence permit for job searching, was fined for working as a cleaner without the necessary authorization, which the initial authority confirmed based on statutes requiring specific permits for employment. The appeal argued that the employer assured they would handle the necessary notifications, leading the appellant to believe the process was complete, but the court reasoned that in criminal matters, individuals are responsible for their own actions and omissions, meaning the employer's failure did not negate the appellant's duty to verify authorization, and since contraventions of alien police regulations are punishable even through negligence, the original decision and fine were upheld.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 3 cpv. 3 LDDS, Art. 29 cpv. 1 prima, Art. 6 cpv. 1 OLS, Art. 6 cpv. 2 lett. a OLS; Unauthorized Employment by Resident Permit Holder Upheld Despite Employer Assurance: The appeal argued that the employer assured they would handle the necessary notifications, leading the appellant to believe the process was complete, but the court reasoned that in criminal matters, individuals are responsible for their own actions and omissions, meaning the employer's failure did not negate the appellant's duty to verify authorization, and since contraventions of alien police regulations are punishable even through negligence, the original decision and fine were upheld.

Parole chiave

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permesso di lavoro permesso di dimora autorizzazione di polizia cambiamento di dimora attività lucrativa non autorizzata polizia degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
Cited as the basis establishing the court's competence and the appeal's admissibility.
Art. 12 LPContr
Cited as the basis for judging the appeal based on the file without further investigation.
Art. 3 cpv. 3 LDDS
Cited as a basis for upholding the decision that the appellant worked without the required permit.
Art. 29 cpv. 1 prima
che lo straniero necessita altresì di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv.
Art. 6 cpv. 1 OLS
che è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv.
Art. 6 cpv. 2 lett. a OLS
che è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv.
Art. 23 cpv. 6 LDDS
Cited as a basis for upholding the decision regarding the penalty for contraventions of foreign police law.
Art. 333 cpv. 3 CP
che del resto le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 3 cpv. 3 LDDS

Cited as a basis for upholding the decision that the appellant worked without the required permit.

art. 23 cpv. 6 LDDS

Cited as a basis for upholding the decision regarding the penalty for contraventions of foreign police law.

art. 29 cpv. 1 OLS

Cited as a basis for upholding the decision regarding the need for a permit to change job/profession.

art. 6 OLS

Cited to define what constitutes lucrative activity, which justified the initial fine.

art. 1 segg. LPContr

Cited as the procedural basis for judging the admissibility and merits of the appeal.

art. 12 LPContr

Cited as the basis for judging the appeal based on the file without further investigation.

art. 4 LPContr

Cited as the basis establishing the court's competence and the appeal's admissibility.

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Testo completo

Incarto n. 30.2005.127/AMM 05 452/206 · Bellinzona 6 settembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 5 aprile 2005 presentato da

RI 1 contro

la decisione n. 05 452/206 del 1° aprile 2005 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

viste le osservazioni del 20 aprile 2005 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 1° aprile 2005 l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha riconosciuto RI 1, cittadina venezuelana, colpevole di avere “*lavorato in qualità di donna di pulizia, dal 01.05.2004 al 17.08.2004, a favore della __________, Airolo, sprovvista del permesso … che le consentisse di svolgere detta attività*”, soggiungendo che l’interessata “*era al beneficio di un permesso di dimora annuale per soggiornare ad Airolo alla ricerca di un posto di lavoro*”;

che in applicazione della pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 400.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 80.– e spese in ragione di fr. 20.–;

che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 5 aprile 2005, nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 20 aprile 2005, l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;

che lo straniero necessita altresì di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv.

1 prima frase OLS);

che è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l'attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari, artista (lett. b) e un'attività esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo (lett. c);

che le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS);

che l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera come detto alla multata – in applicazione delle norme appena citate – di avere lavorato come ausiliaria di pulizia alle dipendenze della “__________” ad Airolo, dal 1° maggio al 17 agosto 2004, sprovvista di regolare autorizzazione giacché “*al beneficio di un permesso di dimora annuale per soggiornare ad Airolo alla ricerca di un posto di lavoro*” (rapporto di contravvenzione del 1° aprile 2005 cui la decisione impugnata rinvia);

che la ricorrente non nega la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma fa valere in sostanza – per quanto di rilievo ai fini dell’attuale giudizio – di avere ottenuto l’assicurazione del datore di lavoro “*che avrebbe pensato lui ad annunciare l’inizio di lavoro presso l’ufficio stranieri*” e di avere creduto che la pratica fosse giunta a buon fine;

che le giustificazioni addotte dall’interessata a sostegno della sua buona fede non consentono tuttavia di scostarsi dal querelato giudizio, ove solo si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (DTF inedita 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3);

che l’omissione del datore di lavoro non esimeva quindi la multata dall'obbligo di verificare, dal canto suo, che la domanda fosse stata effettivamente inoltrata e il permesso rilasciato;

che del resto le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);

che la decisione impugnata merita pertanto conferma, la multa inflitta essendo altresì adeguata all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa dell'insorgente e contenuta nei limiti di legge;

che il ricorso deve quindi essere respinto, seguito dalle spese di giustizia;

che la natura particolare dell’impugnativa giustifica invece di rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di tasse dell'odierna sentenza;

per questi motivi,

visti gli art. 3 cpv. 3 e 23 cpv. 6 LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano tasse dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.– sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).