Parking Violation Notice Procedure Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual was fined for parking a vehicle outside of marked parking spaces in a public square, leading to an appeal against the initial decision on procedural grounds, specifically the lack of a physical notice on the vehicle or photographic evidence. The court dismissed the appeal, affirming the initial decision because traffic violation procedures do not mandate the placement of a notice under the windshield wiper or the requirement of photographic proof; rather, the violation can be established through any appropriate means, such as the direct observation of an agent, and the subsequent written notification satisfied procedural requirements for establishing the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 27 cpv. 1 prima, Art. 79 cpv. 1 quarta, Art. 273 PP, Art. 272 PP; Parking Violation Notice Procedure Appeal: The court dismissed the appeal, affirming the initial decision because traffic violation procedures do not mandate the placement of a notice under the windshield wiper or the requirement of photographic proof; rather, the violation can be established through any appropriate means, such as the direct observation of an agent, and the subsequent written notification satisfied procedural requirements for establishing the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles form the substantive basis for rejecting the appeal and confirming the original decision regarding the traffic violation.
This provision governs the procedure for the appeal that was ultimately rejected.
These articles concern the merits of the decision confirming the initial penalty, as the appeal challenged the procedure but the court confirmed the underlying findings based on these laws.
This procedural rule was cited to justify judging the appeal based on the existing file material (a norma dell'art. 12 LPContr).
This provision was cited to establish the court's jurisdiction and the admissibility of the appeal, which was then ruled upon.
Testo completo
Incarto n. 30.2005.120/AMM 8592/406 · Bellinzona 5 settembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 31 marzo 2005 presentato da
RI 1 contro la decisione n. 8592/406 del 25 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni dell’8 aprile 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 25 marzo 2005 la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere posteggiato il proprio veicolo fuori dai posti delimitati, il 28 ottobre 2004 verso le ore 10.00, in piazza della Madonna a Ronco sopra Ascona;
che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 40.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 31 marzo 2005, nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa per vizi di procedura;
che nelle osservazioni dell’8 aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono essere parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1 quarta frase OSS);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che per l'inosservanza di cui sopra, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina – fino a 2 ore di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 40.– (infrazione n. 252 lett. a);
che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato di avere posteggiato il proprio veicolo fuori dai posti delimitati, il 28 ottobre 2004 verso le ore 10.00, in piazza della Madonna a Ronco sopra Ascona;
che l'insorgente non contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado (“*può essere o no che io abbia commesso l’infrazione non ricordo*”), ma lamenta il difetto di una qualsivoglia “*constatazione come richiesto tramite o avviso sotto il tergicristallo, o foto*”;
che contrariamente al parere del multato, la procedura in materia di contravvenzioni non richiede tuttavia l’apposizione di un avviso – bastando la successiva intimazione scritta cui l’interessato fa riferimento nelle sue osservazioni 9 dicembre 2004 alla polizia – né tanto meno l’esistenza di una prova fotografica dell’infrazione, giacché l’accertamento può essere esperito con qualsiasi mezzo idoneo, per esempio mediante la constatazione oculare di un agente com'è il caso in concreto;
che la censura addotta dal ricorrente non inficia pertanto la decisione impugnata, la quale merita in definitiva conferma;
che il ricorso, sprovvisto di buon diritto, va dunque respinto, seguito dalle spese dell’odierno giudizio;
che la natura particolare dell’impugnativa giustifica invece di soprassedere – eccezionalmente – al prelievo di una tassa di giustizia;
per questi motivi,
visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 79 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano tasse dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).