Traffic Violation Appeal for Rear-End Collision Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a traffic violation decision imposing a fine for failing to maintain sufficient distance and attention, resulting in a rear-end collision with a preceding vehicle. The court dismissed the appeal, reasoning that traffic laws require drivers to maintain control, pay attention, and keep a safe distance to account for potential sudden braking or adverse conditions like ice, which the appellant cited as the cause; the court concluded that even acknowledging slippery conditions and the preceding vehicle's sudden stop, the appellant failed to adhere to their fundamental duties of prudence, and the imposed fine was therefore appropriate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 31 cpv. 1 LCS, Art. 3 cpv. 1 ONC, Art. 34 cpv. 4 LCS, Art. 12 cpv. 1 ONC; Traffic Violation Appeal for Rear-End Collision Dismissed: The court dismissed the appeal, reasoning that traffic laws require drivers to maintain control, pay attention, and keep a safe distance to account for potential sudden braking or adverse conditions like ice, which the appellant cited as the cause; the court concluded that even acknowledging slippery conditions and the preceding vehicle's sudden stop, the appellant failed to adhere to their fundamental duties of prudence, and the imposed fine was therefore appropriate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders as a provision concerning the driver's duty to maintain control of the vehicle.
Cited in the final orders as a provision concerning the duty to maintain a sufficient distance from preceding vehicles.
Cited in the final orders as the provision establishing the penalty for traffic regulation infringements.
Cited in the final orders as a provision requiring the driver to pay attention to traffic.
Cited in the final orders as a provision requiring drivers to maintain a sufficient distance when following another vehicle.
Cited in the final orders to justify the imposition of court fees and costs upon rejection of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2005.119/AMM 8659/407 · Bellinzona 2 settembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 30 marzo 2005 presentato da
RI 1 contro la decisione n. 8656/407 del 25 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni dell’8 aprile 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 25 marzo 2005, la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere circolato alla guida della vettura TI __________ – il 14 gennaio 2005 verso le ore 13.45, in via Emilio Bossi a Chiasso – “*senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che* [la] *precedeva, urtandolo posteriormente*”;
che in applicazione della pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 200.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e spese in ragione di fr. 70.–;
che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 30 marzo 2005, nel quale postula l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni dell’8 aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 31 cpv. 1 LCS, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; egli deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione (art. 3 cpv. 1 ONC);
che il conducente deve altresì tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (art. 34 cpv. 4 LCS); quando i veicoli si susseguono, egli è tenuto a osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv. 1 ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione rimprovera come detto alla multata – in applicazione delle norme appena citate – di avere circolato a bordo della propria vettura "*senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che* [la] *precedeva, urtandolo posteriormente*";
che l'insorgente ritiene per converso di non avere responsabilità nel sinistro, facendo valere quanto segue:
“[...]*l’auto delle guardie di confine, alla rotonda, ha frenato in modo brusco perché il guidatore era rimasto abbagliato dal sole, determinando un tamponamento a catena nelle vetture che seguivano, ma soprattutto ... il fondo era ghiacciato e, pur andando io a passo d’uomo, quando ho dovuto frenare le ruote della mia auto sono slittate sul ghiaccio e purtroppo ho tamponato l’auto davanti a me, che non ha subito danni, ma la mia auto ha avuto un danno molto pesante!!!*
*Se fosse stato sparso del sale sul cavalcavia non sarei scivolata e non avrei subito danni che purtroppo sono tutti a mio carico. La polizia quando è arrivata ha rilevato che il fondo stradale era ghiacciato!!*
*Io ho prestato la dovuta attenzione e ho mantenuto la dovuta distanza ma il ghiaccio sul fondo stradale è responsabile del danno che ho subito* [...]”;
che non giova tuttavia alla ricorrente evocare colpe di terzi o finanche dello Stato per non avere “*sparso del sale sul cavalcavia*”, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (DTF inedita 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3);
che né l’eventuale frenata brusca di un veicolo che la precedeva né l’adombrata presenza di ghiaccio sulla strada esimevano quindi la multata dall'obbligo di osservare, dal canto suo, le prescrizioni sancite dalle citate norme della circolazione stradale, segnatamente di prestare la dovuta attenzione alla strada e tenere una distanza sufficiente dal veicolo che la precedeva;
che la ricorrente, interrogata al riguardo dalla polizia cantonale il giorno del sinistro, ha dichiarato quanto segue (verbale allegato 3 al rapporto di constatazione del 15 gennaio 2005):
“*Proveniente da Vacallo circolavo in direzione di Chiasso. La mia velocità era di circa 20 km/h. Sul veicolo ero sola ed allacciata con le cinture di sicurezza. Mentre circolavo su via Bossi, giunta sul cavalcavia che sovrasta l’autostrada, scorgevo davanti a me dei veicoli incolonnati.*
*Frenavo, ma forse a causa del fondo stradale umido (sic!) *e parzialmente in discesa, il veicolo scivolava, andando ad urtare alla parte posteriore la vettura Renault Twingo TI __________ che mi precedeva*.*
*Quest’ultima veniva sospinta in avanti, andando ad urtare alla parte posteriore il motoveicolo Derbi TI __________ pure fermo in colonna [...]”;
che dall'evocata descrizione dei fatti non si vede come la multata possa ragionevolmente desumere di avere prestato la dovuta attenzione *alla strada* e alla circolazione (art. 3 cpv. 1 ONC) e di avere osservato "una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede[va] al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa" (art. 12 cpv. 1 ONC);
che se l'avesse fatto, l'insorgente avrebbe senz'altro potuto evitare la collisione, a prescindere da un'eventuale frenata "brusca" di un veicolo che la precedeva e dal possibile fondo stradale sdrucciolevole, cui ci si deve senz’altro attendere in pieno inverno;
che in siffatte evenienze, questo giudice – dopo avere esaminato gli atti istruttori – perviene al convincimento che l'insorgente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratale dalla Sezione della circolazione;
che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità della trasgressione e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi,
visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4 e
90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).