Appeal of Driving Without Lights Conviction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a decision that convicted them of driving a vehicle at night on an illuminated road with the lights off at 6:10 PM on November 9, 2004, resulting in a CHF 60 fine, which the appellant sought to overturn, claiming their lights were on. The court reasoned that while police findings are not automatically conclusive, there was no reasonable doubt that the infraction occurred, as there was no apparent reason for the two observing officers, who were certain of the observation, to have confused the situation or falsely report that the vehicle's lights were off, thus dismissing the appeal and confirming the initial conviction and associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 41 cpv. 1 LCS, Art. 31 cpv. 2 lett. a ONC, Art. 15 cpv. 2 LPContr, Art. 273 PP; Appeal of Driving Without Lights Conviction: The court reasoned that while police findings are not automatically conclusive, there was no reasonable doubt that the infraction occurred, as there was no apparent reason for the two observing officers, who were certain of the observation, to have confused the situation or falsely report that the vehicle's lights were off, thus dismissing the appeal and confirming the initial conviction and associated costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article sanctions contraventions of traffic regulations, justifying the original penalty which was confirmed.
This article establishes the requirement to use vehicle lights from dusk until dawn, forming the substantive basis for the violation.
This article specifies the application of the light requirement mentioned in Art. 41 LCS.
This procedural rule was cited as the basis for rejecting the appeal and imposing procedural costs.
Cited as the general procedural basis governing the recourse.
Testo completo
Incarto n. 30.2005.117/AMM 7731/408 · Bellinzona 1 settembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 29 marzo 2005 presentato da
RI 1 contro la decisione n. 7731/408 del 18 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del 6 aprile 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 18 marzo 2005, la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere circolato di notte, alle ore 18.10 del 9 novembre 2004, in via San Gottardo a __________, “*con il veicolo TI __________ a luci spente ..., su strada illuminata*”;
che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto multa di fr. 60.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 29 marzo 2005, nel quale postula l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 6 aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 41 cpv. 1 LCS, concretato dall’art. 31 cpv. 2 lett. a ONC, i veicoli devono avere le luci accese dall’imbrunire al far del giorno, come pure quando è richiesto dalle condizioni atmosferiche;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che per la circolazione a luci spente di notte su strada illuminata, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741. 031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 60.– (infrazione n. 323.1);
che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato di avere circolato di notte – alle ore 18.10 del 9 novembre 2004, in via San Gottardo a __________ – “*con il veicolo TI __________ a luci spente ..., su strada illuminata*”;
che l'insorgente non mette in dubbio, di per sé, l’esigenza di circolare con i fari accesi nel momento indicato nel rapporto di contravvenzione; egli sostiene nondimeno di avere circolato quel giorno – fin dal pomeriggio – con le luci sempre accese, e adombra al riguardo un erroneo accertamento di polizia;
che in un rapporto del 26 dicembre 2004, cui l’interessato ha avuto modo di presentare osservazioni il 25 febbraio successivo, uno degli agenti denuncianti ha precisato quanto segue:
“*In data 09.11.2004, unitamente al sgt __________, ci si trovava a svolgere il normale servizio di pattuglia esterno, a bordo del veicolo di servizio contrassegnato TI __________.*
*Alle ore 18.10, in territorio di __________, sia il sottoscritto sia il collega potevamo notare con assoluta certezza, transitare su Via San Gottardo in direzione di __________, il veicolo Porsche 944 TI __________ avente le luci spente.* [...]”;
che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che in concreto non è dato di vedere, né l’interessato spiega, in che modo gli agenti denuncianti – sicuri di avere notato “*con assoluta certezza, transitare su Via San Gottardo in direzione di __________, il veicolo Porsche 944 TI __________ avente le luci spente*” (rapporto citato, a metà) – possano ragionevolmente essersi confusi entrambi, né si intravedono ragioni che possano averli indotti a dichiarare circostanze inveritiere o a dirsi sicuri di un fatto a loro dubbio;
che in siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato le dichiarazioni agli atti, non ritiene in definitiva sussistere alcun ragionevole dubbio che l'insorgente ha commesso l’infrazione ravvisata nella decisione impugnata;
che a ragione la Sezione della circolazione gli ha quindi inflitto una multa di fr. 60.–, pari a quella sancita dal predetto elenco allegato all’OMD, con i relativi oneri processuali;
che il ricorso – infondato – deve perciò essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che queste ultime vengono nondimeno contenute in soli fr. 100.– complessivi, l’insorgente avendo verosimilmente impugnato la decisione nel convincimento – ancorché erroneo – di avere circolato in modo conforme alle prescrizioni;
per questi motivi, visti gli art. 41 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 31 cpv. 2 lett. a ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).