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30.2005.116 • PP TI 30.2005.116 Generato dall'IA

Appeal of Traffic Fine Based on Doubt Over Perpetrator Identity

Numero d'incarto 30.2005.116
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A person appealed a fine imposed for making an illegal left turn across a prohibited area near a blind curve, obstructing oncoming traffic, based on a police sighting and subsequent telephonic notification. The court granted the appeal and annulled the decision because, considering the appellant's assertion that a third party was test-driving the vehicle at the time, and inconsistencies noted in the police agent's follow-up report regarding when the alleged admission of guilt occurred, a reasonable doubt remained as to the actual perpetrator of the traffic violation.

Regesto Legislator

Ufficiale

manovra pericolosa; venditore multato dice però che alla guida vi era un potenziale acquirente del quale fornisce le generalità e il recapito; dubbi sull'autore dell'infrazione

Parole chiave

Generato dall'IA
infrazione alle norme della circolazione dubbio ragionevole rapporto di polizia sorpasso non consentito eccezione di illegalità caso poco grave

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
Art. 12 LPContr
4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS
These articles define the traffic offense for which the appellant was initially convicted, and their rejection implies the acquittal.
78 OSS
This article was cited by the lower authority in relation to the offense, and its mention here relates to the underlying administrative penalty.
1 segg. LPContr
This refers to the procedural rules governing the appeal application which the court accepted.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS

These articles define the traffic offense for which the appellant was initially convicted, and their rejection implies the acquittal.

78 OSS

This article was cited by the lower authority in relation to the offense, and its mention here relates to the underlying administrative penalty.

1 segg. LPContr

This refers to the procedural rules governing the appeal application which the court accepted.

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Testo completo

Incarto n. 30.2005.116/AMM 7050/401 · Bellinzona 31 agosto 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 25 marzo 2005 presentato da

RI 1 contro la decisione n. 7050/401 dell’11 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del 6 aprile 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione dell’11 marzo 2005 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere effettuato – il 26 novembre 2004 a Lugano, alla guida di un’Audi A4 targata TI __________U

– “*una manovra di svolta a sinistra transitando su una superficie vietata in prossimità di una curva senza visuale e ostacolando la circolazione dei veicoli circolanti in senso inverso*”;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 300.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 60.– e spese per fr. 20.–;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 25 marzo 2005, nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 6 aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato – in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 3, 90 n. 1 LCS e 78 OSS – di avere effettuato con un’Audi A4 targata TI __________U “*una manovra di svolta a sinistra transitando su una superficie vietata in prossimità di una curva senza visuale e ostacolando la circolazione dei veicoli circolanti in senso inverso*”, circostanza accertata da un agente della polizia comunale a Lugano, fra la via Lepori e le

5 Vie, il 26 novembre 2004 alle ore 11.23;

che il ricorrente si dice invece assolutamente estraneo ai fatti, adducendo di avere messo quel giorno la vettura incriminata a disposizione di __________ – del quale aveva già fornito il recapito alla polizia con lettera 27 dicembre 2004 – per un giro di prova in vista di un possibile acquisto;

che in un rapporto di contro osservazioni del 7 gennaio 2005, l’agente denunciante ha precisato quanto segue:

“*In data ed ora di cui sopra, notavo la vettura di marca AUDI A4 di colore nero targata TI __________.U, effettuare una manovra di svolta a sinistra in un tratto di strada dove le corsie sono divise da una superficie vietata, in prossimità di una curva senza visuale, creando pericolo alla circolazione che giungeva in senso inverso.*

*Mi trovavo impossibilitato al fermo della succitata vettura, in quanto procedeva ad alta velocità in direzione autostrada e considerato il traffico, optavo di intimare telefonicamente la contravvenzione.*

*Difatti, più tardi in sede rintracciavo telefonicamente il detentore della targa, sig. __________ (Carrozzeria __________ SAGL __________) lo stesso mi informava che quella mattina alla guida della suddetta vettura vi era il suo venditore, Sig. __________.*

*Inoltre il Sig. __________ mi confermava di aver parlato con il __________, che ammetteva di aver commesso l’infrazione intimatagli, giustificandosi che aveva fretta.* [...]”;

che chiamato a esprimersi sul rapporto appena citato, l’insorgente ha ribadito il 24 gennaio 2005 la sua versione dei fatti, precisando di avere nel frattempo “*contattato il Signor __________, ..., e mi è stato detto che effettivamente per la prova della vettura si è recato a Lugano, ...*”;

che raffrontando le dichiarazioni del multato con quelle dell’agente denunciante, questo giudice ritiene tutto sommato persistere un ragionevole dubbio sull’autore dell’infrazione, non essendo dato fra l’altro di conoscere il tenore del colloquio telefonico evocato dall’agente e risultando quanto meno strana l’asserita ammissione di colpa del multato verso il titolare della Carrozzeria (“__________*mi confermava di aver parlato con il __________, che ammetteva ...*”) in apparenza precedente la telefonata intesa proprio a notificare – per la prima volta – l’infrazione;

che in siffatte evenienze, si giustifica in definitiva di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,

visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.

3 e 90 n. 1 LCS; 78 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria: