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30.2005.114 • PP TI 30.2005.114 Generato dall'IA

Appeal Against Parking Fine Due to Doubtful Evidence Collection

Numero d'incarto 30.2005.114
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a traffic authority's decision that fined them CHF 120 for parking a vehicle on the sidewalk without leaving a minimum 1.5-meter pedestrian passage, an act confirmed by two municipal officers who noted the license plate but did not issue on-the-spot tickets due to time constraints related to another call and the high volume of citations issued that evening. The court accepted the appeal and annulled the original decision, reasoning that the circumstances—specifically the officers' acknowledged haste and the numerous citations issued concurrently—created a reasonable doubt regarding the accuracy of the license plate reading or transcription, thereby failing to exclude the possibility of an error in identifying the offender.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 43 cpv. 2 LCS, art. 90 n. 1 LCS, art. 41 cpv. 1bis ONC, art. 1 segg. LPContr; Appeal Against Parking Fine Due to Doubtful Evidence Collection: The court accepted the appeal and annulled the original decision, reasoning that the circumstances—specifically the officers' acknowledged haste and the numerous citations issued concurrently—created a reasonable doubt regarding the accuracy of the license plate reading or transcription, thereby failing to exclude the possibility of an error in identifying the offender.

Parole chiave

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multa per divieto di sosta dubbio ragionevole motivazione nel merito diritto della circolazione stradale abuso della licenza e delle targhe caso poco grave

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
Procedural provision cited as basis for jurisdiction and admissibility, applied in the context of the final ruling.
Art. 12 LPContr
Procedural provision cited for judgment based on the file, applied in the context of the final ruling.
Art. 43 cpv. 2 LCS
Substantive traffic law provision regarding parking violations, cited in the grounds for accepting the appeal.
art. 90 n. 1 LCS
Substantive traffic law provision regarding penalties for contraventions, cited in the grounds for accepting the appeal.
art. 41 cpv. 1bis ONC
Regulatory provision specifying the prohibition of parking on sidewalks, cited in the grounds for accepting the appeal.
art. 1 segg. LPContr
Procedural provision governing the recourse mechanism, cited in the grounds for accepting the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 43 cpv. 2 LCS

Substantive traffic law provision regarding parking violations, cited in the grounds for accepting the appeal.

art. 90 n. 1 LCS

Substantive traffic law provision regarding penalties for contraventions, cited in the grounds for accepting the appeal.

art. 41 cpv. 1bis ONC

Regulatory provision specifying the prohibition of parking on sidewalks, cited in the grounds for accepting the appeal.

art. 1 segg. LPContr

Procedural provision governing the recourse mechanism, cited in the grounds for accepting the appeal.

art. 4 LPContr

Procedural provision cited as basis for jurisdiction and admissibility, applied in the context of the final ruling.

art. 12 LPContr

Procedural provision cited for judgment based on the file, applied in the context of the final ruling.

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Testo completo

Incarto n. 30.2005.114/AMM 8904/406 · Bellinzona 31 agosto 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 25 marzo 2005 presentato da

RI 1 contro la decisione n. 8904/406 del 25 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del 6 aprile 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 25 marzo 2005 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere, il 2 dicembre 2004 a Torricella-Taverne, “*posteggiato il veicolo TI __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni*”;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 120.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e spese per fr. 20.–;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 25 marzo 2005, nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 6 aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 41 cpv. 1*bis* ONC, il quale concreta l'art. 43 cpv. 2 LCS, è vietato parcheggiare veicoli sul marciapiede – tranne i velocipedi – se ciò non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni (prima frase);

che un'eccezione è prevista per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli, a condizione che resti libero uno spazio di almeno 1.50 m per i pedoni e l'operazione sia svolta nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1*bis* seconda e terza frase ONC);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.– per il parcheggio sul marciapiede fino a 60 minuti senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.50 m per i pedoni (infrazione n. 228.1);

che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato di avere posteggiato il proprio veicolo su un marciapiede senza lasciare un passaggio di almeno 1.50 m per i pedoni, circostanza accertata da due agenti della polizia comunale a Torricella-Taverne, in via Comunale, il 2 dicembre 2004 alle ore 22.45;

che il ricorrente si dice invece assolutamente estraneo ai fatti, adombrando un possibile errore di trascrizione del numero di targa e sostenendo che quella sera egli era al suo domicilio a __________, con il veicolo incriminato fermo nel garage di casa;

che in un rapporto di contro osservazioni del 3 marzo 2005, l’agente denunciante – pur confermando il suo accertamento – ha soggiunto come “*per motivi di tempo essendo stati chiamati per un intervento a Lamone, non abbiamo applicato gli avvisi di contravvenzione, rilevando unicamente le targhe*”;

che dal resoconto allegato al medesimo rapporto si evince come quella sera la stessa pattuglia ha elevato 19 rapporti di contravvenzione alla LCS, di cui 18 proprio in via Comunale;

che in simili circostanze, questo giudice ritiene tutto sommato persistere un ragionevole dubbio sull’autore dell’infrazione, non potendosi segnatamente escludere – stante la premura sottolineata dagli agenti per l’intervento a Lamone, sommata alla mole delle contravvenzioni irrogate quella sera – un’erra­ta lettura o trascrizione del numero di targa;

che si giustifica pertanto di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,

visti gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 41 cpv. 1*bis* ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria: