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30.2005.112 • PP TI 30.2005.112 Generato dall'IA

Appeal Against Civil Status Change Notification Fine Due to Document Theft

Numero d'incarto 30.2005.112
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a fine imposed for the late notification (September 29, 2004) of a civil status change that occurred on August 7, 2004, arguing that the delay was due to the theft of documents, including residence permits, which was supported by a police report dated August 16, 2004. The court found that while the regulation required notification within 30 days of any change in civil status, the documented theft raised a reasonable doubt as to whether the notification, along with proof of the incident, was indeed submitted to the competent authority within the prescribed deadline, leading the court to overturn the original decision and acquit the appellant of the charge.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 24 RLaLPS-CE, Art. 12 LaLPS, art. 24 RLaLPS-CE/AELS, art. 38 RLaLPS-CE/AELS; Appeal Against Civil Status Change Notification Fine Due to Document Theft: The court found that while the regulation required notification within 30 days of any change in civil status, the documented theft raised a reasonable doubt as to whether the notification, along with proof of the incident, was indeed submitted to the competent authority within the prescribed deadline, leading the court to overturn the original decision and acquit the appellant of the charge.

Parole chiave

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stato civile notificazione della decisione cambiamento di dimora imputazione di furto rapporto di polizia dubbio ragionevole

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
Art. 12 LPContr
4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
Art. 24 RLaLPS-CE
che l'autorità di primo grado rimprovera alla multata di avere contravvenuto all'art. 24 RLaLPS-CE/AELS presentando tardivamente – il 29 settembre 2004 – una domanda di modifica dello stato civile avvenuta il 7 agosto 2004;
Art. 12 LaLPS
Cited in the final orders as the basis for addressing the sanctioning power regarding infractions against Cantonal laws on foreigners.
art. 24 RLaLPS-CE/AELS
Cited in the final orders as the provision defining the notification requirement for changes in civil status which was allegedly violated.
art. 38 RLaLPS-CE/AELS
Cited in the final orders as the provision defining the sanction for infractions against Cantonal laws on foreigners.
art. 1 segg. LPContr
Cited in the final orders as the procedural basis governing the appeal process.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 12 LaLPS

Cited in the final orders as the basis for addressing the sanctioning power regarding infractions against Cantonal laws on foreigners.

art. 24 RLaLPS-CE/AELS

Cited in the final orders as the provision defining the notification requirement for changes in civil status which was allegedly violated.

art. 38 RLaLPS-CE/AELS

Cited in the final orders as the provision defining the sanction for infractions against Cantonal laws on foreigners.

art. 1 segg. LPContr

Cited in the final orders as the procedural basis governing the appeal process.

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Testo completo

Incarto n. 30.2005.112/AMM 05 295/207 · Bellinzona 30 agosto 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 23 marzo 2005 presentato da

RI 1 contro

la decisione n. 05 295/207 del 18 marzo 2005 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

viste le osservazioni del 7 aprile 2005 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 18 marzo 2005, l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere presentato tardivamente – il 29 settembre 2004 all’ufficio regionale competente – una richiesta di modifica dello stato civile avvenuta il 7 agosto 2004;

che in applicazione della pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 60.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese per fr. 10.–;

che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 23 marzo 2005, nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 7 aprile 2005, l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 24 RLaLPS-CE/AELS il cambiamento d'indirizzo, di nazionalità, la modifica del cognome e del nome, il trasferimento in un altro Comune o Cantone, la partenza per l'estero, ogni e qualsiasi modifica dello stato civile o composizione familiare (segnatamente matrimonio, nascita, adozione, divorzio, ricongiungimento familiare) devono essere notificati entro 30 giorni all'Ufficio degli stranieri competente;

che le infrazioni alle disposizioni cantonali in materia di persone straniere sono punite dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, con la multa sino a fr. 2000.– (art. 12 LaLPS e 38 RLaLPS-CE/AELS);

che l'autorità di primo grado rimprovera alla multata di avere contravvenuto all'art. 24 RLaLPS-CE/AELS presentando tardivamente – il 29 settembre 2004 – una domanda di modifica dello stato civile avvenuta il 7 agosto 2004;

che stando alla ricorrente, “*io e mio marito __________ abbiamo mandato una lettera insieme raccomandata en que diceva i motivi del ritardo nel cambiamento dei permessi, e una prova della polizza di Portogallo en que diceva que i documenti del mio marito e i miei sono stati furtati (il passaporte, la patente, i permessi, e più documenti importanti) que stava nella maquina furtada* [...]”;

che nel fascicolo processuale risulta in effetti una dichiarazione 16 agosto 2004 della *Guarda Nacional Republicana* in cui si attesta l’avvenuto furto di documenti a danno di __________ e si menziona – fra l’altro – una “*autorizacao de residencia na Suica de sua esposa RI 1”

che nelle osservazioni 7 aprile 2005, l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione sottolinea invero come “*i coniugi, sebbene privi dei documenti di legittimazione (furto), avrebbero dovuto informare comunque a tempo debito le autorità competenti*” (pag. 2, punto 2);

che non si può tuttavia escludere, né l’autorità di primo grado contesta, che la multata abbia effettivamente trasmesso all’Ufficio regionale stranieri la predetta attestazione 16 agosto 2004 – con l’evocata comunicazione del nuovo stato civile – entro il termine prescritto;

che persistendo un ragionevole dubbio al riguardo, la ricorrente deve in definitiva essere prosciolta dall’addebito;

che s’impone pertanto, in accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,

visti gli art. 12 LaLPS; 24 e 38 RLaLPS-CE/AELS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

,.

Il giudice: La segretaria: