Appeal Against Traffic Fine for Mobile Phone Use: Driver Misidentification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn administrative decision imposing a fine on an individual for operating a vehicle while using a mobile phone without a hands-free device was successfully appealed because the appellant demonstrated, through supporting written statements, that his wife was the actual driver at the time of the infraction; consequently, the court granted the appeal and annulled the original decision, without delving into the merits of the original offense, while reserving the authority of the traffic section to recommence proceedings against the actual perpetrator.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 31 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr, art. 1 segg. LPContr; Appeal Against Traffic Fine for Mobile Phone Use: Driver Misidentification: § Di conseguenza è annullata la decisione n° 7151/403 dell’11 marzo 2005 emessa dalla Sezione della Circolazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles provided the substantive basis for accepting the appeal and annulling the contested decision regarding the traffic violation.
This provision was cited in conjunction with the substantive traffic law articles in the section determining the outcome.
Testo completo
Incarto n. 30.2005.105 7151/403 · Bellinzona 21 dicembre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 28 marzo 2005 presentato da
RI 1 contro la decisione n° 7151/403 dell’11 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
1. La Sezione della circolazione con decisione dell’11 marzo 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza il dispositivo “mani libere”.
2. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce in particolare che alla guida del veicolo all’orario della contravvenzione c’era sua moglie __________
3. Di conseguenza alla luce delle dichiarazioni del ricorrente - peraltro comprovate da alcune dichiarazioni scritte di terze persone - il ricorso deve essere accolto, senza ulterioremente addentrarsi nel merito del gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la procedura nei confronti dell’autrice dell’infrazione.
per questi motivi visti gli artt. 31 cpv. 1 e 90 cifra
1 LCStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza è annullata la decisione n° 7151/403 dell’11 marzo 2005 emessa dalla Sezione della Circolazione.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario: