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30.2004.60 • PP TI 30.2004.60 Generato dall'IA

Revision Granted Due to Mistaken Identity in Traffic Fine

Numero d'incarto 30.2004.60
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court addressed a revision request filed after an individual was fined for speeding, an appeal against which had previously been rejected, confirming the initial penalty; the revision was based on the subsequent discovery that the Cantonal Road Traffic Section had dropped the proceedings against the original recipient of the penalty because his son was the actual driver, which was confirmed by documentation showing the son had already paid the fine. The court granted the revision, reasoning that since the applicant was demonstrably not the perpetrator of the traffic violation, the prior judgment confirming the fine and the original administrative resolution must be annulled, and all collected fines and fees must be returned to the applicant, pursuant to provisions allowing revision when a conviction was based on the act of a third party or new relevant facts emerge.

Regesto Legislator

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Art. 19 cpv. 1 LPContr, Art. 299 lett.a CPP, Art. 299 lett.c CPP, Art. 19 cpv. 6 LPContr, art. 19 LPContr, art. 15 LPContr; Revision Granted Due to Mistaken Identity in Traffic Fine: The court granted the revision, reasoning that since the applicant was demonstrably not the perpetrator of the traffic violation, the prior judgment confirming the fine and the original administrative resolution must be annulled, and all collected fines and fees must be returned to the applicant, pursuant to provisions allowing revision when a conviction was based on the act of a third party or new relevant facts emerge.

Parole chiave

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multa disciplinare revisione di una decisione opposizione di terzo errore di persona identità dei fatti contravvenzione bagatellare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 19 cpv. 1 LPContr
5.Giusta l’art. 19 cpv. 1 LPContr, contro le decisioni definitive, è data la revisione per i motiivi dell’art.
Art. 299 lett.a CPP
In particolare, giusta quest’ultimo disposto di Legge, la revisione del processo ha luogo quando sia dimostrato che la condanna fu determinata da reato di terza persona (art. 299 lett.a CPP), o quando esistano
Art. 299 lett.c CPP
fatti rilevanti che non erano noti al Giudice nel corso del primo procedimento (art. 299 lett.c CPP).
Art. 19 cpv. 6 LPContr
Applied to grant restitution of the fine and costs following the acceptance of the review application.
art. 19 LPContr
Cited in the reasoning for the decision to grant the review application against the prior judgment.
art. 15 LPContr
Cited in the reasoning for the decision.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 19 cpv. 6 LPContr

Applied to grant restitution of the fine and costs following the acceptance of the review application.

art. 19 LPContr

Cited in the reasoning for the decision to grant the review application against the prior judgment.

art. 15 LPContr

Cited in the reasoning for the decision.

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Testo completo

Incarto n. 30.2004.60 ROC/MAM 30.2003142 / 10956/002 · Bellinzona 12 marzo 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sulla domanda di revisione 27 febbraio 2004 presentata da

____________ ____________, ____________ contro la sentenza 19 agosto 2003 emanata dalla Pretura Penale di ____________ letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1.Con risoluzione no. ____/_____/___ del ____________ 2003 della Sezione della Circolazione, ____________, è stata inflitta ad ____________ ____________, ____________, una multa ammontante a Fr. 340.- (trecentoquaranta) oltre a tassa di giustizia di Fr. 80.- (ottanta) e spese per complessivi Fr. 30.- (trenta), per avere egli, in data 3 febbraio 2003 alle ore

09.34 in territorio di ____________, località Via ____________, circolato alla guida della vettura ____________, ad una velocità superante i 50 km/h colà prescritti (velocità accertata con apparecchio radar:

71 km/h; velocità punibile dedotta la tolleranza: 66 km/h).

2.Con tempestivo ricorso 17 aprile 2003, ____________ ____________ ha postulato l’annullamento della precitata decisione dipartimentale.

3.Con sentenza 19 agosto 2003, regolarmente passata in giudicato, lo scrivente Giudice ha pronunciato la reiezione del ricorso, confermando pedissequamente la risoluzione impugnata ed accollando al ricorrente l’ulteriore importo di Fr. 300.- (trecento) a titolo di tasse e spese di giustizia relative alla procedura ricorsuale.

4.Con istanza di revisione 27 febbraio 2004 /1 marzo 2004, ____________ ____________ postula ora l’annullamento del pronunciato pretorile, rilevando che il Dipartimento, con sua risoluzione 19 settembre 2003 (doc. D), avendo considerato, dopo attento riesame degli atti, che il denunciato non risultava concretamente essere l’autore della contravvenzione in oggetto - e per la quale è stato reso responsabile il di lui figlio, ____________ ____________, ____________, che ha già provveduto al pagamento integrale della multa e relative tasse e spese (doc. E) - ha decretato l’abbandono del procedimento contravvenzionale a suo tempo promosso nei confronti di ____________ ____________.

5.Giusta l’art. 19 cpv. 1 LPContr, contro le decisioni definitive, è data la revisione per i motiivi dell’art. 299 del Codice di procedura penale. In particolare, giusta quest’ultimo disposto di Legge, la revisione del processo ha luogo quando sia dimostrato che la condanna fu determinata da reato di terza persona (art. 299 lett.a CPP), o quando esistano

fatti rilevanti che non erano noti al Giudice nel corso del primo procedimento (art. 299 lett.c CPP).

6.Stante tutto quanto precede, visto il documento di causa prodotto in questa sede sub doc. D ed accertata l’estraneità del richiedente in relazione ai fatti imputatigli, lo scrivente Giudice perviene all’intimo convincimento che ____________ ____________ non abbia effettivamente commesso l’infrazione in esame. Per il che, l’istanza di revisione che qui ci occupa deve senz’altro essere accolta con pedissequo annullamento della sentenza 19 agosto 2003 della scrivente Pretura e conseguente restituzione nelle mani del richiedente della multa come pure delle tasse e delle spese, eventualmente già riscosse, relative al precedente giudizio (art. 19 cpv. 6 LPContr).

per questi motivi richiamati gli artt. 15 e 19 LPContr;

pronuncia 1. La domanda di revisione 27 febbraio 2004 presentata da ____________ ____________, ____________, è accolta.

§ Di conseguenza, la sentenza

19 agosto 2003 della Pretura Penale di ____________ (inc. no. ____._____.___) è annullata con tutti i suoi effetti.

§§ Di conseguenza la risoluzione no. __________/____del ____________ 2003 della Sezione della Circolazione, ____________, è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia relative al presente giudizio.

3. Intimazione:

- Sezione della Circolazione, ____________, - Avv. ____________ ____________ ____________, ____________

Il giudice: Il segretario assessore:

Claudio Rotanzi Michele Maggi