Appeal Against Tinted Window Fine Granted Due to Lack of Evidence of Appellant's Fault
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual was fined for operating a vehicle with front side windows that were not sufficiently transparent, a defect allegedly present at the time of purchase and covered by an inspection approval from the selling garage. The court granted the appeal and annulled the fine, reasoning that there was no evidence to suggest subjective fault on the part of the appellant, as the defect originated from the seller and the appellant acted in good faith, with the police unable to determine when the illegal modifications occurred relative to the vehicle inspection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, art. 93 n. 2 LCS, art. 71 cpv. 4 OETV, art. 219 cpv. 1 e 2 OETV, art. 1 segg. LPContr; Appeal Against Tinted Window Fine Granted Due to Lack of Evidence of Appellant's Fault: The court granted the appeal and annulled the fine, reasoning that there was no evidence to suggest subjective fault on the part of the appellant, as the defect originated from the seller and the appellant acted in good faith, with the police unable to determine when the illegal modifications occurred relative to the vehicle inspection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as a basis for accepting the appeal and annulling the challenged decision.
Cited in the reasons leading to the final orders.
Cited in the reasons leading to the final orders.
Cited in the reasons leading to the final orders (procedural framework for the appeal).
Cited in the reasons leading to the final orders (procedural framework for the appeal).
Cited in the reasoning section to justify ruling based on the case file, although not strictly required in the dispositive.
Cited in the reasoning section to establish competence and admissibility, although not strictly required in the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 30.2004.396/AMM 30617/207 · Bellinzona 17 maggio 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 dicembre 2004 presentato da
RI 1 contro la decisione n. 30617/207 del 10 dicembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del 10 gennaio 2004 (*recte*: 2005) presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 10 dicembre 2004 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “*messo in circolazione la vettura __________ avente i vetri laterali anteriori non sufficientemente trasparenti*”, circostanza accertata dalla polizia cantonale il 10 novembre 2004 a __________;
che in applicazione della pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 200.– oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.– e alle spese di fr. 20.–;
che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 21 dicembre 2004, nel quale postula l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 10 gennaio 2004 (*recte*: 2005) la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione rimprovera alla multata di avere “*messo in circolazione la vettura __________ avente i vetri laterali anteriori non sufficientemente trasparenti*”;
che l'insorgente, dal canto suo, si duole di avere in buona fede “*acquistato un’automobile giudicata a tutti gli effetti conforme alla legge e con un permesso di circolazione emesso dal garage con l’avvallo evidentemente di Camorino*” (v. osservazioni allegate al ricorso);
che a sostegno delle sue tesi l’interessata acclude al ricorso una dichiarazione 17 dicembre 2004 del venditore, in cui si attesta che il veicolo è stato acquistato “*già provvisto di vetri anteriori oscurati da una pellicola adesiva*” e che “*tale situazione si è verificata a causa di un disguido da parte nostra durante il controllo del veicolo*”, onde l’”*assoluta buona fede*” dell’acquirente (doc. citato);
che in concreto nulla induce a dubitare di quanto addotto dalla ricorrente e confermato dal venditore; né è possibile affermare che il difetto fosse in qualche modo riconoscibile per la multata;
che la polizia cantonale, per altro verso, non è stata in grado di “*stabilire se le modifiche attuate al veicolo sono state eseguite prima o dopo il collaudo*” (v. rapporto di contro osservazioni del 17 novembre 2004);
che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;
che in simili evenienze, non ravvisandosi elementi suscettibili di imputare soggettivamente l’inosservanza alla multata, si giustifica in definitiva di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 29, 93 n. 2 LCS; 71 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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Il giudice: La segretaria: