Appeal Against Traffic Fine Based on Insufficient Police Evidence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant contested a fine imposed for violating a "no entry" traffic sign while driving and subsequently parking their vehicle, maintaining they never committed the infraction and that the vehicle was parked correctly, while the original authority relied solely on the ticketing officer's finding. The court accepted the appeal and annulled the decision because the initial police findings lacked presumptive credibility, the sketch accompanying the fine did not clarify the vehicle's orientation, and the reporting officer failed to personally confirm the details of the infraction when specifically requested during the appeal, leaving a reasonable doubt as to the appellant's guilt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 27 cpv. 1 prima, Art. 18 cpv. 3 prima, art. 27 cpv. 1 LCStr, art. 90 n. 1 LCStr, art. 18 cpv. 3 OSStr; Appeal Against Traffic Fine Based on Insufficient Police Evidence: The court accepted the appeal and annulled the decision because the initial police findings lacked presumptive credibility, the sketch accompanying the fine did not clarify the vehicle's orientation, and the reporting officer failed to personally confirm the details of the infraction when specifically requested during the appeal, leaving a reasonable doubt as to the appellant's guilt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders as a relevant provision concerning traffic rules (though the decision to annul was based on lack of proof regarding its violation).
Cited in the final orders as a relevant provision concerning the penalty for violating traffic regulations (though the decision to annul was based on lack of proof regarding the offense).
Cited in the final orders as a relevant provision explaining the traffic sign (though the decision to annul was based on lack of proof regarding its violation).
Cited in the final orders as the basis for the procedure and jurisdiction regarding the administrative appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2004.393 30316/202 · Bellinzona 4 agosto 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 dicembre 2004 presentato da
RI 1 , contro la decisione n. 30316/202 del 3 dicembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino;
viste le osservazioni del 10 gennaio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 3 dicembre 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 26 agosto 2004 in territorio di Massagno:
“*alla guida del veicolo __________ non osservava il segnale «divieto di accesso»*”;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr;
18 cpv. 3 OSStr;
che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 17 dicembre 2004, in cui postula in sostanza l’annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 10 gennaio 2005 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice “la più ampia facoltà di giudizio”;
consideratoin
diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine;
che con scritto del 12 aprile 2005 questo giudice ha chiesto un completamento istruttorio, che è stato evaso con le contro-osservazioni dell’11 maggio 2005 della Polizia di __________;
che per l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale di “divieto d’accesso” (2.02) indica che nessun veicolo ha il diritto di passare, ma che il traffico in senso inverso è autorizzato (art. 18 cpv. 3 prima frase OSStr);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90 n. 1 LCStr);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l’insorgente, come detto, per non avere osservato il divieto di accesso;
che l’insorgente nega a più riprese di essere transitata in via __________ violando il divieto di accesso e di avere parcheggiato nel senso contrario:
“*Il mio rifiuto a pagare la multa e* [sic] *giustificato dal fatto che io non ho mai commesso l’inosservanza di cui vengo accusata. Conosco la zona e frequentandola spesso negli ultimi tempi, conosco bene anche le strade, e di conseguenza il giro da fare per posteggiare. Sinceramente mi ritengo abbastanza intelligente e furba da non lasciare un’auto ferma tutto il giorno, posteggiata in senso contrario.* […] *Comunque sottolineo conosco la strada ed è perciò assolutamente impossibile che io abbia commesso l’infrazione*” (cfr. ricorso)
“*non ho commesso l’infrazione di cui vengo accusata. Non ho il minimo dubbio al riguardo* […] *Non c’è alcun motivo per cui mi fosse potuto capitare di non rispettare il segnale di divieto d’accesso. Inoltre come menzionato l’auto è rimasta ferma tutto il giorno, e di certo non l’avrei mai lasciata alla portata della polizia* […] *Sul mezzogiorno poi sono tornata al parcheggio per prolungare il pagamento anche nel pomeriggio, e trovata con molta sorpresa la multa, se l’auto davvero fosse stata posteggiata in senso contrario, di sicuro l’avrei girata. Il mio unico pensiero riguardo alla contravvenzione invece era legato al posteggio, che però avevo regolarmente pagato* […] *Io sono sinceramente convinta delle mie azioni, non ho commesso l’infrazione di cui vengo accusata*“ (cfr. contro-osservazioni del 25 gennaio 2005)
ed inoltre:
“*L’auto, infatti, era parcheggiata correttamente e nella giusta posizione*” (cfr. osservazioni del 2 giugno 2005);
che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza;
che dallo schizzo sul retro della multa non è dato modo di dedurre quale sia la parte anteriore del veicolo;
che le contro-osservazioni del 4 gennaio 2005 e quelle dell’11 maggio 2005 sono state firmate da un superiore dell’agente denunciante, il quale non ha quindi personalmente confermato, come invece richiesto da questo giudice il 12 aprile 2005, di essere stato lui stesso a constatare l’infrazione, a staccare la contravvenzione, a eseguire lo schizzo sul retro della stessa e di essere certo della posizione del veicolo; omettendo di dar seguito alla citata sollecitazione e di fornire ulteriori dettagli l’agente denunciante non ha quindi messo a disposizione alcun elemento utile per giudicare la sua versione più credibile di quella dell’insorgente;
che questo giudice – dopo aver vagliato attentamente gli atti istruttori – non perviene di conseguenza al convincimento che la ricorrente sia incorsa nell’infrazione rimproveratale dall’autorità di primo grado;
che persistendo un ragionevole dubbio, si giustifica in definitiva – in accoglimento del ricorso – di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr; 18 cpv. 3 OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
- Sezione della circolazione, Camorino; - RI 1
Il presidente: La segretaria: