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30.2004.390 • PP TI 30.2004.390 Generato dall'IA

Fisherman License Suspension Upheld for Repeated Violations

Numero d'incarto 30.2004.390
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual appealed an administrative decision that found them guilty of fishing with two rods simultaneously, which is prohibited, resulting in a fine and a one-year suspension of their fishing license based on previous serious and repeated violations of fishing regulations in the preceding five years. The court rejected the appeal because the appellant admitted the current infraction and the prior offenses, and the initial authority was justified in imposing the license suspension under the relevant statute due to the demonstrated lack of compliance and unfavorable prognosis for future behavior, despite the appellant's plea that the suspension was too severe for their hobby.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 6 LCP, Art. 6 cpv. 2 lett. d RALCP, Art. 32 cpv. 1 LCP, Art. 33 LCP; Fisherman License Suspension Upheld for Repeated Violations: The court rejected the appeal because the appellant admitted the current infraction and the prior offenses, and the initial authority was justified in imposing the license suspension under the relevant statute due to the demonstrated lack of compliance and unfavorable prognosis for future behavior, despite the appellant's plea that the suspension was too severe for their hobby.

Parole chiave

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violazione degli oneri dell'autorizzazione multe disciplinari ritiro della concessione conformità amministrativa termine di sospensione guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
This article was cited to confirm the court's jurisdiction and the admissibility of the appeal based on procedural grounds.
Art. 12 LPContr
This article established that the appeal could be judged based on the documents.
Art. 6 LCP
This article establishes the general prohibition violated by the appellant (fishing with more than one rod).
Art. 6 cpv. 2 lett. d RALCP
This regulation provision defines the specific prohibited act (using more than one rod).
Art. 32 cpv. 1 LCP
5’000.– (art. 32 cpv. 1 LCP);
Art. 33 LCP
This article was the legal basis cited by the lower court for imposing the fishing ban, and the appeal challenging this measure was rejected based on it.
Art. 15 cpv. 2 LPContr
This article was cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the current judgment because the appeal was unsuccessful.
art. 32 segg. LCP
These articles concern the penalty (fine) imposed for the violation, which was confirmed.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 33 LCP

This article was the legal basis cited by the lower court for imposing the fishing ban, and the appeal challenging this measure was rejected based on it.

art. 6 LCP

This article establishes the general prohibition violated by the appellant (fishing with more than one rod).

art. 32 segg. LCP

These articles concern the penalty (fine) imposed for the violation, which was confirmed.

art. 6 cpv. 2 lett. d RALCP

This regulation provision defines the specific prohibited act (using more than one rod).

art. 15 cpv. 2 LPContr

This procedural rule was cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the current judgment because the appeal was unsuccessful.

art. 1 segg. LPContr

These articles establish the admissibility and procedure for the appeal being judged.

art. 12 LPContr

This article established that the appeal could be judged based on the documents.

art. 4 LPContr

This article was cited to confirm the court's jurisdiction and the admissibility of the appeal based on procedural grounds.

art. 15 cpv. 2 LPContr

This article was cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the current judgment because the appeal was unsuccessful.

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Testo completo

Incarto n. 30.2004.390/AMM 166 290 · Bellinzona 6 aprile 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 14 dicembre 2004 presentato da

RI 1 contro la decisione n. 166 290 del 10 dicembre 2004 emessa dalla Divisione dell’am­biente, Bellinzona, letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 10 dicembre 2004 la Divisione dell’ambiente ha ritenuto RI 1 colpevole di avere esercitato la pesca nelle acque del lago __________ (in territorio di __________), il 27 agosto 2004, “*utilizzando contemporaneamente due canne*”;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 200.–, l’ha privato del

diritto di pesca per un anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2005) e ha posto a suo carico oneri di complessivi fr. 20.–;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 14 dicembre 2004, nel quale chiede in sostanza di soprassedere alla privazione del diritto di pesca;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che l’art. 6 LCP permette l’esercizio della pesca solo con gli attrezzi e i sistemi definiti nel regolamento, il quale vieta – fra l’altro – l’uso contemporaneo di più di una canna (art. 6 cpv. 2 lett. d RALCP);

che chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene alla legge cantonale sulla pesca e alle relative norme di applicazione è punito con una multa sino a fr. 5’000.– (art. 32 cpv. 1 LCP);

che oltre ai casi previsti dalla legge federale sulla pesca, quando esiste grave o reiterata trasgressione agli art. 5-8 e 17 cpv. 2 LCP, o in altri casi di grave violazione della legislazione cantonale, l’autorità giudicante può inoltre condannare il colpevole al divieto di esercitare la pesca (art. 33 LCP);

che la Divisione dell’ambiente rimprovera come detto al multato, in applicazione delle disposizioni appena citate, di avere esercitato la pesca nelle acque del lago __________ (in territorio di __________), il 27 agosto 2004, “*utilizzando contemporaneamente due canne*”;

che sempre stando all’autorità di primo grado, “*il denunciato nel corso degli ultimi 5 anni ha gravemente e reiteratamente trasgredito alle normative sulla pesca*”, sicché “*la prognosi circa il suo comportamento è sfavorevole*”; donde la multa di fr. 200.– e la privazione del diritto di pesca per un anno;

che il ricorrente non nega di essere incorso nell’infrazione rimproveratagli né contesta i precedenti (“*consapevole di aver effettivamente più volte trasgredito alle vigenti normative sulla pesca*”; “*ammetto che la mia condotta nelle specifiche situazioni non sia stata ne corretta ne tantomeno rispettosa delle leggi vigenti*”); si dice però affranto “*dinnanzi ad una così severa privazione del diritto di pesca, la passione che da anni coinvolge quotidianamente il mio tempo libero. Insomma, il mio unico, splendido hobby*”, e auspica un riesame del provvedimento “*commutando eventualmente la pena in un’ulteriore (comunque dolorosa) sanzione amministrativa*”, la quale “*avrebbe anche valore quale ‘ultimatum’ nei miei confronti*”;

che né l’ammissione delle proprie colpe né il dichiarato impegno a rispettare la legge giovano tuttavia all’insorgente, ove si considerino le sue gravi *e* reiterate trasgressioni alle norme sulla pesca evocate nella decisione impugnata (quinto paragrafo), che si aggiungono all’attuale infrazione: “*6.2.2000: pesca senza patente in zona di divieto; 11.8.2002: pesca in zona di divieto; 11.1.2004: pesca senza patente + pasturazione*”;

che il fatto di avere in tali occasioni “*regolarmente pagato le sanzioni amministrative del caso*” (ricorso, secondo paragrafo) non ha del resto trattenuto l’interessato dal commettere un’ennesima violazione della legge, inducendo così la Divisione dell’ambiente ad adottare un provvedimento più incisivo della sola sanzione pecuniaria;

che ciò posto, la decisione dell’autorità di primo grado di privare il contravventore del diritto di pesca per un anno, in applicazione del predetto art. 33 LCP, resiste in definitiva alla critica;

che il ricorso è destinato pertanto all’insuccesso, seguito da tassa e spese dell’odierno giudizio (art.

15 cpv. 2 LPContr);

per questi motivi,

visti gli art. 6 e 32 segg. LCP; 6 cpv.

2 lett. d e 30 RALCP; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria: