Driver Fines Upheld Despite Economic Hardship Claim
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought the annulment or reduction of a fine imposed by the traffic authority for driving an overloaded truck, arguing financial hardship related to his pension. The court rejected the appeal because the appellant's arguments regarding his precarious economic situation and past clean driving record pertained to the vehicle owner, not the appellant himself, who was being prosecuted solely as the driver, and since the penalty imposed for the established violation was deemed adequate and within legal limits, the original decision imposing the fine was confirmed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 15 cpv. 2 LPContr, Art. 273 PP, Art. 272 PP, art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 n. 1, 93 n. 2 e 96 n. 1 LCS; Driver Fines Upheld Despite Economic Hardship Claim: The court rejected the appeal because the appellant's arguments regarding his precarious economic situation and past clean driving record pertained to the vehicle owner, not the appellant himself, who was being prosecuted solely as the driver, and since the penalty imposed for the established violation was deemed adequate and within legal limits, the original decision imposing the fine was confirmed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles define the offense (driving an overloaded truck) for which the initial decision was confirmed.
This article was cited alongside the substantive law regarding the confirmed decision.
This article governs the costs imposed when rejecting the appeal.
This article was cited to establish the admissibility (receivability) of the appeal in principle.
This article was cited to allow the judgment to be based on the file (judged on the basis of the acts).
Testo completo
Incarto n. 30.2004.370/AMM 28162/290 · Bellinzona 14 marzo 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 22 novembre 2004 presentato da
RI 1 (rappresentato da RA 1) contro la decisione n. 28162/290 del 12 novembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del 1° dicembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 12 novembre 2004 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere circolato, il 30 settembre 2004 a Camorino,“*con l’autocarro __________ sovraccarico*”;
che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 300.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 22 novembre 2004, in cui postula in sostanza l’annullamento o una riduzione della multa;
che in uno scritto del 1° dicembre 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato – in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 n. 1, 93 n. 2, 96 n. 1 LCS e 67 cpv. 1 ONC – di avere “*circolato con l’autocarro __________ sovraccarico*” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione stilato il 5 ottobre 2004 dalla polizia cantonale);
che l'insorgente non nega la fattispecie appena evocata, ma lamenta una situazione economica alquanto precaria (“*guardate la mia pensione AVS per*
*vivere 2 persone.* […] *Se sta multa venisse confermata devo stare un mese senza niente, a pane acqua come in prigione*”) e soggiunge di avere “*gestito*
*in proprio per oltre 40 anni un’impresa di costruzioni a __________, senza mai incorrere in nessuna sanzione stradale con veicoli*”;
che tali giustificazioni non si riferiscono tuttavia al multato, RI 1, bensì al detentore del veicolo __________ (cfr. in particolare il certificato delle rendite AVS/AI allegato al ricorso);
che quest’ultimo non risulta coinvolto nell’attuale procedimento di contravvenzione, avviato nei confronti del solo *conducente* dell’autocarro sovraccarico;
che nulla induce pertanto a scostarsi dalla decisione impugnata, la sanzione inflitta essendo altresì adeguata all’entità dell’infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti di legge;
che il ricorso deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2 LPContr) contenute in soli fr. 100.– per tenere conto della natura particolare dell’impugnativa;
per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 n. 1, 93 n. 2 e 96 n. 1 LCS; 67 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).