Motorist fined for illegal right-side passing on semi-highway; fine reduced on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA motorist appealed a decision finding him guilty of an illegal right-side passing maneuver on a semi-highway, which resulted in a fine, arguing that his movement into the right lane was merely a change of itinerary, not an overtaking maneuver, supported by his passenger's testimony regarding a spontaneous change of plans to visit family. The court upheld the finding that the move violated traffic regulations prohibiting advancing to the right on highways except under specific statutory conditions, none of which were met, confirming the illegality of the action even if intended as a route change rather than a deliberate pass; however, considering the appellant's precarious economic situation, the court partially granted the appeal by reducing the fine from 400 to 200 currency units.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 35 cpv. 1 LCS, Art. 36 cpv. 5 lett. a ONC, Art. 8 cpv. 3 ultima, Art. 36 cpv. 5 ONC, Art. 273 PP; Motorist fined for illegal right-side passing on semi-highway; fine reduced on appeal: The court upheld the finding that the move violated traffic regulations prohibiting advancing to the right on highways except under specific statutory conditions, none of which were met, confirming the illegality of the action even if intended as a route change rather than a deliberate pass; however, considering the appellant's precarious economic situation, the court partially granted the appeal by reducing the fine from 400 to 200 currency units.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the decision, this article establishes the penalty for violating traffic regulations, which is the basis for the conviction that was partially reformed.
Cited in the preamble to the decision, this article establishes the general rule that vehicles pass on the right and overtake on the left, forming the legal context for the alleged violation.
Cited in the preamble to the decision, this article defines the exceptions allowing overtaking on the right on motorways and semi-motorways, which was relevant to evaluating the appellant's maneuver.
Cited in the preamble to the decision, this article establishes the prohibition against overtaking to the right through exiting and re-entering maneuvers.
Cited in the preamble to the decision, this provision governs the admissibility and procedure of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2004.363/AMM 26617/201 · Bellinzona 28 febbraio 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 15 novembre 2004 presentato da
RI 1 contro la decisione n. 26617/201 del 29 ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del 1° febbraio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 29 ottobre 2004 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere effettuato una manovra di sorpasso a destra – il 16 settembre 2004, alle ore 11.38 – mentre circolava con la sua automobile sulla semiautostrada A13 in territorio di Tenero, all’altezza del Centro commerciale __________, in direzione di Locarno;
che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 400.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 30.–;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 15 novembre 2004, in cui postula l’annullamento o una riduzione della multa;
che in uno scritto del 1° febbraio 2005 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che sulle prove offerte, nulla osta all’acquisizione dei documenti prodotti contestualmente al ricorso; non è il caso invece di sentire la moglie del ricorrente, la cui deposizione non appare suscettibile – come si dirà in appresso – di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio;
che per l'art. 35 cpv. 1 LCS i veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra;
che i conducenti possono avanzare sulla destra, nelle autostrade e semi-autostrade, nel caso di circolazione in colonne parallele (art. 36 cpv. 5 lett. a ONC), sui tratti che servono alla preselezione purché, per ogni corsia, siano indicati differenti luoghi di destinazione (lett. b), sulle corsie d’accelerazione delle entrate, sino alla fine della linea doppia marcata sulla carreggiata (lett. c) e sulle corsie di decelerazione delle uscite (lett. d); è nondimeno vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro (art. 8 cpv. 3 ultima frase ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, come si è detto, di avere effettuato una manovra di sorpasso a destra – il 16 settembre 2004, alle ore 11.38 – mentre circolava con la sua automobile sulla semiautostrada A13 in territorio di Tenero, all’altezza del Centro commerciale __________, in direzione di Locarno;
che la decisione impugnata fonda su un rapporto di contravvenzione del 16 settembre 2004, in cui l’agente denunciante ha precisato che l’interessato avrebbe effettuato “*la manovra di sorpasso (uscita e rientro) di un veicolo in corsa spostandosi dapprima sulla corsia normale di marcia, indi nuovamente in corsia di sorpasso*”;
che il ricorrente si duole invece di non avere voluto sorpassare chicchessia, e descrive così la sua manovra: “*Stavo circolando sulla corsia di sorpasso, alla velocità consentita. Poco dopo lo svincolo per Tenero e Gordola mi sono spostato sulla corsia di destra con l’intenzione di prendere l’uscita per Minusio, per recarmi a Minusio a rendere visita a mio cugino. Erano circa le ore 11.30 e mia moglie, che era seduta accanto a me, si è ricordata che quel giorno sarebbe venuto a pranzo a Locarno nostro figlio, … e, visto che era già tardi, mi ha chiesto di non andare a Minusio, ma di dirigermi verso casa, …, così che ho deciso di prendere la galleria Mappo Morettina e di semplicemente cambiare corsia*” (ricorso, punti 1 e 2, con riferimento all’allegata dichiarazione 15 novembre 2004 della moglie);
che l’insorgente ne conclude per l’annullamento della decisione impugnata o, se non altro, per una multa commisurata al caso specifico e alla sua precaria situazione economica: “*come risulta dalla documentazione che vi invio, sono infatti al beneficio di una rendita AI, …*” (ricorso, punto 4, con riferimento agli allegati doc. B–G);
che anche volendo credere per avventura all’involontarietà del sorpasso, la manovra descritta dal multato non consente di scostarsi dalla decisione impugnata, ove appena si consideri come dagli atti non risulta – né l'interessato pretende – sussistere una delle già citate evenienze in cui l’art. 36 cpv. 5 ONC autorizza un conducente ad avanzare sulla destra di altri veicoli sulle autostrade e semiautostrade;
che l'insorgente non era dunque legittimato a effettuare la manovra descritta dall’agente denunciante, foss’anche senza intenzione di sorpasso ma per un mero cambiamento d’itinerario come sostenuto dal multato e dalla moglie;
che sotto questo profilo, la decisione impugnata merita pertanto conferma;
che la multa inflitta risulta per altro verso giustificata – di per sé – dall’entità dell’infrazione, tale da potersi finanche configurare in una trasgressione *grave* nel senso dell'art. 90 n. 2 LCS (cfr. DTF 126 IV 196 consid. 3);
che la precaria situazione economica evocata dall’insorgente – e resa plausibile mediante la documentazione allegata al ricorso – induce nondimeno, tutto ben ponderato, a ridurre la multa inflittagli a fr. 200.–, ad adeguare gli oneri di primo grado e a soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 35 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 8 cpv. 3 e 36 cpv. 5 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 200.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.– e a spese per fr. 20.–.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).