Unauthorized Transit Lane Fine Appeal Inadmissibility Due to Language Non-Compliance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a fine imposed for the unauthorized use of a preferential transit lane while driving an articulated vehicle on a cross-border transport, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to remedy the noted defects within the set deadline, specifically by not submitting the appeal in the required Italian language as mandated by cantonal procedural law for appeals concerning contraventions, despite having been explicitly warned of the consequences of non-compliance.
Regesto Legislator
Ufficialericorso irrivevibile poiché non in lingua italiana e poiché il ricorrente non ha effettuato il pagamento a titolo di anticipo per tasse e spese
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles of the LPContr were cited in the final orders, preceding the decision to declare the appeal inadmissible.
This is the main order declaring the appeal inadmissible based on the procedural grounds examined.
This order rules on the non-levy of fees and costs.
Testo completo
Incarto n. 30.2004.360/pg 260028/290 · Bellinzona 9 febbraio 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 8 novembre 2004 presentato da
RI 1 (A) contro la decisione n° 26028/290 del 22 ottobre 2004 emessa dCRTE 1 letti ed esaminati gli atti;
considerato, in fatto ed in diritto
A. L’8 novembre 2004 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 22 ottobre 2004 con cui CRTE 1 gli ha inflitto una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per aver effettuato, alla guida del veicolo articolato __________, un trasporto transfrontaliero usufruendo abusivamente della corsia preferenziale di transito sul luogo di dosaggio.
L'allegato era redatto in lingua tedesca.
B. In data 18 novembre 2004 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:
*"in possesso del suo scritto citato a margine le comunico che, conformemente alle norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr):*
*art. 5* *1 Il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.*
*art. 5* *2 Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.*
*Inoltre, in applicazione dell'art. 15 LPcontr, la invito a versare a titolo di anticipo per tasse e spese, l’importo di fr. 250.00 entro il 10 dicembre 2004 mediante la polizza qui unita o sul c.c.p. 65-721220-9 della Pretura penale, Bellinzona (codice SWIFT: POFICHBE Swiss Post Postfinance Berna).*
*Se è utilizzato il servizio degli ordini collettivi SOC è determinante la data di scadenza indicata dall’utente del SOC alla "Posta Svizzera, Postfinance" e non la data dell’ordine impartito alla banca. Se incarica una banca, deve provvedere perchè essa esegua il suo ordine tempestivamente.*
*In applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un termine perentorio di 10 giorni per presentare quanto richiesto, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile.*
C. Entro i termini assegnati il ricorrente non ha provveduto ad effettuare il pagamento a titolo di anticipo, né ha presentato il ricorso in lingua italiana.
D. Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv.
2 Cost.).
E. Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati irricevibili.
Nella fattispecie, il ricorrente non ha provveduto a sanare il vizio riscontrato nel suo gravame, malgrado egli sia stato avvisato delle conseguenze. Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile.
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr, dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 8 novembre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario: