Traffic Fine Amount Appeal Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a traffic authority's decision imposing a fine for parking in an area marked with a "No Stopping" sign, arguing the fine amount was excessive despite admitting the infraction occurred. The court rejected the appeal, reasoning that the initial fine was imposed in accordance with the prescribed schedule for such traffic violations, and the authority had already mitigated the financial burden by waiving standard administrative fees, thus justifying the confirmation of the original penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 30 cpv. 1 prima, Art. 19 cpv. 2 lett. a ONC, Art. 273 PP, Art. 272 PP; Traffic Fine Amount Appeal Dismissal: The court rejected the appeal, reasoning that the initial fine was imposed in accordance with the prescribed schedule for such traffic violations, and the authority had already mitigated the financial burden by waiving standard administrative fees, thus justifying the confirmation of the original penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article, cited in the grounds for decision, supports the rejection of the appeal and confirmation of the challenged decision regarding a traffic violation.
This article, cited in the grounds for decision, establishes the penalty (fine) for contravening traffic regulations, which forms the basis of the original decision upheld.
This provision, cited in the grounds for decision, relates to the procedure governing the appeal (Ricorso), which was ultimately rejected.
This regulation defines the 'Divieto di fermata' sign, which was the basis for the traffic infraction leading to the rejected appeal.
This provision, cited in the grounds for decision, prohibits parking where stopping is not permitted, which was the specific violation committed.
This general law reference is included as it is cited in the grounds for decision, although the specific penalty basis is Art. 90 LCS.
This reference is included as it is cited in the grounds for decision, relating to the substantive legal framework.
These articles collectively form the legal basis cited for pronouncing the final orders.
This procedural reference is cited to justify the rejection of the appeal in order 1.
This article defining the offense is cited in the grounds leading to the judgment.
Testo completo
Incarto n. 30.2004.353/AMM 26790/204 · Bellinzona 28 febbraio 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 9 novembre 2004 presentato da
RI 1 contro la decisione n. 26790/204 del 29 ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del 23 novembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 29 ottobre 2004 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.–, senza addebitargli tasse o spese, per avere posteggiato il proprio autoveicolo, il 31 luglio 2004 a __________, “*in un’area su cui è segnalato il divieto di fermata*”;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 9 novembre 2004, nel quale postula una riduzione della multa;
che nelle osservazioni del 23 novembre 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l’art. 30 cpv. 1 prima frase OSS il segnale “Divieto di fermata” (2.49) proibisce la fermata volontaria di veicoli dalla parte della strada provvista di tale avviso, e l’art. 19 cpv.
2 lett. a ONC vieta di parcheggiare dove la fermata non è permessa;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere posteggiato il proprio veicolo “*in un area su cui è segnalato il divieto di fermata*” (cfr. la decisione impugnata, con richiamo del rapporto di contravvenzione allestito dalla polizia comunale di Locarno);
che l’insorgente “*non contest*[a] *l’infrazione, che in buona fede c’è stata, ma piuttosto l’ammontare della contravvenzione di 120.– che mi pare decisamente esagerata*” (ricorso, punto 7, con riferimento alle circostanze evocate ai punti 1–6 da cui l’interessato desume la postulata riduzione della multa);
che le ragioni addotte dal ricorrente non consentono tuttavia di scostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri che l’autorità si è limitata a infliggere la sanzione prevista dall'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) per siffatto genere d’infrazione (n. 230.1);
che del resto la Sezione della circolazione aveva tenuto conto delle analoghe argomentazioni avanzate in prima sede (cfr. osservazioni del 7 agosto 2004) rinunciando a prelevare gli usuali oneri della sua decisione;
che il ricorso, sprovvisto di buon diritto, deve pertanto essere respinto, seguito dalle spese dell’odierno giudizio;
che la natura particolare dell’impugnativa giustifica nondimeno di soprassedere – in via eccezionale – al prelievo di una tassa di giustizia;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 19 cpv. 2 lett. a ONC;
30 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano tasse dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).