Appeal Regarding Driving Prohibition and Vision Correction Violation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a decision that found them guilty of ignoring a vehicle prohibition and failing to wear prescribed corrective lenses while driving, resulting in a fine, justice fee, and expenses. The court partially accepted the appeal, ruling that while the violation of the driving prohibition was confirmed, the charge regarding the corrective lenses was unfounded because the driver had since obtained a medical certificate stating they were fit to drive without glasses, despite the license not yet reflecting this change and the driver failing to prove they had officially reported the change to the licensing authority. Consequently, the court reduced the total fine from 480 to 120 currency units, eliminated associated fees and costs for both proceedings, based on the finding that the lens violation alone would have incurred only a minor penalty, thus justifying exemption from initial proceeding costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 26 cpv. 1 OAC, Art. 7 LMD, Art. 273 PP, Art. 272 PP; Appeal Regarding Driving Prohibition and Vision Correction Violation: The court partially accepted the appeal, ruling that while the violation of the driving prohibition was confirmed, the charge regarding the corrective lenses was unfounded because the driver had since obtained a medical certificate stating they were fit to drive without glasses, despite the license not yet reflecting this change and the driver failing to prove they had officially reported the change to the licensing authority. Consequently, the court reduced the total fine from 480 to 120 currency units, eliminated associated fees and costs for both proceedings, based on the finding that the lens violation alone would have incurred only a minor penalty, thus justifying exemption from initial proceeding costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles established the liability that the court partially revoked (regarding the second infraction related to not wearing corrective lenses).
This article was cited concerning the liability related to not wearing corrective lenses, which the court partially annulled.
This procedural rule was cited for judging the appeal based on the case file.
This provision was cited to justify exempting the appellant from paying the costs of the first instance proceedings.
Testo completo
Incarto n. 30.2004.350/AMM 27901/290 · Bellinzona 8 febbraio 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 novembre 2004 presentato da
RI 1, contro la decisione n. 27901/290 del 5 novembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del 23 novembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 5 novembre 2004 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di non avere osservato un divieto di circolazione per autoveicoli – il 9 settembre 2004 a __________
– omettendo inoltre “*di portare gli occhiali o le lenti a contatto come prescritto dalla sua licenza di condurre*”
che in applicazione della pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 400.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 30.–;
che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 9 novembre 2004, nel quale contesta il secondo reato e postula una conseguente riduzione della multa;
che in uno scritto del 23 novembre 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione rimprovera come detto alla multata – in applicazione degli art. 3,
27 cpv. 1, 90 n. 1, 95 n. 1 LCS e 19 cpv. 1 lett. a OSS – di non avere osservato un divieto di circolazione per autoveicoli, il 9 settembre 2004 a __________, e di avere omesso nel contempo “*di portare gli occhiali o le lenti a contatto come prescritto dalla sua licenza di condurre*”;
che la ricorrente non contesta la prima infrazione (“*mi scuso di non aver osservato il segnale di divieto …*”), ma insorge contro la seconda, dolendosi in sostanza di non dovere più ricorrere agli occhiali da vista e di averne dato tempestiva comunicazione all’autorità;
che in un certificato dell’8 novembre 2004 allegato al ricorso, il dr. __________ ha attestato per vero di aver visitato l’interessata il 9 luglio 2004 e di averla ritenuta “*idonea alla guida senza occhiali*”;
che a ragione l’insorgente ritiene perciò di non avere commesso il relativo addebito, tant’è che l’autorità di primo grado – preso atto delle doglianze ricorsuali – si è rimessa al giudizio della Pretura penale;
che nondimeno, nella copia della licenza di condurre allegata al ricorso (rilasciata il 16 settembre 2004, ossia dopo i fatti) figura ancora l’obbligo di far capo a un mezzo di correzione della vista (codice “01” indicato sul retro del documento);
che invano si cercherebbe d’altro canto nel fascicolo processuale il benché minimo indizio atto a suffragare l’asserito annuncio del cambiamento all’autorità competente, per il quale l’art. 26 cpv. 1 OAC prescrive del resto la presentazione della licenza;
che per siffatta omissione, l’allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 20.– (infrazione n. 106.1), mentre l’inosservanza di un divieto di circolazione per gli autoveicoli è punita con una multa di fr. 100.– (infrazione n. 304.3);
che s’impone pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, di ridurre la multa a fr. 120.– e di soprassedere al prelievo di tasse e spese dell’odierno giudizio;
che nulla induce altresì a ritenere che l’interessata – fosse stata inizialmente multata per queste sole infrazioni disciplinari – sarebbe stata indotta a contestarle in procedura ordinaria; essa deve quindi essere esentata anche dal pagamento degli oneri di primo grado (cfr. art. 7 LMD);
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 e 95 n. 1 LCS; 19 cpv. 1 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 120.–, senza tasse o spese.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).